Il 5 agosto dello scorso anno è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 2372/21 “Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e altre disposizioni in materia di formazione medica”, preannunciando importanti novità in tema di formazione per la medicina generale. Lo stesso si è presentato agli addetti ai lavori come il primo passo per quella riforma strutturale tanto attesa che, partendo dalla formazione e intervenendo anche sulle attività dei professionisti, potrebbe migliorare qualitativamente ed economicamente la carriera di ogni medico. Il disegno di legge è stato assegnato il 10 febbraio 2022 alla dodicesima Commissione permanente (igiene e sanità) e ancora oggi, la discussione non è stata calendarizzata, nonostante la contingenza delle riforme derivanti dall’attuazione del PNRR.
L’art. 3 ha previsto delle sostanziali modifiche nel percorso formativo dei Medici di Medicina Generale (MMG), che dovrebbe così essere equiparata alla professione di tutte le altre specializzazioni universitarie dell’area medica, aumentandone la durata attuale da 3 a 4 anni. Il titolo conseguito dal medico sarà quindi denominato “Diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e cure primarie”. La sostanziale differenza verterà, di fatto, sull’equiparazione dal punto di vista del trattamento economico prevista all’art.6, con la sottoscrizione di un contratto di formazione che oltre a prevedere un aumento della remunerazione (oltre il doppio della borsa di studio attuale) dovrebbe avere le tutele di un contratto di lavoro come la contribuzione ai fini previdenziali e la parte assicurativa.
Cosa prevede la riforma?
Se volessimo fare il punto e riassumere in soldoni ciò che questa riforma prevede, potremmo come di seguito elencarne gli obiettivi.- Si passerebbe dall’assegnazione delle borse di specializzazione a veri e propri contratti di formazione-lavoro
- È inoltre previsto l’inquadramento nel CCN della dirigenza medica
- Dalla genitorialità alla previdenza, il disegno di legge prevede parecchie e nuove tutele per i medici
- In proporzione all’aumento delle competenze acquisite, aumenterà progressivamente la retribuzione
- Verrà ampliata la rete formativa integrata tra università e aziende sanitarie territoriali
- I laureati in medicina potranno avere un contratto di specializzazione personalizzato e ad hoc
- È prevista l’istituzione della Scuola di Specializzazione in Medicina Generale e Cure Primarie
Tra le critiche mosse a questo disegno di legge, c’è quella che sottolinea come pensare a un piano formativo nazionale quando il lavoro della medicina generale di fatto è regionalizzato, non risolva molti problemi. Le regioni hanno sistemi molto diversi di cui bisogna tenere conto, come ad esempio creare le condizioni favorevoli per una formazione specifica che, nei tre anni successivi a questa legge, possa permettere ai nuovi medici specializzati di affrontare il loro lavoro in maniera serena.
Cosa cambia per i medici di famiglia?
Medici di medicina generale e Istituzioni si sono impegnati affinché:- l’impegno dei medici sia consono all’orario settimanale di 38 ore, da suddividere in fino a 20 ore nel proprio studio (in base al numero di assistiti) e 18 ore tra distretto e Casa della Comunità: 5 ore con 500 assistiti; 10 ore tra i 500 e i 1.000 assistiti; 15 ore tra i 1.000 e i 1.500 assistiti; 20 ore per i massimalisti
- I medici di Medicina Generale “non massimalisti” - che quindi non hanno l’obbligo delle 20 ore presso il proprio studio - compenseranno il gap di orario con attività distrettuali
- I medici dovranno mantenere fruibile l’ambulatorio 5 giorni su 7, obbligatoriamente il lunedì