Assegno unico: come richiederlo e modificarlo

Scopri come richiedere l'Assegno Unico 2025. Requisiti, importi e modalità per presentare la domanda in pochi passi.

Sommario

  1. 1. I requisiti
  2. 2. Regime Fiscale
  3. 3. Assegno per il nucleo familiare
  4. 4. Detrazioni per carichi di famiglia
  5. 5. Novità del DL "Sostegni-ter"
  6. 6. Domanda e decorrenza
  7. 7. Modalità di presentazione
  8. 8. Novità per il 2025

In attuazione della L. 1.4.2021 n. 46, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.12.2021 n. 309 il DLgs. 29.12.2021 n. 230, il quale istituisce e disciplina il c.d. "assegno unico e universale per i figli a carico". 

Scarica l'e-book

Scopri come richiedere l'Assegno Unico 2025. Requisiti, importi e modalità per presentare la domanda in pochi passi.

1. I requisiti

L'assegno in esame rappresenta il punto principale del riordino delle misure a sostegno dei figli a carico, con l'obiettivo di semplificare e potenziare tali benefici attraverso:

  • l'istituzione di una misura che possa essere fruita dalla generalità dei lavoratori, disoccupati e inoccupati;
  • la soppressione o la revisione di diverse misure di sostegno e aiuto riguardanti i figli a carico (ad es., le detrazioni per figli a carico, gli assegni per il nucleo familiare, ecc.).

Ambito Soggettivo

L'accesso alla misura è assicurato a tutti i nuclei familiari per ogni figlio a carico, secondo criteri di universalità e progressività.

Ai sensi dell'art. 2 del DLgs. 29.12.2021 n. 230, l'assegno è riconosciuto:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorrano specifiche condizioni;
  • per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L'assegno è riconosciuto a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori.

Requisiti del Soggetto Richiedente

La misura in esame viene riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato, insieme con i figli a carico, in Italia per la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno 2 anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Situazione Economica Isee

Trattandosi di una prestazione a carattere universalistico, il possesso dell'ISEE non costituisce un requisito necessario per accedere all'assegno unico e universale.

L'ISEE da prendere a riferimento è quello del nucleo ove è inserito il figlio beneficiario della prestazione, a prescindere dalla circostanza che il genitore richiedente faccia parte del medesimo nucleo familiare; di seguito si riepilogano le tipologie di ISEE validi ai fini della domanda di assegno unico e universale:

Figli a carico

  • Figli minorenni: Si terrà conto dell'indicatore ISEE minorenni e ISEE minorenni corrente, facendo riferimento al nucleo del figlio beneficiario della prestazione;
  • Figli maggiorenni: Si fa riferimento all'ISEE ordinario o all'ISEE ordinario corrente.

Assenza dell'indicatore ISEE

In assenza di ISEE al momento della presentazione della domanda, l'assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda. 

Importo

L'importo dell'assegno è variabile e soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall'ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico.

In generale, l'assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro e si riduce gradualmente fino all'importo minimo in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

Importo per figli minorenni

L'art. 4 co. 1 del DLgs. 230/2021 dispone il riconoscimento di un importo pari, salvo maggiorazioni, a 175,00 euro mensili per ciascun figlio minorenne:

  • in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
  • ridotto gradualmente secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al DLgs. 230/2021, fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari o superiore a 40.000,00 euro.

Importi per figli maggiorenni fino a 21 anni

L'art. 4 co. 2 del DLgs. 230/2021 dispone che per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età l'importo spettante sia pari, salvo maggiorazioni, a 85,00 euro mensili e venga riconosciuto:

  • in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
  • con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

Condizioni

L'assegno unico e universale per figli maggiorenni fino a 21 anni spetta a condizione che il figlio a carico, alternativamente:

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea. Tale condizione è verificata quando si accerti la frequenza o l'iscrizione:
  • alla scuola pubblica o privata, di durata quinquennale, finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di formazione professionale regionale (centri di formazione professionale);
  • a percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), sia pubblici che privati;
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale;
  • a un corso di laurea riconosciuto dall'ordinamento;
  • svolga un tirocinio o un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro;
  • svolga il servizio civile universale.

Con riguardo alla condizione occupazionale del figlio maggiorenne "under 21", l'INPS ha precisato che l'assegno unico e universale spetta anche in caso di titolarità di:

  • un contratto di apprendistato;
  • o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25.5.2017.

Importi per figli disabili maggiorenni di età pari o superiore a 21 anni

L'art. 4 co. 6 del DLgs. 230/2021 consente la corresponsione dell'assegno unico e universale anche in caso di figlio/figli a carico maggiorenni a partire dai 21 anni affetti da disabilità, l'importo spettante è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto:

  • in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro;
  • con una riduzione graduale secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al provvedimento, fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro. Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l'importo dell'assegno resta costante.

2. Regime Fiscale

Ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 230/2021, l'assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'art. 8 del TUIR e pertanto l'importo riconosciuto non sarà soggetto a IRPEF. 

Maggiorazioni 

Gli importi indicati al paragrafo precedente possono essere soggetti alle seguenti maggiorazioni: 

  • in caso di figli successivi al secondo; 
  • qualora l'assegno venga erogato in favore di madri minori di 21 anni; 
  • per ciascun figlio con disabilità, con importo graduato secondo l'età e le classificazioni della condizione di disabilità; 
  • per ciascun figlio minore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (c.d. "bonus secondo percettore di reddito"); 
  • per i nuclei familiari con 4 o più figli; 
  • per le prime tre annualità, per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000,00 euro. 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli importi delle maggiorazioni e delle condizioni per il loro riconoscimento: 

 

Maggiorazione 

Norma 

Importo 

Condizioni 

Figli successivi  al secondo 

Art. 4 co. 3 del DLgs. 230/2021 

La maggiorazione, che si riduce 

  • in proporzione all’aumentare del valore ISEE, è pari: 
  • ad un massimo di 85 euro per ISEE pari o inferiori a 

15.000 euro; 

  • ad un minimo di 15 euro per ISEE pari o superiore a 

40.000 euro. 

La maggiorazione spetta 

per ciascun figlio succes sivo al secondo. 

 

Madre minore di 21 anni 

 

Art. 4 co. 7 del DLgs. 230/2021 

 

Maggiorazione pari a 20euro mensili. 

La maggiorazione spetta per ciascun figlio e non è soggetta a variazione in 

relazione all’ISEE. 

 

 

Figli disabili minorenni 

 

 

Art. 4 co. 4 del DLgs. 230/2021 

Maggiorazione pari a: 

  • 105euro mensili in caso di     non autosufficienza; 
  • 95euro mensili in caso di disabilità grave; 
  • 85euro mensili in caso di 

disabilità media. 

 

 

L’importo non è soggetto a variazione in relazione all’ISEE. 

 

 

Figli disabili 18 - 20 anni 

 

 

Art. 4 co. 5 del DLgs. 230/2021 

 

 

Maggiorazione pari a 80 euro mensili. 

L’INPS richiede una 

disabilità di grado almeno medio. L’im porto non è soggetto 

a variazione in relazione all’ISEE. 

 

 

 

Bonus secondo percettore di reddito 

 

 

 

Art. 4 co. 8 del DLgs. 230/2021 

La maggiorazione è pari ad un massimo di 30euro mensili per ISEE pari o inferiori a 15.000 eu ro. 

Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 

40.000 euro la maggiorazione 

non spetta. 

 

La maggiorazione spet ta per ciascun figlio mi nore nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro. 

 

Nuclei familiari con 4 o più figli 

 

Art. 4 co. 10 del DLgs. 230/2021 

 

100euro mensili per nucleo fa- miliare. 

La maggiorazione è forfettaria e spetta al nucleo familiare a partire dal figlio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISEE 

non superiore a 25.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 del DLgs. 230/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pari alla somma dell'ammontare 

mensile della componente fami- liare, e dell'ammontare   mensile della componente fisca le, al netto dell'ammontare 

mensile dell'assegno unico e uni- versale. 

La maggiorazione ha natura transitoria ed è riconosciuta mensil mente a condizione che gli aventi diritto rispettino entrambe le seguenti ulteriori condizioni: 

  • valore dell'ISEE   del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non supe riore a 25.000 euro; 
  • effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare ex art. 2       del DL 13.3.88 

n.69  

La maggiorazione men- sile spetta: 

  • per tutto il 2022, 

a partire dal- l’1.3.2022; 

  • per un importo 

pari a 2/3, nel l'anno 2023; 

  • per un importo 

pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. 

La maggiorazione non 

spetta dall’1.3.2025 

 

 Prestazioni sociali compatibili 

L'art. 7 del DLgs. 230/2021 definisce il regime di compatibilità con altre agevolazioni presenti nel nostro ordinamento. In particolare, l'assegno unico e universale risulta essere compatibile con la fruizione: 

  • di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali; 
  • del reddito di cittadinanza ex DL 4/2019. 

Resta valido anche l'assegno di maternità del Comune, in quanto non rientrante nelle misure soppresse.

3. Assegno per il nucleo familiare

L'art. 10 co. 3 del DLgs. 230/2021 prevede che, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dall'1.3.2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all'art. 2 del DL 13.3.88 n. 69. 

Con la circ. 34/2022, l'INPS ha quindi precisato che - a decorrere dall'1.3.2022 - non è più possibile richiedere l'assegno per il nucleo familiare se nel nucleo familiare sia presente almeno: 

  • un figlio minorenne a carico; 
  • un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle condizioni ex art. 2 co. 1 del DLgs. 230/2021; 
  • un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'assegno unico e universale. 

L'assegno può invece essere richiesto per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti (fermo restando il possesso dei requisiti): 

  • una volta che il figlio abbia compiuto i 21 anni di età, qualora non disabile; 
  • nei casi di figli di età minore di 21 anni qualora non si abbiano i requisiti previsti dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 230/2021. 

Assegni familiari 

Con la circ. 34/2022, l'INPS ha quindi precisato che - a decorrere dall'1.3.2022 - non è più possibile richiedere gli assegni familiari se nel nucleo familiare sia presente almeno: 

  • un figlio a carico con età inferiore ai 21 anni; 
  • un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'assegno unico e universale. 

Gli assegni familiari possono invece essere richiesti per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti (fermo restando il possesso dei requisiti) una volta che il figlio abbia compiuto i 21 anni di età. 

4. Detrazioni per carichi di famiglia

L'art. 10 co. 4 del DLgs. 230/2021 e successivamente l'art. 19 co. 6 del DL 27.1.2022 n. 4 (DL "Sostegni-ter"), conv. L. 28.3.2022 n. 25, hanno modificato l'art. 12 del TUIR.

Gli interventi di modifica apportati all'art. 12 del TUIR, sono entrati in vigore dall'1.3.2022.

Norma

Modifica al TUIR

Descrizione

 

 

Art. 10 co. 4, lett. a)

 

Modificato l’art. 12 co. 1, lett. c), primo periodo, del TUIR

La detrazione di cui all’art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, il cui importo varia in relazione a specifici fattori, prevista per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, può

essere riconosciuta solo per i figli con età pari o superiore a 21 anni.

 

 

Art. 10 co. 4, lett. b)

Soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo dell’art. 12 co. 1, lett. c), del TUIR

Sono state soppresse le disposizioni che riconoscono una maggiorazione in caso di figlio minore di 3 anni o portatore di handicap, nonché la maggiorazione per i contribuenti con più di tre figli a

carico.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10 co. 4, lett. c)

 

 

 

 

 

 

 

Modificato l’art. 12 co. 1, lett. c), sesto periodo, del TUIR

Considerata l’abrogazione delle detrazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, sono modi ficate anche le modalità di calcolo della detrazione in presenza di più figli.

Il sesto periodo dell’art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR prevede che, in presenza di più figli, il coefficien te di 95.000euro venga aumentato per tutti di

  1. euro, per ogni figlio successivo al primo.

Dall’1.3.2022, tale incremento viene utilizzato solo in favore dei figli che danno diritto alla detrazione. Di conseguenza, da marzo 2022:

  • non è possibile incrementare il coefficiente di 95.000 euro per i figli per cui viene rico- nosciuto l’assegno unico e universale;
  • è possibile incrementare il coefficiente di

95.000 euro, per un importo di 15.000 euro, per ogni figlio che diritto alla detrazione.

 

Art. 10 co. 4, lett. d)

Abrogato il co. 1-bis dell’art. 12 del TUIR

Viene soppressa la disposizione che prevedeva un’ulteriore detrazione di 1.200 euro in presenza di almeno 4 figli a carico.

 

 

 

 

 

 

Art. 10 co. 4, lett. e)

 

 

 

 

 

Modificato

l’art. 12 co. 2 del TUIR

In conseguenza dell’abrogazione del co. 1-bis dell’art. 12 del TUIR viene modificato anche il successivo co. 2, relativo al limite di reddito per essere considerati familiare fiscalmente a carico.

La modifica:

  • riguarda l’ambito applicativo, circoscrivendone l’applicazione alle sole detrazioni previste dall’art. 12 co. 1 del TUIR (non più sul co. 1-bis in quanto abrogato);
  • non riguarda i limiti di reddito, i quali restano fissati nella misura di 2.840,51 euro, ovvero 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

 

 

 

 

 

 

Art. 10 co. 4, lett. f)

 

 

 

 

Soppressi il secondo e il terzo periodo del co. 3 dell’art. 12

del TUIR

Viene abrogata la disposizione che riconosceva, nell’ipotesi in cui la detrazione ex co. 1-bis del- l’art. 12 del TUIR sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al co. 1, nonché agli artt. 13, 15, 16 e 16-bis e delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta.

Il terzo periodo subordinava la misura sopradescritta all’emanazione di un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Politiche per la famiglia.

Le detrazioni fiscali di cui all'art. 12 del TUIR spettano e sono quindi cumulabili con l'assegno unico e universale (eventualmente percepito) per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni, stante il combinato disposto dall'art. 12 del TUIR e dall'art. 2 co. 1 lett. c) del DLgs. 230/2021.

 

5. Novità del DL "Sostegni-ter"

Sull'art. 12 del TUIR è intervenuto anche l'art. 19 co. 6 del DL 4/2022 (DL "Sostegni-ter"): 

  • modificando il co. 1 lett. d); 
  • introducendo il co. 4-ter. 

Nel primo caso, per effetto delle modifiche apportate dal DL "Sostegni-ter", tra i familiari a carico - per i quali spetta la detrazione di cui all'art. 12 co. 1 lett. d) del TUIR - non rientrano i figli di qualsiasi età, ancorché per i medesimi non spetti la detrazione prevista per i figli a carico, di cui alla lett. c). 

Invece, con l'inserimento del nuovo co. 4-ter all'art. 12 del TUIR, si prevede che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nel citato art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi del co. 1 lett. c) sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione. 

In sostanza, per i figli di età inferiore ai 21 anni che sono fiscalmente a carico anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico, continuano a spettare le detrazioni e le deduzioni previste per oneri e spese sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del TUIR. Inoltre, per i figli di età inferiore ai 21 anni, anche se non fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 51 co. 2 del TUIR in tema di welfare. 

6. Domanda e decorrenza

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dal 1° gennaio di ciascun anno, tramite l'apposita procedura disponibile sul sito istituzionale dell'INPS. 

La domanda per beneficiare dell'assegno: 

  • deve essere presentata una volta sola per ogni anno; 
  • riguarda le mensilità comprese nel periodo tra il mese di marzo dell'anno in cui è presentata la domanda e il mese di febbraio dell'anno successivo; 
  • deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio, con la possibilità di aggiungere ulteriori figli per le nuove nascite che dovessero verificarsi in corso d'anno e ferma restando la necessità di aggiornare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per gli eventi sopravvenuti. 

Soggetti legittimati 

La domanda può essere presentata da: 

  • uno dei genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio; 
  • dal figlio maggiorenne per sé stesso; 
  • da un affidatario o da un tutore nell'interesse esclusivo del minore affidato o tutelato. 

Domanda da parte di figli maggiorenni 

La domanda di assegno unico e universale può essere presentata dai figli maggiorenni in sostituzione dei loro genitori oppure direttamente, qualora siano orfani di entrambi i genitori. 

Nel primo caso, la domanda: 

  • si sostituisce a quella domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore richiedente; 
  • può essere presentata a condizione che il figlio maggiorenne richiedente sia a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, faccia parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi. 

Invece, i figli orfani di entrambi i genitori possono presentare la domanda per sé stessi. 

Nuclei familiari con figli con un solo genitore in comune 

In presenza di nuclei familiari in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori. 

7. Modalità di presentazione

La domanda può essere presentata attraverso i seguenti canali: 

  • Contact Center Integrato; 
  • Istituti di Patronato. 

Si segnala che, qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto d'ufficio congiuntamente a quest'ultimo, mediante la carta elettronica RdC. 

Decorrenza dell’assegno 

La decorrenza dell'assegno varia in base al momento di presentazione delle domande secondo quanto di seguito indicato: 

  • per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno, la prestazione decorre dalla mensilità di marzo; 
  • per quelle presentate dal 1° luglio in avanti la prestazione decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della domanda sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell'ISEE. 

Erogazione 

L'assegno è erogato al richiedente o su richiesta (anche successiva) in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. 

L'erogazione avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale, carta di credito o di debito dotata di codice IBAN, libretto di risparmio dotato di codice IBAN. È possibile anche la consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano. 

Percettori di reddito di cittadinanza 

Qualora il nucleo familiare sia titolare di reddito di cittadinanza, l'assegno viene corrisposto d'ufficio congiuntamente a quest'ultimo, mediante la carta elettronica RdC. 

8. Novità per il 2025

Per il 2025 la rivalutazione annuale dell'importo dell'assegno sarà dello 0,8% in più, sulla base dei dati sui prezzi al consumo rilevati. Inoltre, è stata semplificata la gestione dei pagamenti, in quanto sarà possibile selezionare all'interno del portale INPS uno degli IBAN già registrati presso l'Ente, e per i titolari di ISEE inferiore ai 25.000 annui le procedure di inserimento dati sono state semplificate. 

 

Di: Marco Ginanneschi, commercialista-revisore legale e fondatore di Sercam Advisory

Argomenti correlati

News e approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti

La soluzione digitale per i Professionisti Sanitari

Consulcesi Club

Contatti

Via G.Motta 6, Balerna CH
PEC: consulcesisa@legalmail.it

Social media