Nel contesto fiscale italiano, i trasferimenti di denaro tra familiari, sebbene spesso motivati da ragioni affettive o di sostegno economico, possono sollevare questioni di rilevanza tributaria. L'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle sue attività di controllo, può considerare tali movimenti come potenziali indicatori di redditi non dichiarati, innescando procedimenti di accertamento. Questo articolo analizza le implicazioni fiscali, legali e tributarie dei bonifici tra parenti, offrendo un panorama esaustivo delle normative vigenti, delle interpretazioni giurisprudenziali e delle possibili sanzioni in caso di irregolarità.
Inquadramento normativo
Presunzione legale di reddito
L'articolo 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/1973 attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di presumere che i versamenti e gli accrediti sui conti correnti bancari e postali costituiscano redditi imponibili, salvo prova contraria fornita dal contribuente. Questa presunzione si applica anche ai bonifici ricevuti da familiari, i quali, in assenza di adeguata documentazione, possono essere considerati come redditi non dichiarati.
Onere della prova
La giurisprudenza ha stabilito che spetta al contribuente l'onere di dimostrare la natura non reddituale dei fondi ricevuti. In particolare, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7442 del 20 marzo 2024, ha affermato che le liberalità diverse dalle donazioni formali, come i bonifici tra parenti, possono essere soggette a imposta sulle donazioni se dichiarate nell'ambito di procedimenti di accertamento tributario e se superano le franchigie previste dalla legge.
Donazioni e imposta sulle donazioni
Donazioni dirette e indirette
La donazione, ai sensi dell'articolo 769 del Codice Civile, è un contratto con il quale una parte arricchisce l'altra per spirito di liberalità. Le donazioni possono essere dirette, quando formalizzate con atto pubblico, o indirette, quando realizzate attraverso atti che producono effetti equivalenti, come un bonifico bancario. Le donazioni indirette, se non formalizzate, possono comunque essere soggette a imposta se emergono in sede di accertamento.
Franchigie e aliquote
Il D.Lgs. n. 346/1990 stabilisce le franchigie e le aliquote dell'imposta sulle donazioni:
- 4% per donazioni tra coniugi e parenti in linea retta, con franchigia di 1.000.000 euro;
- 6% per donazioni tra fratelli e sorelle, con franchigia di 100.000 euro;
- 6% per donazioni tra altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta;
- 8% per donazioni tra altri soggetti, senza franchigia.
Casi giurisprudenziali rilevanti
Sentenza n. 4378/2024 della Corte di Giustizia Tributaria della Puglia
In questa sentenza, la Corte ha riconosciuto che i bonifici ricevuti da familiari, se adeguatamente documentati e tracciabili, non costituiscono automaticamente reddito imponibile. Il contribuente aveva dimostrato che le somme provenivano da conti intestati alla madre e alla sorella, entrambe con redditi tassati alla fonte, e che i fondi erano destinati a finanziare l'attività imprenditoriale della società di cui era socio unico.
Sentenza n. 773/2021 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte
In questo caso, la Corte ha ritenuto che i bonifici ricevuti dal padre sul conto della figlia costituissero redditi non dichiarati, in quanto la contribuente non aveva fornito prove sufficienti a dimostrare la natura di donazione delle somme ricevute.
Consigli pratici per evitare contestazioni fiscali
Documentazione adeguata
È fondamentale conservare tutta la documentazione che attesti la natura delle somme ricevute, come:
- Copia dei bonifici con causale dettagliata (es. "donazione da padre a figlio");
- Dichiarazioni scritte del donante che confermino la volontà di effettuare una donazione;
- Eventuali scritture private o atti notarili, soprattutto per somme rilevanti.
Tracciabilità dei fondi
Utilizzare sempre strumenti di pagamento tracciabili, come bonifici bancari, per garantire la trasparenza delle operazioni e facilitare eventuali verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Causale del bonifico
Indicare una causale chiara e specifica nel bonifico, evitando diciture generiche che potrebbero generare dubbi sulla natura dell'operazione.
Registrazione dell'atto
Per donazioni di importo significativo, è consigliabile procedere alla registrazione dell'atto presso l'Agenzia delle Entrate, anche se non obbligatoria, per evitare future contestazioni.
Sanzioni applicabili in caso di infrazione
Laddove l’Amministrazione finanziaria accerti l’omessa dichiarazione di somme ricevute tramite bonifico da parte di familiari, ritenendole redditi in tutto o in parte occultati, si possono configurare diverse tipologie di sanzioni:
Sanzioni per infedele dichiarazione dei redditi
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997, l’infedele dichiarazione si verifica quando il contribuente omette di indicare redditi percepiti, anche se derivanti da bonifici non giustificati da parenti. La sanzione amministrativa prevista varia dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
Esempio: se l’Agenzia delle Entrate presume che un bonifico da 50.000 euro sia un reddito non dichiarato, e tale somma rientra in una fascia imponibile con aliquota IRPEF al 38%, l’imposta non versata ammonterebbe a 19.000 euro. La sanzione, pertanto, oscillerebbe tra 17.100 e 34.200 euro.
Sanzioni per omessa imposta di donazione
Nel caso in cui il bonifico venga qualificato come donazione indiretta eccedente la franchigia prevista, senza che vi sia stata registrazione né pagamento dell’imposta, si applica l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni vanno dal 120% al 240% dell’imposta evasa, con un minimo di 250 euro.
Tuttavia, la sanzione può essere ridotta tramite l’istituto del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), purché l’omissione venga sanata spontaneamente prima della constatazione della violazione.
Rischi di accertamento sintetico
Ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973, l’Agenzia può attivare il cosiddetto “redditometro” qualora le spese sostenute dal contribuente (es. acquisto di immobili, autovetture, partecipazioni, ecc.) siano sproporzionate rispetto al reddito dichiarato. Se tali spese sono giustificate da bonifici familiari, occorre dimostrarne in modo credibile la natura di liberalità non imponibile.
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Profili civilistici e implicazioni notarili
Atto pubblico e scrittura privata
Il codice civile (art. 782 c.c.) richiede la forma dell’atto pubblico per le donazioni, a pena di nullità. I bonifici bancari, salvo redazione di un atto di donazione registrato, sono dunque in linea di principio “non formali”, ma se non contestati dalle parti, possono valere come donazioni indirette (art. 809 c.c.).
La giurisprudenza (Cass. civ. n. 10490/2006) ha precisato che una donazione di modico valore non richiede l’atto pubblico, se compatibile con le condizioni economiche del donante.
L’importanza della registrazione volontaria
Anche quando non vi sia l’obbligo legale, la registrazione volontaria dell’atto (art. 2, D.P.R. 131/1986) può risultare utile per tutelarsi da eventuali futuri accertamenti, rendendo certa la natura del trasferimento patrimoniale e scongiurando contestazioni di tipo tributario.
Il ruolo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E/2020
Questa circolare, pur incentrata sulla tracciabilità dei pagamenti e sui benefici fiscali, ha ribadito l’importanza della causale nei trasferimenti tra soggetti diversi. Anche per i trasferimenti infragruppo familiare, la presenza di una causale esplicita e dettagliata consente di evitare che l’Agenzia interpreti l’operazione come elusiva o simulata.
Raccomandazioni operative per i professionisti
I consulenti fiscali e legali devono adottare un approccio prudenziale nei confronti dei trasferimenti familiari, specialmente se ricorrenti o di importo elevato. Di seguito alcune raccomandazioni:
- Consigliare la registrazione delle donazioni superiori alle franchigie: anche se la forma pubblica non è obbligatoria per le donazioni indirette, è opportuno formalizzare tali atti per evitare contestazioni;
- Monitorare i flussi di cassa nei conti correnti familiari: ai fini della compliance fiscale, è importante evitare commistioni tra conti personali e aziendali o tra soggetti diversi;
- Predisporre documentazione preventiva o coeva: lettere d’intenti, scritture private o e-mail che attestino la finalità della liberalità possono costituire valide prove documentali;
- Segnalare eventuali anomalie nei modelli ISA: trasferimenti non motivati potrebbero alterare gli indicatori di affidabilità fiscale, innescando controlli automatici.
Conclusioni
I bonifici tra familiari, sebbene spesso motivati da ragioni affettive o di sostegno economico, non sono esenti da rilievi fiscali. La normativa italiana, infatti, impone al contribuente l’onere di dimostrare la natura non imponibile delle somme ricevute, in assenza della quale l’Amministrazione finanziaria può procedere ad accertamento e contestazione di imposta.
Pertanto, in presenza di donazioni anche informali, è fondamentale dotarsi di adeguata documentazione, eventualmente ricorrendo alla registrazione volontaria, per tutelarsi da sanzioni amministrative e da rilievi su presunti redditi non dichiarati.