Poli di eccellenza: nessuna limitazione ai budget, anche se sono strutture private

Lo ha deciso il Consiglio di Stato per una struttura del Molise, ma il principio vale sempre ed è espresso dalla Corte Costituzionale

Sommario

  1. La motivazione e il principio costituzionale alla base delle pronunce
  2. Il caso in questione
  3. La decisione del Consiglio di Stato

La sentenza della Corte costituzionale richiamata dal Consiglio di Stato è la n. 203 del 2006. Con questa decisione è stato stabilito che la normativa in materia di spending review “non costringe le regioni ad applicare la medesima riduzione dell’importo e del volume di acquisto a tutti i contratti e a tutte le strutture private accreditate”.

Su questa pronuncia, il Consiglio di Stato si è espresso con le sentenze n. 3773 e n. 3575 del 2023, per le quali:

“nessun budget può essere imposto alle strutture sanitarie private che forniscono prestazioni in favore di pazienti extraregionali. Allo stesso modo, non può essere previsto un tetto di spesa per prestazioni salvavita ad alta complessità e di radioterapia”.

La motivazione e il principio costituzionale alla base delle pronunce

Il principio alla base delle decisioni prevede che una soluzione diversa violerebbe l’interesse legittimo del paziente a ricevere la migliore cura per la propria patologia, infrangendo tutti i diritti fondamentali contemplati a livello costituzionale ed europeo.

L’interesse legittimo è il diritto vantato da un soggetto nei confronti di un bene della vita e si fa valere quando la Pubblica Amministrazione, esercitando il proprio potere, amplia la sfera giuridica del soggetto interessato. La tutela è diretta e riguarda il soggetto interessato che gode di una particolare tutela a riguardo.

L'art. 103 della Costituzione precisa. Infatti. che sono il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa ad avere giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi nonché, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.

La differenza tra il diritto soggettivo e l’interesse legittimo è semplice: il diritto soggettivo consta di poteri atti a soddisfare sempre e pienamente l’interesse, mentre l’interesse legittimo è tutelato in via mediata in funzione dell’interesse pubblico, il quale rimane sempre preminente – e la pandemia da Covid-19, questo ce lo ha insegnato più e più volte.

Il caso in questione

Con le pronunce del Consiglio di Stato (sentenze n. 3773 e n. 3575 del 2023) sono state annullate quelle con le quali il Tar Molise aveva respinto il ricorso contro i provvedimenti con cui il Commissario ad acta - per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise - aveva introdotto "limiti invalicabili" di spesa agli ospedali convenzionati Gemelli Molise e Neuromed, specializzati per la cura delle patologie cardiache, oncologiche e neurologiche. Un’imposizione assecondata dal Tar che la giurisdizione superiore ha bloccato immediatamente.

La decisione del Consiglio di Stato

Entrambe le strutture sanitarie avevano lamentato che il Commissario ad acta non avrebbe tenuto conto della loro natura di “poli di eccellenza con utenza interregionale” e nemmeno della domanda storica delle prestazioni, dell’assenza di strutture pubbliche di pari livello ubicate sul territorio regionale. Tra l’altro, lo studio dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Nazionali- AGENAS ha stabilito che “la mobilità interregionale è un processo a somma zero, nel senso che la somma algebrica dei saldi tra le Regioni/Province autonome è sempre pari a zero, quindi, non rappresenta mai un guadagno o una perdita per il livello nazionale”.

Una riflessione questa che ha consentito al Consiglio di Stato di ribadire principi fondamentali, i quali possono essere così ripresi:

- ridurre la mobilità passiva per raggiungere l’equilibrato sviluppo e finanziamento del sistema sanitario, non può essere perseguita senza tener conto delle ragioni che hanno prodotto tale mobilità. Il problema va risolto ab origine, altrimenti si lede l’interesse pubblico e il diritto soggettivo di ogni paziente che, per curarsi, deve affrontare un sacrificio troppo elevato: curarsi in delle strutture sanitarie esistenti che non garantiscono gli standard qualitativi pari a quelli presenti in altre regioni;

precludere l’accesso a prestazioni salvavita e a maggior ragione a soggetti affetti da gravi patologie, nella consapevolezza che non esistono nel territorio altre strutture sanitarie in grado di fornirle, “si appalesa del tutto illogico e irragionevole, specie se si considera che tali prestazioni, se rese nei confronti dei pazienti di altre regioni, non comportano oneri a carico della Regione Molise”;

Tutto questa, senza dimenticare che i poli di eccellenza lo sono per tutti e che molte di queste strutture sono state finanziate e realizzate proprio “al fine di coprire il fabbisogno di cure di alta specialità per tutto il bacino del centro-sud Italia”.

Di: Cristina Saja

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