La giurisprudenza di merito è da tempo costantemente impegnata nella risoluzione dei contenziosi intrapresi da coloro che, lavorando nel settore pubblico, sono stati vittima del fenomeno del precariato “cronico”.
Per rimediare alla carenza di personale, con un occhio al contenimento della spesa, la PA ha spesso fatto ricorso ai vari strumenti consentiti dall’ordinamento per regolare rapporti di lavoro a termine, dalla figura del co.co.co. a quella del contratto a tempo determinato.
Abuso dei contratti a termine nella PA: quando scatta la violazione
Questa pratica, in sé per sé pienamente legittima, ha però assunto i connotati tipici dell’abuso, soprattutto in quei casi in cui, prolungando tali rapporti oltre ogni misura, si è trasformata in una vera e propria forma di elusione del dettato normativo a danno del lavoratore precario.
Quindi, pur non essendo preclusa alla P.A. la possibilità di ricorrere a forme contrattuali flessibili, questa è comunque circoscritta all’effettiva ricorrenza di esigenze temporanee ed eccezionali, come tali funzionali ad evitare qualsivoglia situazione di abuso
Nuove regole per il risarcimento del danno comunitario
Di recente, si è assistito all’emanazione del D.L. n. 131/2024, convertito con modifiche dalla l. n. 166/2024 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano) che, giustappunto finalizzato a porre rimedio ad alcune procedure di infrazione assunte nei confronti dell’Italia per mancata osservanza di direttive comunitarie, ha innalzato le soglie, minima e massima, del risarcimento del cd. “danno comunitario” a favore dei soggetti vittime di un’abusiva successione di contratti o rapporti di lavoro a termine.
Questa disposizione normativa ha quindi sostituito il terzo, quarto e quinto periodo del comma 5 dell’art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, stabilendo che, ferma restando la possibilità per il lavoratore di richiedere in ogni caso il maggior danno, comunque dovrà ricevere un’indennità monetaria, compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti avvenuti in successione tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.
Stabilizzazione dopo il precariato: cosa cambia per il lavoratore?
Talvolta la questione diviene, però, più complessa dal momento che, dopo una serie di rapporti di lavoro a termine, il lavoratore precario viene assunto a tempo indeterminato all’esito di una procedura di “stabilizzazione”.
Due sono le questioni che, fra le tante, vengono prioritariamente in rilievo:
- la stabilizzazione ha effetto sanante dell’illecito fino a quel momento compiuto dalla PA?
- Come si computa l’anzianità di servizio?
Fatta salva la necessità di approfondire ogni singola posizione alla luce del caso concreto e della documentazione disponibile, di talchè le risposte che seguiranno avranno valenza esclusivamente orientativa, vale ricordare come, anche di recente, la Cassazione si sia espressa affermando che, nel settore del pubblico privatizzato, l’avvenuta immissione in ruolo del lavoratore, già impiegato a tempo determinato, ha efficacia riparatoria dell'illecito soltanto quando vi sia stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente (Cass. n. 35145/2023).
Diversamente, il lavoratore “stabilizzato” rimane comunque titolare del diritto a richiedere il risarcimento del cd. “danno comunitario” per aver l’illegittima successione di rapporti di lavoro a termine precedentemente subiti.
Anzianità di servizio: si può recuperare?
Qualora a seguito di una serie di contratti di lavoro a termine, si sia poi raggiunta la cd. “stabilizzazione”, con conseguente sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, il precario ha pur sempre il diritto di richiedere, oltre al risarcimento del danno cd. “comunitario” già visto, la ricostruzione dell’anzianità di servizio con relativo riconoscimento, nei limiti del termine prescrizionale applicabile al caso concreto, delle differenze retributive dovute per gli scatti non riconosciuti.
Il caso del biologo: riconosciuti risarcimento e anzianità
È di pochi giorni fa la risoluzione giudiziale di un caso controverso, sorto dalla richiesta di un dirigente biologo che, dopo essere stato stabilizzato con assunzione a tempo indeterminato nel settore pubblico, denunciava di aver subito in precedenza una lunga serie di rapporti a termine, dapprima sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (notoriamente indicati come co.co.co.), per poi proseguire con contratti a tempo determinato, puntualmente rinnovati fino alla definitiva stabilizzazione sempre nel medesimo contesto lavorativo.
Nell’ambito delle plurime richieste formulate in sede giudiziale, viene in evidenza, con riferimento all’illegittima successione dei contratti a termine, sia la richiesta di pagamento del cd. “danno comunitario”, che il riconoscimento dell’anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, con sentenza n. 579/2025, il Tribunale di Reggio Calabria Sez. Lavoro ha pienamente accolto, oltre alla domanda afferente l’accertamento del vincolo della subordinazione già al tempo dell’applicazione dei contratti co.co.co., quelle relative al riconoscimento dell’anzianità di servizio, con conseguente ricostruzione del percorso di carriera del sanitario, ed al risarcimento del danno comunitario derivante dall’illegittima reiterazione dei contratti a termine ed, infine, al trattamento contributivo dovuto.
Sonora la condanna per l’amministrazione pubblica che, fra l’altro, si è vista onerata del pagamento di oltre 50 mila euro a titolo di risarcimento per l’abusiva successione di rapporti a termine antecedenti all’avvenuta procedura di stabilizzazione del sanitario, nonché della liquidazione delle maturate differenze retributive per oltre 40 mila euro, con relativo diritto alla ricostruzione della posizione contributiva a far data dalla sottoscrizione dei contratti di co.co.co.