Ogni professionista ha bisogno di avere una guida etica e morale che stabilisca i confini comportamentali nell’esercizio della professione. Questo vale anche per i medici, i quali si affidano al loro Codice Deontologico non soltanto per la loro vita professionale ma soprattutto per tutta la loro sfera comportamentale.
Il termine “deontologia” deriva dai termini greci "to deon": "ciò che deve essere e che si deve fare" e "logos": "discorso, parola, scienza". Nella storia della filosofia, questo termine è entrato nell’uso comune da quando il Bentham diede alla sua "Science of morality" apparsa nel 1834 il titolo di "Deontology".
Quando ci riferiamo al “Codice deontologico”, intendiamo considerare le norme riguardanti i doveri del medico nei suoi rapporti con le autorità, con i cittadini e con i colleghi.
Le norme ivi contenute si caratterizzano per la loro extragiuridicità. Ciò significa che i comportamenti si sono consolidati autonomamente e sono nati spontaneamente in seno al gruppo professionale, il quale le ha volontariamente osservate come se fossero norme giuridiche dai componenti del gruppo professionale stesso.
In campo medico, in particolare, il comportamento deontologico si esprime nel rispetto della dignità professionale. Questo si sostanzia nel presupposto che la scelta della medicina come professione sia – o almeno tenda ad essere – vocazionale e che fondamenti ne siano l’indipendenza intellettuale e la libertà scientifica. I valori basilari del rispetto della vita e della dignità della persona devono essere sempre di guida al medico, la cui opera è orientata verso l’interesse del paziente, da perseguire nella rigorosa adesione ai canoni della deontologia ippocratica, cioè ai principi dell’opera benefica. È ancora attuale, quindi, l’antichissimo binomio della scienza e coscienza.
Fatta questa premessa, capiamo perché è importante il Codice di Deontologia medica.
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L'importanza del Codice deontologico medico e le ultime novità. Scarica la guida
1 - L’importanza del Codice deontologico medico
Ogni codice di deontologia e a maggior ragione quello medico, stabilisce come la professione esercitata debba corrispondere ai canoni di armonia concessi dal perseguimento dei fini etici di umanità e solidarietà. In tal caso, il perseguimento dei fini appena annoverati si traduce nell’azione quotidiana e permanente a tutela della salute umana – individuale e collettiva – nel pieno rispetto della dignità, del decoro, del prestigio, dell’indipendenza della professione medica stessa.
Non a caso i primi quattro principi di deontologia sono:
- Il rispetto per i diritti e la dignità di ogni persona;
- La competenza;
- La responsabilità;
- L’integrità.
Nonostante siano da sempre esistiti dei principi basilari per la professione medica e si sia parlato di “deontologia” nel 1834, il “Codice Frugoni” – Codice di deontologia medica, viene perfezionato e pubblicato nel 1954. Aggiornato diverse volte, verrà approvato dal Consiglio nazionale nel 1978.
La materia deontologica, centro dell’esercizio della professione medica e fulcro della tutela dell’interesse pubblico, è stata rimaneggiata diverse volte proprio per essere più efficace possibile. Oltre a rappresentare un indirizzo per i comportamenti del medico, il Codice rappresenta un modo di tutela anche per i pazienti.
L’articolo che racchiude a pieno l’importanza del Codice deontologico è certamente il 3, il quale sancisce:
Doveri generali e competenze del medico
Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
Al fine di tutelare la salute individuale e collettiva, il medico esercita attività basate sulle competenze, specifiche ed esclusive, previste negli obiettivi formativi degli Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze in medicina, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale, delle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, dell’insegnamento e della ricerca.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del medico e impegna la sua autonomia e responsabilità.
Tali attività, legittimate dall’abilitazione dello Stato e dall’iscrizione agli Ordini professionali nei rispettivi Albi, sono altresì definite dal Codice.
L'esercizio medico, attraverso la propria tradizione millenaria, costituisce il primo e più naturale supporto per difendere la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il riferimento all'art. 3 della Costituzione (che prevede il c.d. principio di uguaglianza) viene invece spontaneo considerando che l'articolo del codice deontologico in commento utilizza quasi le stesse parole del legislatore costituzionale, prevedendo che il medico debba assicurare la difesa e il rispetto della vita, della salute e il sollievo della sofferenza "senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia in tempo di pace come di guerra."
2 - Le ultime novità del Codice Deontologico
Il Codice di deontologia medica quindi come abbiamo visto è un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione e vincolanti per gli iscritti all’ordine che si adeguano a quei comportamenti descritti. Tra le novità riguardanti il codice è necessario annoverare la modifica dell’Art. 56 in data 19-05-2016, dell’Art. 54 in data 16-11-2016, dell’Art. 76 e dell’Art. 76 bis in data 15-12-2017, e l’inserimento degli indirizzi applicativi allegati all’Art. 17 e correlati in data 06-02-2020.
2.1 L’articolo 17
Il Consiglio nazionale della Federazione degli Ordini dei Medici (Fnomceo) ha approvato all’unanimità una rilevante modifica dell’articolo 17 del Codice di Deontologia medica intitolato “Atti finalizzati a provocare la morte”.
Tale modifica rappresenta un indirizzo applicativo approvato dal Comitato Centrale del 23 gennaio 2020 e adegua il Codice deontologico alla sentenza 242/19 della Corte costituzionale che ha individuato un’area di possibile non punibilità in chi “agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”.
Con l’apportata modifica, dunque, l’attuale formulazione dell’art. 17 “Atti finalizzati a provocare la morte” risulta quindi la seguente:
“Il medico, anche su richiesta del paziente, non deve effettuare né favorire atti finalizzati a provocarne la morte“.
La libera scelta del medico di agevolare, sulla base del principio di autodeterminazione dell’individuo, il proposito di suicidio autonomamente e liberamente formatosi da parte di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale, affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, che sia “pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli va sempre valutata caso per caso e comporta, qualora sussistano tutti gli elementi sopra indicati, la non punibilità del medico da un punto di vista disciplinare.”
La deontologia medica qui assume il carattere di operatività dell’etica. Nella ricerca bio-medica il campo di operatività dell’etica è piuttosto lampante: se lo scopo ultimo della medicina è quello di aiutare la salute individuale e collettiva, la ricerca bio-medica non deve sconvolgere l’equilibrio della natura ma piuttosto operare per rafforzarlo.
Che la bioetica sia giunta a queste riflessioni, ci aiuta a sottolineare che se avvenisse una sovrapposizione delle due materie, ovviamente, facilmente si giungerebbe a considerare superflua quella dalle competenze meno estese, quindi a soccombere sarebbe la deontologia medica. Nonostante si intersechino inesorabilmente, “la bioetica guarda agli atteggiamenti interiori, ai vissuti, all’intenzionalità del soggetto agente, la deontologia si limita a registrare le ripercussioni interpersonali dell’agire umano e a chiedere il rispetto delle regole di correttezza”.
2.2 Intelligenza artificiale e formazione medica
Un altro aspetto importante su cui soffermarsi è certamente quello che vede il medico avere a che fare con l’intelligenza artificiale. Non solo la telemedicina e le pratiche mediche che vengono agevolate dall’avvento della tecnologia, come la compilazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, ma anche l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale va ad inficiare tutte le azioni mediche. Basti guardare al supporto robotico, tra i più conosciuti per fare un esempio, per la chirurgia vertebrale.
Come fa un medico a districarsi bene e compiere la propria professione in cardine a tutti i principi statuiti dal Codice deontologico, senza un’adeguata formazione?
La necessità di coniugare la deontologia con l’attività assistenziale basata sulle applicazioni dell’IA pone l’esigenza di un agire dell’uomo-medico come attore morale libero e responsabile, nel rispetto della relazione di cura che il vigente Codice deontologico richiama puntualmente. In questo senso, l’intelligenza artificiale rappresenta una sfida, in cui è essa stessa attrice di un processo che vede protagonisti gli operatori sanitari. Una preoccupazione etica distintiva, che deriva dall’IA applicata alla Health Technology Assessment (HTA), è l’autonomia della tecnologia con l’accentuarsi delle ripercussioni sul piano normativo e di sicurezza del paziente. Emergono interrogativi sulla responsabilità nei confronti dei pazienti e sui modi appropriati per garantire l’umanizzazione dell’assistenza e il rispetto della dignità delle persone.
Finora, l’unico argomento che è riuscito ad essere inteso come “soluzione” è la formazione del medico, continua e costante, per tenere il professionista sanitario sempre aggiornato e attento sulle pratiche da svolgersi.
Da qui, la fondamentale importanza dell’art. 16 del Codice Deontologico, secondo il quale:
Il medico ha l’obbligo dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze al progresso clinico scientifico.
Sia nell’uno che nell’altro caso, i professionisti sanitari dovranno imparare a districarsi tra la responsabilità nell’utilizzo di questi strumenti e a tutela dei dati personali, facendo cenno a quell’articolo 78 del Codice di Deontologia che si riferisce all’informatizzazione e innovazione sanitaria, per fare in modo che il rapporto virtuale intrapreso col paziente non abbia alcun risvolto negativo.
3 - Profili giuridici e codice deontologico
Non servirà di certo elencare la normativa recante le regole deontologiche del medico. Per quello sarà necessario consultare il Codice Deontologico, dentro al quale è possibile trovare diversi doveri a cui un medico deve assolutamente adempiere e che riguardano paradigmi diversi della professione medica. La crucialità di questo elenco di prescrizioni è dovuta al carattere legislativo che esso assume, contribuendo a mantenere l’integrità della professione medica e, di conseguenza, suscitando la fiducia dei pazienti nei confronti dei medici stessi. Possiamo affermare senza remore alcuna che la pratica medica sia una professione basata sulla fiducia, in grado di essere conquistata solo quando si adempie con diligenza ai propri doveri, garantendo il bene del paziente come obiettivo prioritario nella messa in pratica della professione medica.
Questo documento è un faro illuminante, sia dal punto di vista dell’etica della professione che della pratica quotidiana dell’esercizio di essa. Il codice deontologico non si occupa solo degli obblighi etici e morali dei medici durante l’esercizio della professione, regolando anche i comportamenti assunti dai professionisti al di fuori del lavoro, ove questi dovessero essere ritenuti rilevanti e incidenti sul decoro della professione stessa. Tra gli obblighi del medico, in ogni caso, si trovano la conoscenza e il rispetto del Codice e degli indirizzi applicativi allegati. È per questa ragione che, prima dell’inizio dell’esercizio della professione, il medico presta giuramento professionale, come parte costitutiva del Codice stesso.
Appreso questo, potrebbe tornare utile considerare la professione medica nei rapporti con i profili giuridici.
Quando parliamo di professionista non possiamo esimerci dal considerare l’etimologia della parola “profiteor", il termine latino dal quale deriva la parola professionista, è colui che “mette davanti a tutti ciò che è, che ha, ciò che crede, che sa, nella teoria e nella pratica”. Da qui deriva l’impegno del codice a regolamentare i vari aspetti della professione medica che vanno dai doveri generali a quelli nei confronti dell’assistito e dei colleghi, passando per gli obblighi che l’operatore ha nei confronti del SSN ed altri enti pubblici o privati.
Come anticipato in introduzione a questa guida, il Codice deontologico non rappresenta una fonte primaria di diritto, ma ha carattere extra-giuridico, sicché l’inosservanza di tali doveri non dà luogo necessariamente a condotte colpose di rilevanza penale o civile, ma solo disciplinare.
L’Ordine, infatti, è l’organismo che in prima istanza disciplina l’agire medico, avendo il compito di procedere alla ricerca di sommarie informazioni. In seconda istanza interviene la Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, costituita presso il Ministero della Salute, con il compito di contestare gli eventuali addebiti. Taluni principi deontologici attengono non solo a tale profilo ma costituiscono regole specifiche o generali dell’agire. L’inosservanza ne integra, prima ancora che un illecito disciplinare, un illecito di rilevanza penale e civile, perché tali disposizioni tutelano interessi che vanno ben oltre la correttezza e il decoro dell’esercizio dell’attività professionale, compenetrandosi nella sfera dei beni fondamentali della persona. Seppur brevemente, vale la pena fare un accenno alla responsabilità del medico sia da un punto di vista penale che/o da un punto di vista civile.
Per ciò che concerne la responsabilità penale bisogna distinguere l’elemento oggettivo da quello soggettivo.
L’elemento oggettivo si individua in una condotta posta in essere dal soggetto, che può essere una condotta passiva (non fare) o una condotta attiva (fare). L’elemento soggettivo, invece, è l’elemento psicologico ed è caratterizzato dal dolo o dalla colpa.
Si ha dolo se l’azione o omissione e il relativo evento sono coscienti e volontari; si ha la colpa, quando l’evento anche se previsto dal reo, non è tuttavia voluto e si è verificato per negligenza, imprudenza, imperizia, in relazione alle dovute conoscenze professionali, ma anche per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Affrontando la tematica della colpa nello specifico, se ne possono evidenziare due tipi: la colpa specifica per l’inosservanza di disposizioni, quali leggi, regolamenti, ordini o discipline; la colpa generica che attiene all’inosservanza delle tre predette comuni regole di condotta: negligenza, imprudenza ed imprevidenza. Precisamente questo è quanto affermato dall’art. 43 c.p. L’elemento differenziale rispetto al dolo è dato dalla mancanza di volontà, unico elemento specifico di questo elemento soggettivo; non assume rilevanza discriminatrice, invece, il momento conoscitivo, che può essere presente anche nella colpa e che piuttosto rileva ai fini della distinzione tra la colpa cosciente e quella incosciente.
Analizzando la responsabilità civile, il cui presupposto è l’esistenza di un danno tangibile e risarcibile, ci si trova dinnanzi a un diverso tipo di approccio. Difatti, il giudizio di responsabilità civile ha lo scopo di trasferire il costo di un danno, da un soggetto che lo ha ingiustamente subito al soggetto che ne viene dichiarato responsabile. Tale giudizio viene effettuato a seguito dell’accertamento di un collegamento causale tra una data condotta umana e l’evento dannoso e di solito alla presenza di determinati requisiti soggettivi che devono qualificare la condotta umana, causa del danno.
La responsabilità civile è tradizionalmente distinta in responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, o aquiliana, dal nome della omonima legge nel diritto romano classico. Il dato comune alla responsabilità civile è dunque la preminente funzione ripristinatoria o risarcitoria o, se si preferisce compensativa, in contrapposizione con la funzione sanzionatoria che caratterizza la responsabilità penale; in questa, può anche mancare l’evento dannoso essendo talora sufficiente anche un evento di solo pericolo (art. 56 c.p.).
Questo, però, non esclude che la responsabilità civile possa avere carattere sanzionatori, né, viceversa, che la responsabilità penale possa avere natura compensativa, poiché tali momenti, rispettivamente per le due fattispecie, assumono un ruolo eventuale e comunque accessorio.
4 - La verifica e la valutazione deontologica nella trasmissione di informazioni
Dopo questo percorso, non è possibile analizzare un altro aspetto della professione medica: quello di essere una persona e un professionista influente all’interno della società. In quanto tale, dovrà fare attenzione anche a come spende la propria figura professionale sui media e non solo. Impossibile, a tal punto, non menzionare la verifica e la valutazione deontologica nella trasmissione di informazioni. I medici chirurghi e gli odontoiatri iscritti agli Albi professionali sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico e di tutte le Linee Guida annesse, comunicando all’Ordine competente per territorio il messaggio pubblicitario che si intende proporre onde consentire la verifica di cui all’art. 56 del Codice stesso. La verifica sulla veridicità e trasparenza nella trasmissione di informazione e dei messaggi pubblicitari potrà essere assicurata tramite una specifica autodichiarazione, rilasciata dagli iscritti, di conformità del messaggio pubblicitario, degli strumenti e dei mezzi utilizzati alle norme del Codice di Deontologia Medica e a quanto previsto all’interno delle linee-guida sulla pubblicità dell’informazione sanitaria. Gli iscritti potranno altresì avvalersi di una richiesta di valutazione preventiva e precauzionale da presentare ai rispettivi Ordini di appartenenza sulla rispondenza della propria comunicazione pubblicitaria alle norme del Codice di Deontologia Medica. L’Ordine provinciale, ricevuta la suddetta richiesta, provvederà al rilascio di formale e motivato parere di eventuale non rispondenza deontologica. L’inosservanza di quanto previsto dal Codice secondo gli orientamenti della presente linea-guida è punibile con le sanzioni comminate dagli organismi disciplinari previsti dalla legge.5 - Conclusioni
Questa guida non vuole essere un manuale d’istruzione per medici, per questo esiste già il Codice Deontologico e in quanto tale ha il carattere chiaro della norma e l’obiettivo intramontabile come quello della vocazione verso una professione. È solo un memorandum, un modo per ricordare a ogni professionista sanitario la vita che ha scelto, la carriera che ha meritato, la missione da compiere. Per quanto entusiasmanti e appassionati siano i sogni realizzati, vivendoli quotidianamente è inevitabile incappare in qualche incidente di percorso, in qualche dubbio da dirimere o avere qualche incertezza sul da farsi. In questo caso, ci si dovrà ricordare di tutto quello che abbiamo appena scritto e fare riferimento al Codice, unico vero compagno di viaggio nella carriera di un professionista. Questo, in una visione che ben si concilia con il peso che la necessità di un’etica per le professioni sta assumendo in un’epoca così “confusa” di crisi dei pensieri forti e di ideologie di guida e, nello specifico del campo medico, con il contrappeso che l’emersione di una disciplina così delicata e imprescindibile come la bioetica ha avuto in un’epoca che richiede grande attenzione alla formazione e all’aggiornamento.