Sanatoria? Regolarizzazione? Chiarimento? Chiamiamolo come più ci è utile e familiare, ma la verità sta in mezzo. Di certo, è stata finalmente presa in considerazione la professione del massofisioterapista e sono state considerate due peculiarità:
1. L’esperienza;
2. L’iscrizione all’albo di cui all’art. 5 della L. 145/2018.
Entrambe hanno fatto la differenza nel riconoscimento della qualifica di “professionista sanitario”, la normativa già in vigore ha invece riordinato e quindi “sanato” la posizione di tutti i massofisioterapisti.
La sentenza del Consiglio di Stato
Con la sentenza 4513 dell’ 1 giugno 2022, il Consiglio di Stato, aderendo pienamente alla tesi sostenuta dai controricorrenti, ha confermato che l’art. 1 L. n. 145/2018, pur abrogando l’art. 1 della L. n. 403 del 1971, con conseguente dequotazione della figura dei massofisioterapisti da professionisti sanitari a operatori di interesse sanitario, ha fatto salvo il diritto ad esercitare la professione sanitaria di tutti i massofisioterapisti iscrittisi ai corsi professionali entro l’ a.s. 2012/2013, che, avendo conseguito il diploma entro il 2015, hanno potuto maturare 36 mesi di esperienza lavorativa entro il 2018.
Questi ultimi hanno infatti mantenuto l’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria in virtù dell’iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento di cui al DM. 9 agosto 2019, approvato ai sensi dell’art. 4, co. 4 bis, della L. n. 42/99 (introd. dalla L.145/18). L’istituzione dell’ele. spec. per i MFT è avvenuta, dunque, proprio al fine di colmare il divario presente fino a quel momento tra i professionisti che hanno conseguito il diploma di MFT prima del 17/3/99 e coloro che lo hanno conseguito dopo quella data e che hanno maturato un livello di esperienza di almeno 36 mesi, così sanando le storture delle professioni sanitarie.
La ratio dell’intervento legislativo è contenuta nella L. 145/2018: “istituire gli elenchi speciali delle professioni sanitarie per coloro che non avessero il titolo abilitante ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo e garantire continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di professione sanitaria ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento”.
Sono state così sanate le situazioni di fatto consolidatesi nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento ed è stato messo in chiaro che il dato dell’esperienza può fare la differenza.
Il Consiglio di stato ha, dunque chiarito che:
“8.8 … Non può, dunque, essere revocato in dubbio come il D.M. del 9.8.2019 tragga il suo diretto fondamento dalle previsioni normative di rango primario compendiate nella legge 145/2018. 8.9. Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza, di per se stessa anodina, dell’autonoma collocazione della disposizione sui massiofisioterapisti all’interno di un articolo, l’art. 5 del d.m. 9.8.2019, diverso da quello dedicato alle “altre” professioni sanitarie: tanto deriva dalla circostanza che la figura qui in rilievo non è stata riordinata quale professione sanitaria, … non può però negarsi che nell’originario impianto regolatorio tale figura fosse allineata alla categoria tipologia delle professioni sanitarie di guisa che il mantenimento di una disciplina comune nei limiti suindicati, e volta a superare un arco temporale segnato da normative non sempre chiare e intellegibili, ha un fondamento logico e di giustizia sostanziale. Resta, dunque, confermata l’omogeneità degli intendimenti che hanno governato la scelta del legislatore: istituire gli elenchi speciali ad esaurimento delle professioni sanitarie per coloro che non avessero il nuovo titolo abilitante, ma una qualificata esperienza maturata in conformità all’originario titolo e garantire continuità operativa anche a quei massofisioterapisti parimenti non più legittimati in base al solo diploma ad esercire un’attività avente in passato la dignità di professione sanitaria, ma al contempo qualificati sul campo da una vasta esperienza acquisita in coerenza con le possibilità professionali garantite dal pregresso ordinamento”.
Si è tratta di una professione sanitaria non riordinata, la cui posizione dei massofisioterapisti era stata sanata dalla legge 145/2018 che, seppur non “professionisti sanitari”, compiono un servizio alla sanità, grazie ad un’attività professionale svolta con la più ampia autonomia e legittimità, nel rispetto della normativa vigente.
Riflessione Conclusiva
In sostanza, viene riconosciuto che "nella suddetta prospettiva di sanatoria, inevitabilmente rivolta al passato, il legislatore ha inteso regolarizzare, conciliandola con le esigenze di tutela della salute, la professionalità acquisita sul campo da quei massofisioterapisti che potevano vantare una vasta esperienza lavorativa, conseguente all'esercizio di un'attività professionale svolta in piena autonomia e in un periodo storico che, a cagione delle incertezze indotte dalla sopra ricostruita stratificazione dei processi di riforma, aveva ingenerato legittimi affidamenti sulla ampiezza abilitante del titolo in argomento".
È indubbio, dunque, che i massofisioterapisti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 5 conservano in via eccezionale la qualifica di professionisti sanitari e l'abilitazione all'esercizio della relativa professione.
Una vittoria - se così si può intendere - che non solo ha chiarito la posizione di alcuni massofisioterapisti professionisti sanitari, distinguendoli da altri operatori di interesse, ma ha anche provveduto in maniera decisa a riconoscere l’autonomia professionale a tutti i massofisioterapisti iscritti negli elenchi del D.M. 9 agosto 2019, restituendo loro una dose importante di dignità a una professione correttamente svolta.
Si tratta, ancora una volta, di come la consulenza e l’azione legale riescano a stravolgere gli iter, modificando il modus operandi ed evolvendo anche la percezione dei professionisti all’interno della collettività. Consulcesi e il suo team specializzato nella consulenza legale si mettono a disposizione di tutti gli operatori sanitari per il riconoscimento dei diritti, anche quelli esistenti formalmente ma non ancora sostanzialmente esercitati.