Medici dall’estero, mancano ancora i decreti attuativi al decreto Bollette

Per sopperire alla mancanza di operatori sanitari sul nostro territorio, con il decreto Bollette è consentito l’esercizio temporaneo dell’attività sanitaria ai medici provenienti dall’estero. Vediamo cosa dice la normativa e quali sono le problematiche riscontrate

Sommario

  1. Individuazione delle qualifiche professionali
  2. Gli elenchi speciali straordinari
  3. Requisiti per l'iscrizione
  4. Il regime transitorio
  5. La denuncia di Anaao Assomed: “Mancano i decreti attuativi”

Il decreto Bollette, in vigore dal maggio 2023, consente fino al 31 dicembre 2025 l'esercizio temporaneo dell'attività per gli operatori di interesse sanitario, in deroga alle misure vigenti, basandosi su una qualifica professionale conseguita all'estero. Questa misura è stata introdotta per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario all’interno del Servizio sanitario del nostro Paese. La disciplina di questo esercizio temporaneo doveva essere approvata in sede di Conferenza Stato-Regioni. Dopo circa un anno, la bozza di intesa è stata inviata dal Ministero della Salute alla Stato-Regioni, ma ancora mancano i decreti attuativi, come denunciato da Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed, in una lettera a Quotidiano Sanità.

Ma vediamo in cosa consiste l’accordo relativo ai medici dall’estero e quali sono le problematiche che sta affrontando l’iter necessario affinché tutto vada in porto.

Individuazione delle qualifiche professionali

Nel testo si prevede che le Regioni, in base al proprio fabbisogno di personale sanitario e socio-sanitario, dovranno individuare le qualifiche professionali sanitarie per le quali gli interessati possono esercitare temporaneamente l'attività lavorativa nel territorio della Regione presso cui hanno fatto richiesta. Ogni Regione dovrà istituire una Commissione composta da esperti della Regione, un rappresentante indicato dagli Ordini provinciali competenti e un rappresentante degli Atenei di riferimento. La composizione della Commissione potrà essere integrata secondo le necessità rilevate.

La Commissione avrà il compito di verificare i requisiti degli interessati per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa, previa iscrizione negli elenchi speciali straordinari. L'attività istruttoria si dovrà concludere entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensioni o interruzioni. Gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie provvederanno entro 30 giorni all'iscrizione degli interessati negli elenchi speciali straordinari.

L'iscrizione nell'elenco speciale straordinario consente di esercitare l'attività lavorativa nella corrispondente qualifica professionale presso strutture sanitarie o socio-sanitarie pubbliche o private accreditate, esclusivamente all'interno del territorio della Regione di riferimento. Nel caso di accordi tra Regioni, l'interessato potrà scegliere di esercitare temporaneamente l'attività in una delle Regioni rappresentate nella Commissione.

Gli elenchi speciali straordinari

L'articolo 2 prevede l'istituzione presso gli Ordini provinciali delle professioni sanitarie di elenchi speciali straordinari per ogni profilo delle professioni sanitarie previste dall'ordinamento italiano. Presso gli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche sarà istituito l'elenco speciale straordinario degli operatori socio-sanitari. Negli elenchi potranno essere annotati anche i titoli di specializzazioni mediche, odontoiatriche, veterinarie, chimiche, fisiche, biologiche, farmaceutiche e psicologiche, eventualmente posseduti.

Nell’articolo successivo si specifica che agli iscritti all'elenco speciale straordinario delle professioni sanitarie si applicherà la medesima disciplina prevista per gli iscritti agli Ordini delle stesse professioni in materia di sanzioni, provvedimenti disciplinari, ricorsi, codice deontologico, obbligo di aggiornamento, iscrizione alla cassa previdenziale e obbligo di assicurazione.

Requisiti per l'iscrizione

Come previsto dall'articolo 5, per l'iscrizione agli elenchi speciali straordinari, l'interessato deve presentare un'istanza alla Commissione regionale, possedendo un titolo di studio o qualifica professionale sanitaria corrispondente, eventuali titoli di specializzazione, certificato di iscrizione all'ordine professionale del paese di provenienza, residenza in Italia (se cittadino UE, Svizzera o SEE), e conoscenza della lingua italiana. La verifica della conoscenza della lingua italiana è svolta dall'Ordine professionale, con eccezioni previste per la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Valle d'Aosta.

Gli interessati devono produrre documenti quali attestati di conformità per qualifiche conseguite in UE, Svizzera o SEE, dichiarazioni di valore per qualifiche extracomunitarie, certificati di rifugiato per soggetti riconosciuti come tali, attestato di onorabilità professionale, attestazione di non esistenza di impedimenti penali, e una dichiarazione riguardante eventuali istanze di riconoscimento della qualifica professionale al Ministero della Salute. È inoltre necessario un permesso di soggiorno che consente l'esercizio di attività lavorativa.

L'articolo 6 prevede che l'esperienza lavorativa maturata in Italia possa essere valutata per il riconoscimento della qualifica professionale da parte del Ministero della Salute. Il riconoscimento della qualifica comporta la cancellazione dall'elenco speciale straordinario.

Il regime transitorio

Infine, l'articolo 7 disciplina il regime transitorio. Le Regioni che hanno già rilasciato comunicazioni di esito positivo o istituito elenchi per l'esercizio temporaneo dell'attività lavorativa dovranno adottare modalità operative per l'iscrizione degli interessati negli elenchi speciali straordinari. Le Regioni che non hanno istituito elenchi provvederanno attraverso i datori di lavoro pubblici, privati e del terzo settore, inviando comunicazioni alla Commissione di riferimento per l'iscrizione negli elenchi speciali straordinari. L'obbligo di iscrizione decorre dall'emanazione dei provvedimenti attuativi regionali e provinciali, che dovranno essere assunti entro tre mesi dall'adozione della presente intesa.

La denuncia di Anaao Assomed: “Mancano i decreti attuativi”

L'implementazione del decreto Bollette è ostacolata dalla mancanza di decreti attuativi necessari per rendere operativa la legge, che stabiliscono le regole per verificare le qualifiche dei medici stranieri. Come evidenziato dal segretario nazionale di Anaao Assomed, Pierino Di Silverio, attualmente il reclutamento avviene ancora con norme derogatorie risalenti al periodo emergenziale del Covid.

Nonostante una bozza di intesa inviata dal Ministero della Salute, l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni è difatti ancora in attesa. Questa situazione compromette la qualità delle cure e sottolinea la necessità di regole chiare e attuabili.

Infine, Di Silverio ha sottolineato l'importanza di migliorare le condizioni lavorative dei medici italiani per garantire un sistema sanitario pubblico efficiente, con richieste specifiche su retribuzioni, carriere, tempo e sicurezza, e per evitare la loro fuga all’estero: “Invece che reclutare medici dall’estero, con il paradosso che contestualmente a tale reclutamento è in atto una vera e propria fuga di medici italiani che vanno oltre confine (sono più di 10000 in tre anni dai dati Onaosi e Censis), occorre immediatamente rendere la professione vivibile ancor prima che appetibile”, conclude Di Silverio.

 

Di: Arnaldo Iodice, giornalista

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