Lo scorso 23 gennaio, il Senato ha approvato il Disegno Di Legge sulla Autonomia Differenziata con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento è ora al vaglio della Camera dei Deputati per ottenere l’approvazione definitiva prima delle elezioni europee di giugno.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli ha proposto una drastica riduzione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, cercando di veicolarne il potere sulle regioni, tramite appunto la cosiddetta “Autonomia differenziata delle Regioni”. Questa riforma prevede l’attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione introdotta nel 2001 e mira a ridefinire, ancora una volta, i rapporti tra lo Stato centrale e le Regioni a Statuto Ordinario. Qualora il disegno diventasse legge, le Regioni – dopo la consultazione degli Enti locali, possono richiedere autonomia su 23 materie.
Le materie, come si legge nel testo del Ddl Calderoli, sono definite dall’articolo 116 della Costituzione (comma 3): rapporti internazionali e con l’Unione europea delle regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; l’organizzazione della giustizia di pace; le norme generali sull’istruzione e la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali.
Cosa prevede l’Autonomia differenziata delle Regioni?
La concessione di autonomia riguarda soprattutto i Livelli Essenziali di Prestazioni (Lep) che stabiliscono il livello minimo di servizio su tutto il territorio nazionale. Una volta determinati e definiti i Lep, nei limiti delle risorse disponibili, avverrà il trasferimento delle funzioni. Si tratta di un processo lungo, coordinato da una cabina di regia che effettuerà una vera e propria ricognizione normativa per individuare le materie riguardanti i Lep. Il governo, quindi, avrà 24 mesi per emettere decreti legislativi sui Lep, mentre Stato e Regioni avranno 5 mesi per raggiungere accordi, con intese di durata massima di 10 anni.
Si tratta di una vera e propria decentralizzazione delle competenze che coinvolge attivamente le Regioni e stabilisce un processo graduale legato alla definizione dei Lep, allo scopo di garantire uniformità di servizio su scala nazionale.
In che modo cambierà la situazione?
Per capire davvero qualcosa sul cambiamento in atto, dobbiamo fare un passo indietro. La Costituzione divide in tre gruppi le competenze Stato e Regioni:
- Materie che sono di competenza esclusiva dello Stato, come ad esempio sicurezza, giustizia, difesa, politica estera e immigrazione;
- Materie per cui lo Stato decide i principi generali e alle Regioni è demandata la competenza territoriale, cioè il compito di dare direttive su funzionamento specifico nel loro territorio, come sanità e beni culturali;
- Materie di competenza esclusiva delle Regioni.
La riforma del titolo V del 2001 ha stabilito che con riguardo alle materie in cui è prevista competenza territoriale, le Regioni possano richiedere l’autonomia ovvero la competenza esclusiva.
Il Ddl Calderoli è proprio su questo che si sofferma, cercando di attuare concretamente questa riforma e fornendo la direzione sul punto.
Con l’eventuale Legge sull’Autonomia Differenziata, le Regioni potranno richiedere l’autonomia in diversi ambiti (23 materie e 500 diversi ambiti), tra cui per esempio: istruzione, tutela ambientale, salute, alimentazione, sport, comunicazione ecc..
Quali sono i punti nodali del Ddl Calderoli?
Sono sostanzialmente tre i punti nodali della questione: i Lep, il rapporto Stato-Regioni e la questione finanziaria.
I Livelli essenziali di prestazioni servono a definire le “soglie minime di rispetto dei diritti civili e sociali”, quindi lo standard dei servizi da garantire in tutto il Paese. La riforma del 2001 cercava di limitare le disuguaglianze tra Regioni, motivo per cui si attende ormai da decenni la definizione dei Lep. Nessun governo fino ad oggi è mai riuscito nell’impresa per due motivi sostanziali: non si trova il coefficiente medio, il metro di paragone uniforme per riuscire a misurare prestazione e costi; vi è un problema di sostenibilità economica non indifferente e questo renderà necessario un ricalcolo delle risorse per mantenere adeguati livelli di servizi in tutto il Paese.
Soltanto con la definizione dei Lep, il Governo sarà in grado di stabilire gli standard che dovranno essere seguiti dalle Regioni.
L’altro punto centrale sul quale si dovrà lavorare è il rapporto Stato-Regioni. Il Ddl stabilisce che gli accordi tra lo Stato e Regioni possono avere un massimo di durata di dieci anni. Al termine, l’intesa si rinnova automaticamente, a meno che la Regione ne faccia diversa richiesta.
Tuttavia, ricordiamo, è previsto che l’iter per l’intesa fra Regione (anche a statuto speciale) e Stato, nella prima fase, durerà almeno 5 mesi, inclusi i 60 giorni per l’esame delle Camere. Le discussioni per le intese però potranno iniziare solo dopo che i Lep saranno stabiliti dalla Cabina di regia.
Infine, secondo l’art. 8 del Ddl, dovrà essere garantita l’invarianza finanziaria. Ciò significa che le intese “non possono pregiudicare l’entità delle risorse da destinare a ciascuna delle regioni” e per questo motivo, il finanziamento richiederà provvedimenti “coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio”.
Su tutti questi punti, il dibattito è feroce e le opinioni disparate.
Quando potrà diventare legge l’Autonomia Differenziata?
Il testo del Ddl è già stato approvato al Senato e verrà ora esaminato dalla Camera. È probabile che venga modificato e, in tal caso, si renderà necessaria un’altra approvazione in Senato.
Sulla tempistica niente è certo. Il governo conta di approvare definitivamente il testo entro la fine dell’anno. Per i Lep, invece, è stato stabilito un tempo massimo di 24 mesi per la definizione. Quest’ultima è la condizione necessaria per rendere concreta ed efficace l’autonomia differenziata.
Il dibattito
Sostanzialmente, chi è a favore dell’Autonomia differenziata sostiene che la gestione delle risorse a livello locale potrebbe incidere su una notevole riduzione degli sprechi e l’effetto positivo avrebbe un impatto a cascata su tutto il territorio nazionale. Inoltre, in questo modo, sarà più facile per i cittadini controllare l’operato dei politici.
Chi, invece, si ritiene contrario a questo tipo di riforma sostiene che non sarebbe corretto dare alle Regioni le tasse di chi è residente in un certo luogo, ma matura reddito in altre Regioni. Questo perché, grazie a questo sistema la tassazione IVA e IRPEF non andrebbe nelle casse dello Stato, ma in quelle regionali. Inoltre, si pensa che l’attuale gestione a livello regionale, della Sanità per dirne una tra tutti, abbia creato forti disuguaglianze tra Nord e Sud e che, con la riforma in atto, le disuguaglianze potrebbero solo aumentare e le risorse delle Regioni più ricche non verrebbero redistribuite lasciando in uno stato di incertezza le realtà più fragili.