Nuovo decreto liste d’attesa: tutte le novità

È da poco entrato in vigore il nuovo decreto sulle liste d’attesa, che contiene misure urgenti per ridurre i tempi che i pazienti devono attendere per l’erogazione di una prestazione sanitaria: in attesa delle modifiche che saranno apportate in sede di conversione, scopriamo insieme cosa prevede.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2024 è possibile trovare copia del cosiddetto decreto liste d’attesa, vale a dire il decreto legge n. 73/2024, contenente misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste d’attesa delle prestazioni sanitarie.

Il decreto liste d’attesa è un decreto legge, vale a dire un atto che non viene adottato dall’organo normalmente deputato all’esercizio della funzione legislativa, vale a dire il Parlamento, bensì dal Governo. Rispetto a una legge ordinaria, il decreto legge, secondo l’articolo 77 della Costituzione italiana, deve essere convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, altrimenti perde efficacia sin dall’inizio.

Durante il procedimento di conversione i parlamentari, quali rappresentati eletti dal popolo italiano, hanno la facoltà di presentare emendamenti al decreto, che in sede di conversione potrebbe perciò avere un testo differente rispetto a quello che rimarrà in vigore dal 7 giugno al 7 agosto 2024.

Il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto il 3 luglio scorso, e le varie forze politiche non hanno fatto mancare le loro richieste di modifica della normativa varata dal Governo.

La Piattaforma nazionale delle liste d’attesa

Il decreto prevede l’istituzione della Piattaforma nazionale delle liste d’attesa, al fine di garantire l’efficacia del monitoraggio di livello nazionale in merito alla:

  1. misurazione delle prestazioni in lista di attesa sul territorio nazionale;
  2. disponibilità di agende sia per il sistema pubblico che per gli erogatori privati accreditati;
  3. verifica del rispetto del divieto di sospensione o di chiusura delle attività di prenotazione;
  4. modulazione dei tempi di attesa in relazione alle classi di priorità;
  5. produttività con tasso di saturazione delle risorse umane e tecnologiche;
  6. attuazione del regolamento di cui al DM 77/2022 sui modelli e gli standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN;
  7. appropriatezza nell’accesso alle prestazioni, anche utilizzando piattaforme di intelligenza artificiale.

La creazione della piattaforma si inserisce all’interno della Missione 6 – Salute del PNRR, e sarà alimentata con i dati del flusso informativo Tessera Sanitaria – TS, ed in particolare con:

- i dati della ricetta SSN dematerializzata,

- i dati pseudonominizzati riferiti alla spesa sanitaria che confluiscono nel modello 730 (la dichiarazione dei redditi precompilata),

- i dati relativi alle prenotazioni, che saranno resi disponibili dai vari CUP regionali.

Le linee guida per definire i criteri di realizzazione, funzionamento e interoperabilità tra la Piattaforma nazionale e le varie piattaforme regionali dovranno essere adottate entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione: in autunno, perciò, sono attese ulteriori novità sul punto da parte del Ministero della Salute e di AGENAS.

L’organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria

Il decreto legge, al fine di rafforzare le attività di controllo del Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (SIVeAS) prevede l’istituzione presso il Ministero della salute dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria; l’Organismo opererà alle dirette dipendenze del Ministero della Salute, anche con funzioni di supporto tecnico, e avrà il compito di vigilare e svolgere verifiche presso le Aziende Sanitarie Locali/Ospedaliere, nonché presso gli operatori privati accreditati, sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste d’attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste stesse.

L’Organismo potrà agire sia di propria iniziativa che su richiesta dei cittadini, avvalendosi, per le proprie funzioni, della collaborazione del Comando Carabinieri per la tutela della salute. Gli esiti degli accertamenti condotti dall’Organismo costituiranno, per il Ministero della Salute, elementi per valutare l’applicazione di misure sanzionatorie e/o premiali nei confronti dei responsabili regionali o aziendali delle aziende sanitarie, compresa la revoca o il rinnovo del loro incarico.

Il sistema di prenotazione delle prestazioni sanitarie e la sua implementazione

Secondo quanto previsto dal decreto legge, oltre agli erogatori pubblici (le ASL/ASP), anche quelli privati accreditati, sia ospedalieri che ambulatoriali, potranno e dovranno afferire al CUP regionale o infraregionale per la prenotazione delle prestazioni sanitarie richieste dai pazienti.

Gli operatori privati dovranno attivarsi per favorire la piena interoperabilità del loro sistema di prenotazione e accesso alle prestazioni – che in alcuni casi è sicuramente più efficiente rispetto a quello pubblico – con il sistema pubblico dei CUP; ciò costituirà specifico elemento di valutazione nell’ambito delle procedure di rilascio dell’accreditamento da parte delle Regioni o delle province autonome.

Il CUP dovrà attivare un sistema di disdetta delle prenotazioni, che ricordi all’assistito la data di erogazione della prestazione e gli richieda, al contempo, conferma, con possibilità di cancellare la prenotazione effettuata almeno due giorni lavorativi prima dell’erogazione della prestazione, anche da remoto, come avviene per molti uffici pubblici (ad esempio l’Agenzia delle Entrate).

Se il paziente non si presenterà nel giorno previsto per l’erogazione della prestazione senza avere effettuato la disdetta, sarà tenuto al pagamento della prestazione prenotata e non usufruita, nella misura prevista per i soggetti che appartengono alla fascia di reddito più bassa, salvo che provi un’impossibilità sopravvenuta o che intervenga una causa di forza maggiore.

Il decreto prevede l’ottimizzazione della programmazione sanitaria regionale relativa alla gestione delle patologie cronico-degenerative e oncologiche, tramite accesso alle prestazioni presenti nei percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (PDTA) attraverso agende dedicate.

Le aziende sanitarie e ospedaliere, sia pubbliche che private, non potranno né sospendere né chiudere l’attività di prenotazione, stante il divieto espressamente introdotto dalla norma al comma 9.

Se non possono essere rispettati i tempi previsti dalle classi di priorità individuate nel Piano nazionale delle liste d’attesa, la struttura dovrà garantire le prestazioni attraverso l’utilizzo dell’attività libero-professionale intramuraria, delle prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato, con applicazione, a livello economico, della tariffa nazionale vigente. Per i direttori generali delle aziende sanitarie è previsto l’obbligo di vigilanza sul rispetto di tale disposizione, anche ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare nonché di quella per responsabilità erariale nei confronti dei soggetti cui sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti del paziente.

Il potenziamento dell’offerta assistenziale per visite diagnostiche e specialistiche

Il decreto legge interviene in maniera radicale sulla riduzione dei tempi delle liste d’attesa, prevedendo che le visite diagnostiche e quelle specialistiche siano effettuate anche nei giorni di sabato e domenica e che la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni possa essere prolungata.

In ogni caso, ogni azienda sanitaria/ospedaliera dovrà assicurare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, con espresso divieto per l’attività libero-professionale di comportare, per i dipendenti, un volume di prestazioni superiori a quello assicurato con i compiti istituzionali; in tal senso, è prevista la verifica da parte della direzione generale aziendale, che potrà applicare tutte le misure del caso, compresa la sospensione del diritto all’attività libero-professionale, se del caso.

Il tetto di spesa per l’assunzione di personale sanitario

Il decreto prevede che, dall’anno 2024 e fino all’adozione dei decreti ministeriali attuativi, i valori di spesa per il personale delle aziende e degli enti del SSN delle regioni già autorizzati per il 2023 saranno incrementati annualmente a livello regionale:

- del 10% dell’incremento del fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente,

- del 5% dell’incremento del medesimo fondo, fino a un massimo del 15%, su richiesta della regione,

purché venga rispettato l’equilibrio economico e finanziario del SSN.

A partire dall’anno 2025 il Ministero della Salute, di concerto con i Ministeri competenti, dovrà emanare appositi decreti attuativi che contengano una metodologia per la definizione del fabbisogno di personale degli enti del SSN.

Il potenziamento dell’offerta assistenziale e dei Dipartimenti di salute mentale

Per le regioni destinatarie del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, con decreto del Ministro della salute, sarà definito un piano d’azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all’incremento dell’utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (perciò, in teoria, nell’autunno 2024).

Il Piano d’azione individuerà i servizi sanitari e sociosanitari erogati in ambito domiciliare/ambulatoriale, l’attività svolta dai Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), dai Consultori familiari (CF) e dai Punti per gli screening oncologici, le iniziative finalizzate a:

- realizzazione degli investimenti relativi alle infrastrutture di tipo tecnologico, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari;

- realizzazione degli investimenti relativi all’adeguamento infrastrutturale e al potenziamento tecnologico dei Dipartimenti di salute mentale dei Consultori familiari e dei Punti screening;

- realizzazione degli investimenti diretti a sostituire, ammodernare o implementare le attrezzature informatiche, tecnologiche e diagnostiche, destinate all’erogazione di servizi sanitari o sociosanitari;

- formazione degli operatori.

Per quanto concerne quest’ultimo profilo, la formazione dovrà riguardare:

1) la sperimentazione dei progetti terapeutico riabilitativo personalizzati in tutti i Dipartimenti di salute mentale delle regioni destinatarie del Programma, in collaborazione coi i servizi sociali dei comuni e degli enti del terzo settore;

2) la sperimentazione dei modelli organizzativi e dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali specifici per i Consultori familiari;

3) lo sviluppo di metodologie e strumenti per l’integrazione e l’aggiornamento continuo delle liste anagrafiche degli inviti ai test di screening per individuare e includere negli stessi anche la popolazione in condizione di vulnerabilità socio-economico;

4) la sperimentazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell’organizzazione dei servizi di screening.

L’imposta sostitutiva sulle prestazioni aggiuntive del personale sanitario

Il decreto legge, per incentivare i dirigenti medici e sanitari dipendenti dal SSN, prevede l’introduzione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%:

  1. sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale dirigenziale,
  2. sulle tariffe orarie delle prestazioni aggiuntive rese dal personale sanitario.

Ad agosto, dopo la discussione degli emendamenti, queste norme potrebbero subire dei rimaneggiamenti più o meno importanti: Consulcesi terrà aggiornati i suoi iscritti per informarli sulle ultime novità!

Di: Manuela Calautti, avvocato

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