Pronta Disponibilità: quando è dovuto il risarcimento per i turni eccessivi ai sanitari

Il superamento delle soglie di turni di pronta disponibilità produce un danno al bene primario ed inviolabile della personalità morale del dipendente sanitario, che ha diritto al risarcimento.

Sommario

  1. La definizione di Pronta Disponibilità per i sanitari
  2. Come è disciplinata la Pronta Disponibilità e quando c’è eccesso
  3. La Pronta Disponibilità per la dirigenza medica
  4. Superamento del limite dei turni di Pronta Disponibilità
  5. Turni di Pronta Disponibilità in eccesso: la giurisprudenza favorevole
  6. La quantificazione del danno da eccesso di Pronta Disponibilità
  7. Come proporre l’azione risarcitoria per eccesso di Pronta Disponibilità

Il superamento delle soglie di turni di pronta disponibilità produce un danno al bene primario ed inviolabile della personalità morale del dipendente sanitario, che ha diritto al risarcimento. Vediamo le casistiche.  

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L’eccessivo ricorso al servizio di pronta disponibilità, con sovraccarico di turni assegnati al personale sanitario (medico ed infermieristico, in primis), è considerata una pratica illecita delle aziende sanitarie, con conseguente possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere il risarcimento del danno.

La definizione di Pronta Disponibilità per i sanitari

La pronta disponibilità consiste nell'immediata reperibilità del dipendente che si assume l’obbligo, qualora venga richiamato, di raggiungere nel più breve tempo possibile la struttura di appartenenza per riprendere il proprio servizio. 

Condizioni necessarie per accedere a questo strumento sono l’indispensabilità di garantire la funzionalità organizzativa o tecnica delle strutture e la necessità di assicurare quegli interventi assistenziali urgenti e non altrimenti programmabili.

È quindi chiaro che si tratti di uno strumento a cui è possibile ricorrere soltanto in situazioni eccezionali, non essendo lecito per le amministrazioni aziendali ovviare alle croniche insufficienze organizzative utilizzando, ordinariamente, questa previsione contrattuale. 

Sono tenuti a osservare il servizio di pronta disponibilità i dipendenti e i dirigenti in servizio presso le unità operative con attività continua e in numero necessario a soddisfare esigenze funzionali. 

Le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva fissano le regole generali che presiedono la corretta articolazione di questo istituto, ma sono poi le singole aziende che si dotano di un regolamento interno (cd. contrattazione aziendale decentrata) sulla scorta delle esigenze concrete e della specifica organizzazione del lavoro e, quindi, tenuto conto della dotazione organica disponibile e dei profili professionali necessari all’erogazione delle prestazioni.

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Come è disciplinata la Pronta Disponibilità e quando c’è eccesso

Per quanto concerne il Comparto sanitario, il servizio di pronta disponibilità è attualmente disciplinato dall’art. 44 del contratto collettivo siglato il 22/2/2022, secondo il quale sono tenuti a svolgerlo i dipendenti in servizio presso le unità operative indicate nel piano annuale appositamente predisposto dall’azienda di riferimento per affrontare le situazioni di emergenza.  

A questo servizio accede, di regola, lo stesso personale in carico alla medesima unità operativa, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento. 

Limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi, con tutela del riposo settimanale, laddove il turno di pronta disponibilità venga a coincidere in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.  

La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lordi, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa, mentre due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili unicamente nei giorni festivi. 

Nel caso in cui il personale in pronta disponibilità venga richiamato in servizio, con relativa  sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Infine, a ciascun dipendente non potranno essere assegnati più di sette turni di pronta disponibilità al mese. 

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La Pronta Disponibilità per la dirigenza medica

Per quanto concerne la dirigenza medica, occorre invece far riferimento all’art. 30 del CCNL firmato lo scorso 23 gennaio 2024, secondo il quale sono tenuti al servizio di pronta disponibilità i dirigenti in servizio presso unità operative con attività continua (salva ulteriore indicazione prevista con apposito atto aziendale) nel numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali. 

Anche in questo caso, il servizio di pronta disponibilità va limitato ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale, con una durata massima di dodici ore e non inferiore alle 4 ore.

Per quanto concerne la soglia massima di turni consentita, viene stabilito che sono programmabili, nell’arco di un quadrimestre, non più di 10 servizi di pronta disponibilità calcolati come media mensile nell’arco di tutto il periodo. 

Infine, la pronta disponibilità dà diritto ad una indennità oraria di euro 2,00 lordi, elevabile in sede di contrattazione integrativa.

Superamento del limite dei turni di Pronta Disponibilità

Una delle questioni maggiormente dibattute in giurisprudenza riguarda, come prevedibile, la corretta interpretazione proprio di quelle previsioni contrattuali che stabiliscono il numero di turni di pronta disponibilità assegnabili al personale sanitario, ovverossia se quanto previsto in entrambe le richiamate disposizioni contrattuali abbia carattere semplicemente indicativo, e quindi superabile senza particolari conseguenze, ovvero perentorio con conseguente invalicabilità da parte dell’amministrazione pubblica, tenuta per ciò solo al rigoroso rispetto. 

Per le note carenze delle dotazioni organiche presenti nelle aziende sanitarie si è dovuto, in più occasioni, registrare il costante superamento di queste soglie, al punto che l’eccezione è talvolta diventata la regola con assegnazione al personale sanitario, sia medico che infermieristico, di turni di pronta disponibilità ben oltre il limite indicato dalla norma pattizia e per diverso tempo. 

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Turni di Pronta Disponibilità in eccesso: la giurisprudenza favorevole

A fronte di un orientamento giurisprudenziale poco incline a riconoscere, in modo automatico, il diritto al risarcimento del danno a fronte del semplice superamento del limite di turni di pronta disponibilità, occorre dire che, di recente, si sta affacciando un altro indirizzo che, più aderente alla realtà attuale, individua possibili spazi per una concreta tutela del lavoratore a cui venisse richiesta una disponibilità maggiore rispetto ai turni previsti dalla contrattazione collettiva. 

Già con la nota sentenza n. 691/2020, il Tribunale di Siracusa ha voluto affermare l’inadempimento contrattuale di un’azienda sanitaria, con conseguente diritto del dipendente al ristoro del danno patito, fondando tale favorevole apprezzamento sul fatto, in questo caso dirimente, che era stato registrato il costante, ordinario e reiterato sforamento del limite previsto dalla legge e cioè un’eccezionale adibizione del ricorrente a turni di reperibilità ben oltre il limite contrattuale. 

Di recente, sulla medesima questione, si è registrata un’altra pronuncia (Corte di Appello di Campobasso n. 98/2023) che, esprimendosi a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 1680/2023, ha giudicato favorevolmente le pretese avanzate dal sanitario ricorrente. 

La Cassazione aveva infatti annullato la sentenza di rigetto emessa dalla Corte di Appello sul presupposto che, da un canto, i turni di pronta disponibilità, resi dal personale medico e dai dirigenti medici oltre il numero mensile stabilito “di regola” dalla contrattazione collettiva, devono essere retribuiti con la specifica indennità stabilita, non potendola considerare assorbita dalla retribuzione di risultato e, dall’altro, che svolgimento sistematico per anni di turni di pronta disponibilità in misura eccessiva rispetto alla regola pattizia può comportare la sottoposizione a notevole stress psicofisico, con ripercussioni sia sulla qualità di lavoro che sulla qualità della propria vita privata e di relazione. 

In buona sostanza, la disputa verteva proprio sulla natura derogabile, secondo la tesi dell’amministrazione sanitaria, ovvero inderogabile, propugnata dal medico ricorrente, del limite di 10 turni di pronta disponibilità stabilito dalle previsioni pattizie del tempo, a fronte poi di una situazione che vedeva lo stesso sanitario costretto, da anni, a prestare questo servizio in misura di gran lunga superiore. 

Esaminato il caso concreto, la Corte di Appello ha quindi osservato come la turnazione che era stata imposta al medico ricorrente fosse notevolmente superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, perdurando tale situazione per diverso tempo, per cui non era possibile parlare né di deroga occasionale e quantitativamente non significativa, come tale ammessa dalla regola pattizia e già monetizzata con la relativa indennità, ma di una costante e reiterata disapplicazione della previsione generale, poste a tutela del lavoratore e della sua integrità psico – fisica. 

La assidua frequenza dei turni di reperibilità a cui era stato adibito è stata quindi considerata, per ciò solo, generativa di un notevole stress psicofisico nel sanitario, con conseguenze sia sulla qualità del lavoro che su quella della propria vita privata e di relazione. 

È stata così ragionevolmente affermato che, seppur risulti astrattamente possibile derogare al limite prefissato di turni di reperibilità al mese, esiste una regola che deve essere in qualche modo rispettata dalle amministrazioni pubbliche che, agendo diversamente, ne provocherebbero lo svuotamento di contenuto, con relativo annullamento delle tutele del lavoratore. 

La quantificazione del danno da eccesso di Pronta Disponibilità

Accertata la condotta inadempiente dell’azienda sanitaria, la Corte è quindi passata all’individuazione del danno risarcibile, rimarcando come l’esorbitante numero di turni di pronta disponibilità assegnati e le modalità particolarmente stressanti con cui erano stati articolati, comportavano l’automatico riconoscimento della lesione del diritto al riposo ed alla personalità del dipendente. 

Su tale aspetto si è fatto ricorso a quell’orientamento giurisprudenziale per cui, al di là dello sfociare del pregiudizio (danno-conseguenza) in condizioni di patologia psicofisica, qualora venga in gioco la violazione del diritto al riposo e dunque della personalità del lavoratore, il danno è in re ipsa (Cass. 24563/2016; Cass. 14710/2015; Cass., 16398/2004). 

Oltremodo significativo il passaggio in cui, considerando il riposo come effettivo allontanamento, anche mentale, dal luogo di lavoro, si afferma che l’eccessiva attribuzione di turni di disponibilità ha determinato, senza necessità di ulteriori allegazioni o prove, l’automatica negazione di un tratto della vita personale del medico e, quindi, un danno alla personalità morale, come tale presidiato sia a livello costituzionale (art. 2, 35 e 36 Cost.) che comunitario (direttiva 2003/88/CE), risarcibile a prescindere dalla verificazione di ulteriori eventuali danni conseguenti (Cass. ordinanza n. 2338 del 03.05.2023). 

Come proporre l’azione risarcitoria per eccesso di Pronta Disponibilità

A fronte di ciò, l’eventuale azione potrebbe quindi legittimamente proporsi, dal momento che appare ragionevole ritenere che la deroga al limite previsto dalla norma sia correlata a ragioni eccezionali, ossia a particolari e momentanee esigenze organizzative e/o d’urgenza, non potendosi certo consentire una reiterata e costante violazione che renderebbe, per ciò solo, inutile (e, quindi, giuridicamente insignificante) la previsione di un tetto massimo dei turni di pronta disponibilità.

Pertanto, il superamento del limite previsto per i turni di pronta disponibilità, senza che ricorrano particolari e sporadiche esigenze a supporto dell’eccezionale richiesta, corrisponde alla violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede posti a carico dell’azienda sanitaria, dando così legittimo sfogo al risarcimento del danno patito dal dipendente.

In questi termini, sarà quindi possibile proporre, previa contestazione dell’abuso perpetrato, la domanda giudiziale per sentire affermare il diritto del sanitario a non dover sottostare ad un piano di turni di pronta disponibilità con un numero superiore a quanto contrattualmente pattuito, con conseguente richiesta risarcitoria per ogni turno prestato in eccedenza.

Da ricordare che, in questi casi, il termine di prescrizione applicabile è di dieci anni a decorrere dal momento in cui la violazione è stata singolarmente commessa dall’azienda sanitaria inadempiente.

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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