Odontoiatria e infortunio sul lavoro: vademecum per il professionista

Microrganismi, batteri, radiazioni, laser, ma anche una semplice caduta all’interno dello studio o della clinica, possono costringere l’odontoiatra ad abbandonare il proprio lavoro per un periodo di tempo più o meno lungo: in questa guida trovi tutte le informazioni per tutelarti in caso di infortunio sul lavoro.

Quando un lavoratore, in occasione dello svolgimento della propria attività lavorativa, per causa violenta subisca un incidente e da ciò ne derivi la sua morte o un’inabilità permanente o assoluta temporanea di durata superiore a tre giorni, si parla di infortunio sul lavoro.

Nella definizione di infortunio sul lavoro, i concetti essenziali sono due:

  1. La causa violenta,
  2. L’occasione di lavoro.

Per causa violenta si intende ogni aggressione esterna che possa andare e a danneggiare il lavoratore: deve trattarsi di un fattore esterno all’ambiente lavorativo, in grado di svolgere un’azione intensa e concentrata nel tempo, caratterizzata da efficienza, rapidità ed esteriorità. Sono esempi di causa violenta le sostanze tossiche, i microrganismi, i virus, i parassiti, le condizioni climatiche, gli sforzi muscolari.

L’occasione di lavoro fa riferimento a tutte le situazioni in cui si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore: si tratta di tutto ciò che può accadere al lavoratore perché sta svolgendo la sua attività, e connesso, ad esempio, ad elementi dell’apparato produttivo (il macchinario usato dal lavoratore per svolgere le sue mansioni), a situazioni e fattori propri del lavoratore o comunque ricollegabili all’attività lavorativa.

L’evento che provoca la morte o l’inabilità del lavoratore, per potersi qualificare come infortunio sul lavoro, deve avvenire durante il lavoro e verificarsi per il lavoro: deve sussistere un rapporto causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che ne ha cagionato l’infortunio. 

Non sono tutelabili come infortunio sul lavoro tutti gli eventi simulati dal lavoratore o derivanti da condotte da lui commesse volontariamente per aggravare le conseguenze dell’evento; rientrano, invece, nel concetto di infortunio sul lavoro gli infortuni derivanti dalla colpa del lavoratore (negligenza, imprudenza, imperizia).

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L’infortunio in itinere

L’infortunio in itinere è quello che il lavoratore può subire durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l’abitazione e il luogo di lavoro; nel caso di plurimi rapporti lavorativi, si ha infortunio in itinere anche quando questo si verifica durante il percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro all’altro. Rientra nel concetto di infortunio in itinere anche quello che si verifica durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti (nel caso in cui il luogo di lavoro non sia dotato di mensa aziendale) e l’infortunio subito durante la deviazione del tragitto casa-lavoro per accompagnare i figli a scuola.

Lo spostamento può avvenire:

  1. a piedi,
  2. con i mezzi pubblici,
  3. con mezzo privato, a patto che sia estremamente necessario utilizzarlo (ad esempio perché l’orario dei mezzi pubblici è incompatibile con l’orario lavorativo, oppure quando è il datore di lavoro a fornire il mezzo per lavorare).

Per il riconoscimento dell’infortunio in itinere, è necessario che:

  1. lo spostamento abbia finalità lavorative, come precedentemente descritte,
  2. il tragitto deve essere quello abituale,
  3. l’orario in cui si verifica l’infortunio deve essere compatibile con gli orari di lavoro e con quelli necessari per compiere il normale tragitto casa-lavoro.

L’eventuale interruzione e deviazione dal tragitto abitualmente percorso per recarsi al lavoro esclude la possibilità per il lavoratore di ottenere la tutela per l’infortunio in itinere, salvo che l’interruzione o la deviazione siano state concordate con il datore di lavoro o siano state determinate da particolari condizioni di necessità (ad esempio, nel caso in cui vi sia stato un guasto meccanico o un incidente stradale, oppure per accompagnare i figli a scuola).

ENPAM o INAIL: quale ente tutela l’odontoiatra infortunato?

L’ENPAM è l’Ente di Previdenza e Assistenza dei Medici e dei dentisti italiani, con sede in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele n. 78: si tratta di una fondazione senza scopo di lucro e dotata di personalità giuridica, che ha lo scopo di attuare la previdenza e l’assistenza in favore degli iscritti, dei loro familiari e dei loro superstiti. L’iscrizione all’ENPAM è obbligatoria per i medici e gli odontoiatri, e avviene contestualmente all’iscrizione all’Ordine; è invece facoltativa per gli studenti universitari al quinto anno del corso di laurea di Medicina o di Odontoiatria.

L’INAIL è l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, un ente pubblico non economico che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con lo scopo di:

  • ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro,
  • assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio,
  • garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro,
  • realizzare attività di ricerca e sviluppo di metodologie di controllo e verifica in materia di sicurezza e prevenzione.

L’odontoiatra, come qualunque lavoratore, corre il rischio di subire un infortunio sul lavoro che lo costringa ad assentarsi dallo studio medico per un tempo indeterminato. Se per l’odontoiatra che operi con contratto di lavoro (pubblico o privato) vi è la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, per l’odontoiatra libero professionista il rischio di doversi allontanare forzatamente dallo studio per un infortunio rappresenta una enorme paura, perché il temporaneo abbandono del mercato potrebbe determinare la perdita dei sacrifici fatti per fidelizzare la clientela, che potrebbe migrare verso altri studi.

Per questo motivo, sia l’INAIL che l’ENPAM, ognuno per le proprie competenze, offrono all’odontoiatra che operi come lavoratore dipendente (pubblico o privato) ovvero come libero professionista una tutela che gli assicuri assistenza a seguito di un infortunio sul lavoro.

Il rischio in odontoiatria

L’attività di odontoiatra è soggetta a numerosi rischi di infortunio sul lavoro, che possono scaturire da:

  • carenze strutturali dell’ambiente lavorativo,
  • carenza di sicurezza relativa ai macchinari e alle apparecchiature utilizzate,
  • manipolazione di sostanze pericolose,
  • carenza di sicurezza elettrica,
  • rischio di incendio e/o di esplosione

Il rischio maggiore, per l’odontoiatra, è sicuramente quello di tipo biologico, derivante proprio dal tipo di attività svolta, legato ad esempio:

  • alla promiscuità di persone presenti nell’ambiente di lavoro, che per sua natura è “aperto”,
  • alla possibile contaminazione di materiali o strumenti all’interno della sala operatoria odontoiatrica,
  • dai microrganismi presenti nella saliva, nel liquido crevicolare e nella placca batterica,
  • dai microrganismi provenienti dall’inquinamento dei circuiti idrici del riunito e dispersi dagli spray odontoiatrici.

L’odontoiatra può entrare a contatto questi microrganismi a causa di una ferita, una puntura di ago o di altro strumento tagliente contaminato, oppure dalle mucose o dalla cute lesa.

Un ulteriore fattore di rischio, sempre più diffuso, è legato all’allergia ai guanti in lattice, che rappresenta una frequente causa di dermatite nel personale odontoiatrico in tutto il mondo, poiché la polvere di amido di mais svolge un’azione irritante diretta sulla cute, favorendo lesioni e possibilità di infezioni e di contatto con i microrganismi contaminanti.

L’odontoiatra, infine, si espone continuamente al rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, oltre che a quelle derivanti dall’utilizzo della tecnologia a luce laser, che può provocare danni visivi di varia natura.

Dai fattori di rischio appena elencati – solo esemplificativa e non esaustiva – può derivare un incidente per l’odontoiatra, dal quale scaturisca, purtroppo per lui, un infortunio sul lavoro con conseguenze più o meno gravi sulla sua salute. 

L’infortunio dell’odontoiatra dipendente del SSN o di studio privato

Se un odontoiatra dipendente del SSN o di uno studio privato subisce un infortunio, ha diritto a percepire un trattamento economico per il periodo in cui dovrà assentarsi dal lavoro; le prestazioni erogabili dall’INAIL sono:

  • indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta,
  • indennizzo in capitale per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico),
  • indennizzo in rendita per la menomazione dell’integrità psicofisica (danno biologico) e per le sue conseguenze patrimoniali,
  • rendita diretta per inabilità permanente.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta 

Si tratta di una prestazione economica che va a sostituire la retribuzione, e spetta all’odontoiatra alle dipendenze del SSN che subisce un infortunio che gli impedisca, totalmente e di fatto, di svolgere l’attività lavorativa. L’indennità spetta a partire dal quarto giorno successivo alla data dell’infortunio, compresi i giorni festivi, sino alla cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta.

L’INAIL eroga all’odontoiatra del SSN l’indennità giornaliera nella seguente misura:

  • 60% della retribuzione media giornaliera fino al novantesimo giorno,
  • 75% della retribuzione media giornaliera dal novantunesimo giorno fino alla guarigione clinica.

Se l’odontoiatra infortunato viene ricoverato in un istituto di cura, a causa della malattia o delle lesioni conseguenti all’infortunio, l’INAIL può ridurre di un terzo l’importo dell’indennità al lavoratore che non abbia familiari a carico.

Nei tre giorni successivi all’evento infortunistico, naturalmente, il lavoratore non rimane scoperto dalla copertura: il datore di lavoro (SSN o privato) è infatti obbligato a corrispondere all’odontoiatra infortunato l’intera retribuzione per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio, e il 60% della retribuzione (salvo migliori condizioni previste dai contratti collettivi) per i successivi tre giorni.

Il calcolo dell’indennità temporanea avviene sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta all’odontoiatra nei quindi giorni antecedenti l’infortunio.

L’indennizzo in capitale per il danno biologico 

Nell’ipotesi in cui dall’infortunio derivi un danno biologico compreso tra il 6% e il 15%, l’INAIL eroga, in un’unica soluzione, l’indennizzo in capitale, che viene determinato in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione accertato dall’Istituto. L’odontoiatra, per l’accertamento della percentuale di danno biologico, dovrà sottoporsi a visite presso l’INAIL territorialmente competente, sino a chiusura della “malattia” (certificato di guarigione con postumi).

L’indennizzo in rendita per il danno biologico e per le sue conseguenze patrimoniali 

Se l’odontoiatra, a seguito dell’infortunio, riporta un danno biologico di percentuale compresa tra il 16% e il 100%, ha diritto a percepire l’indennizzo in rendita, a partire dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L’indennizzo viene stabilito in relazione al grado, da valutarsi in base alla Tabella delle menomazioni INAIL e viene calcolato per quote:

una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata, calcolata sulla base della Tabella indennizzo danno biologico in rendita contenuta nel d.lgs. 38/2000,

  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella Tabella dei coefficienti, anch’essa contenuta nel d.lgs. 38/2000.

La rendita è soggetta a revisione entro dieci anni dalla data di decorrenza; a seguito della visita di revisione, la rendita può essere aumentata, diminuita o cessata, ovvero l’INAIL può riconoscere l’indennizzo in capitale, in base allo stato di salute dell’odontoiatra.

Infortunio: casistiche specifiche

La rendita diretta per inabilità permanente, solo per gli infortuni ante 2000 

Nell’ipotesi in cui l’odontoiatra, a seguito di un infortunio antecedente al luglio 2000, abbia subito una vera e propria diminuzione della propria attitudine al lavoro, a causa dei postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica ha diritto a una rendita diretta erogata dall’INAIL per tutta la vita, purché sussistano le seguenti condizioni:

  • infortunio sul lavoro,
  • inabilità permanente superiore all’11%, anche a seguito di visite di revisione.

Assegno una tantum in caso di morte a seguito di infortunio

Se l’odontoiatra decede a seguito dell’infortunio, l’INAIL corrisponde un assegno una tantum, per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte; hanno diritto a chiedere l’erogazione dell’assegno il coniuge o l’unito civilmente all’odontoiatra deceduto ovvero, in mancanza, i figli, gli ascendenti, i collaterali, o chiunque dimostri di aver sostenuto le spese in occasione della morte del lavoratore.

L’iter burocratico da seguire per la comunicazione dell’infortunio all’INAIL

L’odontoiatra lavoratore dipendente che subisce un infortunio deve informare il datore di lavoro immediatamente, presentando il primo certificato medico: se la comunicazione non viene fatta nell’immediato, l’infortunato perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni in cui il datore di lavoro non ha avuto notizia dell’infortunio; sarà poi il datore di lavoro a denunciare all’INAIL l’avvenuto infortunio in via telematica, entro due giorni da quello in cui ha avuto notizia ovvero ventiquattro ore in caso di infortunio mortale.

In base alla gravità dell’infortunio, l’odontoiatra dipendente può decidere di:

  1. rivolgersi al medico aziendale, se presente sul luogo di lavoro,
  2. andare o farsi accompagnare al pronto soccorso,
  3. rivolgersi al suo medico curante.

In ogni caso, l’odontoiatra dovrà spiegare al medico di essere stato vittima di infortunio: questo è molto importante per consentire al medico che presti prima assistenza di rilasciare il certificato medico in cui vengono indicati la diagnosi e il numero di giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro, per poi procedere alla trasmissione telematica obbligatoria all’INAIL (conviene chiedere, se possibile, una copia del certificato e della ricevuta di trasmissione).

Può accadere che il medico certificatore sbagli, inviando il certificato di infortunio all’INPS anziché all’INAIL. In tal caso, per l’odontoiatra lavoratore non vi è nessun problema, perché i due enti hanno stipulato tra loro una convenzione interna che consente di non perdere la tutela che viene comunque anticipata dal primo ente cui il lavoratore si è rivolto per denunciare il proprio caso.

Il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione dell’infortunio da parte dell’odontoiatra, è obbligato a inoltrare la denuncia di infortunio entro due giorni dalla ricezione: se non lo fa, l’odontoiatra può procedere direttamente, recandosi presso la sede INAIL competente con la copia del certificato medico di infortunio.

Nel caso in cui l’INAIL, dopo la presentazione della domanda di infortunio da parte dell’odontoiatra dipendente, neghi il riconoscimento della prestazione richiesta, il lavoratore che non concordi con la valutazione dell’Istituto può presentare, anche tramite assistenza di un patrontao, ricorso amministrativo:

  • direttamente allo sportello INAIL della sede territorialmente competente,
  • per posta ordinaria (raccomandata con ricevuta di ritorno),
  • a mezzo p.e.c.

Il procedimento di opposizione deve concludersi entro il termine di 150 giorni. Se il ricorso amministrativo viene rigettata oppure parzialmente accolta e l’odontoiatra non è ancora concorde con il giudizio dell’INAIL, può presentare ricorso giudiziale al Tribunale territorialmente competente, in funzione di Giudice del Lavoro, tramite l’assistenza di un avvocato. Il ricorso giudiziale è soggetto al termine prescrizionale di tre anni e 150 giorni, decorrenti dal giorno dell’infortunio.

All’interno del portale INAIL è disponibile lo Sportello virtuale lavoratori, cui si accede tramite SPID/CNS/CIE/CREDENZIALI INAIL, all’interno del quale è possibile gestire la propria posizione infortunistica; trattandosi di una materia molto tecnica e che prevede dei termini decadenziali, l’ideale è farsi assistere, per la gestione tecnico-amministrativa dell’infortunio, da un professionista: il team Consulcesi è a disposizione dei propri iscritti per seguirli e aiutarli in ogni momento dell’infortunio.

L’infortunio dell’odontoiatra libero professionista: l’inabilità temporanea

L’odontoiatra che opera come libero professionista accede alla tutela ENPAM: in materia di infortunio sul lavoro, la fondazione prevede, in favore dei propri iscritti, l’erogazione di una indennità per la copertura dell’inabilità temporanea

Può l’indennità l’odontoiatra libero professionista che:

  • abbia tre anni solari (1 gennaio-31 dicembre) di iscrizione e contribuzione alla Quota B del Fondo di previdenza generale, di cui uno nei due anni antecedenti l’infortunio,
  • sia in regola con tutti gli adempimenti – dichiarativi e contributivi – relativi al Fondo di previdenza generale,
  • sia diventato inabile temporaneo e assoluto a causa di un infortunio per un periodo superiore a trenta giorni continuativi,
  • abbia sospeso ogni attività professionale,
  • abbia un’età inferiore a 68 anni,
  • non abbia presentato a ENPAM, per lo stesso periodo, la domanda di pensione per inabilità assoluta e permanente, ovvero di indennità di maternità o di gravidanza a rischio.

Può presentare domanda anche l’odontoiatra in pensione anticipata che:

  • eserciti la libera professione con versamenti contributivi di Quota B,
  • abbia tre anni solari (1 gennaio-31 dicembre) di iscrizione e contribuzione alla Quota B, di cui uno nell’anno che precede l’infortunio.

L’indennità spetta a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data dell’infortunio, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, anche non continuativi nell’arco degli ultimi quarantotto mesi.

L’importo dell’indennità varia in base all’aliquota versata dall’odontoiatra a ENPAM:

  • l’odontoiatra che versa l’aliquota piena ha diritto a un sussidio pari all’80% del reddito dichiarato ai fini della Quota B fino a un massimo giornaliero, soggetto a indicizzazione annuale, determinato per l’anno 2024 in € 194,99,
  • l’odontoiatra che versa l’aliquota ridotta ha diritto a un sussidio rideterminato in base alla percentuale versata.

La domanda di indennità può essere trasmessa:

  • per posta a Fondazione Enpam, Servizio Prestazioni, Ufficio Inabilità Temporanea Quota B, Piazza V. Emanuele II 78, 00185 Roma,
  • a mani presso l’Ufficio Accoglienza e relazioni con il pubblico di ENPAM,
  • a mani presso l’Ordine dei Medici cui si è iscritti.

Nel caso in cui dall’infortunio derivi, per l’odontoiatra, un’incapacità naturale che gli impedisca di firmarla e consegnarla, la domanda può essere presentata e firmata anche da un congiunto o da un terzo.

Nell’ipotesi in cui dall’infortunio derivi un esito infausto per l’odontoiatra, l’indennità non viene persa:

  • se l’odontoiatra decede prima della presentazione della domanda, l’indennità dovrà essere richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla sua morte, dal coniuge superstite o – in mancanza – dai figli,
  • se l’odontoiatra decede dopo la presentazione della domanda, l’indennità maturata e non riscossa dal sanitario sarà comunque erogata al coniuge superstite o, in mancanza, ai suoi figli.

ENPAM ha predisposto un modello di domanda di indennità, messo a disposizione dei suoi iscritti e disponibile sul sito.

L’infortunio dell’odontoiatra libero professionista: il sussidio per i neoiscritti

Come abbiamo accennato nel paragrafo precedente, può accedere all’indennità per inabilità temporanea solo l’odontoiatra che abbia un’anzianità contributiva e di iscrizione a ENPAM di tre anni solari. I neoiscritti, che non rispettino questo requisito in quanto versano la Quota B dell’ENPAM da meno di tre anni, nel caso di infortunio sul lavoro possono accedere al sussidio per i neoiscritti.

Il sussidio, in caso di infortunio, spetta all’odontoiatra dal trentunesimo giorno successivo alla data dell’infortunio e viene pagato fino a un massimo continuativo di 365 giorni; l’importo, per l’anno 2024, è stato determinato in € 38,90 giornalieri.

Per poter accedere al sussidio, l’odontoiatra neoiscritto che ha subito un infortunio sul lavoro deve avere i seguenti requisiti:

  • iscrizione a ENPAM da meno di cinque anni solari,
  • anzianità contributiva alla Quota B di almeno un anno e inferiore a tre anni,
  • reddito complessivo del nucleo familiare, di qualsiasi natura, riferito all’anno precedente, non superiore a sei volte l’importo del trattamento minimo INPS previsto per l’infortunio nell’anno precedente (€44.299,32 il minimo per l’anno 2023); tale limite è aumentato di un sesto per ogni componente del nucleo familiare ulteriore rispetto al richiedente, e raddoppia per ogni componente riconosciuto invalido con percentuale pari o superiore all’80%,
  • non abbia diritto, per lo stesso periodo, alla pensione di inabilità assoluta e permanente,
  • non abbia diritto, per lo stesso periodo, all’indennità di maternità o di gravidanza a rischio.

La domanda di sussidio, a livello temporale, deve rispettare delle scadenze precise:

  • deve essere presentata 60 giorni dopo l’infortunio,
  • non deve essere presentata oltre 90 giorni dall’infortunio, pena il riconoscimento del sussidio solo dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, con perdita di quelli antecedenti.

ENPAM ha predisposto un modello di domanda anche per il sussidio, disponibile sul sito web, da presentare unitamente alla seguente documentazione:

  1. copia documento di identità,
  2. certificato medico dal quale risulti la natura, la data di insorgenza e la durata della malattia,
  3. verbale di visita redatto dalla Commissione Medica Provinciale istituita presso l’Ordine ove il medico risulta iscritto, in caso di infortunio della durata presumibile superiore a sei mesi,
  4. copia, completa di allegati, del modello 730/Unico del richiedente e del nucleo familiare, debitamente sottoscritta.

La domanda può essere trasmessa a ENPAM esclusivamente in formato elettronico attraverso l’Ordine dei Medici e degli odontoiatri della provincia dove l’odontoiatra risulta iscritto; in caso di incapacità alla sottoscrizione, la domanda dovrà essere compilata dal legale rappresentante dell’odontoiatra.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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