Polizze catastrofali, quando scatta l’obbligo di copertura per le imprese (anche sanitarie)?

Il 31 marzo 2025 entrerà in vigore l’obbligo per le imprese, comprese quelle sanitarie, di stipulare una polizza per la copertura dei rischi catastrofali, come previsto dal D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025. Chi è soggetto a questo obbligo, quali beni devono essere assicurati, quali eventi calamitosi sono coperti, i massimali e i limiti di indennizzo previsti e le conseguenze per chi non adempie?

Sommario

  1. Chi è obbligato a stipulare la polizza catastrofale?
  2. Quali beni aziendali devono essere assicurati contro i rischi catastrofali?
  3. Quali eventi calamitosi devono essere coperti dalla polizza?
  4. Quali sono i massimali e i limiti di indennizzo previsti?
  5. Cosa succede se un’impresa non stipula la polizza entro la scadenza?

Il prossimo 31 marzo entrerà in vigore il D.M. n. 18 del 30 gennaio 2025, con cui sono state regolate le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali previste dall’art. 1, comma105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

La previsione che impone l’obbligo per le imprese di stipulare una polizza a copertura dei rischi catastrofali, che possano colpire i beni e gli strumenti utilizzati per l’esercizio dell’attività, è contenuta nell’art. 21, comma 101-122, della precitata disposizione nazionale.

L’inserimento di questo adempimento impone alle imprese di adeguarsi nel termine previsto, così da suscitare un sempre maggiore attenzione rispetto ai rischi derivanti da fattori ambientali e così ridurre i costi sostenuti dall’apparato statale successivamente a tali episodi dannosi.

Chi è obbligato a stipulare la polizza catastrofale?

Secondo la citata disposizione normativa sono tenute a fornirsi di questa copertura tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all'estero, ma con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del Codice civile, con esclusione delle imprese agricole.

In questo ambito possono, quindi, rientrare varie entity sanitarie, come ad esempio tutte quelle strutture mediche che risultino regolarmente iscritte nel registro delle imprese secondo le varie forme previste dall’ordinamento: farmacie, centri medici, cliniche odontoiatriche e via dicendo.

Quali beni aziendali devono essere assicurati contro i rischi catastrofali?

L’obbligo di garanzia a carico dell’impresa include tutte le immobilizzazioni previste dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile, che a qualsiasi titolo risultino impiegate per l'esercizio dell'attività dell’azienda, ad esclusione di quelle già assistite da analoga copertura assicurativa da chiunque stipulata.

Nello specifico, si considerano assicurabili i seguenti beni:

1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonche' eventuali quote spettanti delle parti comuni;

3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;

4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonche' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

Quali eventi calamitosi devono essere coperti dalla polizza?

Secondo il testo del D.M. le polizze in questione devono prevedere una adeguata copertura per i possibili danni alle immobilizzazioni precedentemente descritte provocate, direttamente, dai seguenti eventi calamitosi e catastrofali avvenuti nel territorio nazionale:

  1. alluvioni
  2. inondazioni
  3. esondazioni
  4. sisma
  5. frane

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Quali sono i massimali e i limiti di indennizzo previsti?

Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

  1. per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
  2. per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
  3. per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

È altresì possibile, previo consenso fra le parti, pattuire uno scoperto di polizza nei limiti del 15% del danno indennizzabile, che potrà quindi rimanere a carico dell’assicurato.

Cosa succede se un’impresa non stipula la polizza entro la scadenza?

Tutte le imprese che, rientrando nell’ambito di quelle soggette all’obbligo di assicurazione, non provvederanno entro il 31 marzo 2025 alla stipula di una polizza a copertura dei danni prima descritti, potrà comportare l’esclusione da contributi, sovvenzioni, o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche (ad es. incentivi, contributi e garanzie pubbliche, comprese quelle previste dal fondo di garanzia delle PMI).

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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