La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5844/2025, ha stabilito un principio importante in materia di privacy e diritto alla riservatezza: un medico che registra una conversazione con un collega, al fine di utilizzarla come prova in un procedimento giudiziario, non può essere sanzionato per violazione della privacy. Questa decisione si inserisce in un consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce il diritto di difesa come preminente rispetto al principio della riservatezza nelle specifiche ipotesi in cui la registrazione sia necessaria per tutelare un diritto in sede giudiziaria.
Registrazioni senza consenso: il caso giudiziario e la decisione della cassazione
Il caso trae origine dalla sanzione disciplinare inflitta dalla Commissione Medica di Disciplina dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Enna a una dottoressa in servizio presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica. Quest’ultima aveva registrato senza autorizzazione una conversazione con un collega, avvenuta sul luogo di lavoro, per utilizzarla come prova in una denuncia contro il direttore dell’Unità Operativa Complessa per abuso d’ufficio e omissione di atti d’ufficio. L’Ordine dei Medici aveva ritenuto questa condotta deontologicamente scorretta, infliggendo alla dottoressa la sanzione della censura ai sensi dell’art. 40, punto 2, del D.P.R. 221/1950, per violazione dell’art. 58 del Codice deontologico, che impone ai medici un rapporto di reciproco rispetto e fiducia. La dottoressa ha impugnato la sanzione davanti alla Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso, ribaltando la decisione della Commissione Medica e stabilendo che la registrazione, se finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria, non costituisce una violazione della privacy.
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Il diritto di difesa prevale sulla privacy
La Cassazione ha fondato la sua decisione su due norme fondamentali:
- Art. 24 del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003): stabilisce che il trattamento di dati personali è lecito senza il consenso dell’interessato se necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.
- Art. 51 del Codice Penale: prevede che l’esercizio di un diritto escluda la punibilità, applicandosi anche alla registrazione di una conversazione senza il consenso dell’interlocutore quando finalizzata alla difesa in un procedimento legale.
La Corte ha chiarito che il diritto di difesa non si limita alla fase processuale, ma comprende tutte quelle attività dirette ad acquisire prove da utilizzare in un eventuale giudizio. Pertanto, la registrazione non è illecita se risponde alla necessità di procurarsi una prova da far valere in un procedimento legale.
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I principi fondamentali che devono rispettare le registrazioni
Questa decisione ha un impatto significativo per i professionisti sanitari e, più in generale, per i lavoratori che si trovano in situazioni conflittuali sul luogo di lavoro. La Cassazione conferma che la registrazione di un colloquio tra colleghi, a cui partecipa chi registra, è lecita se finalizzata alla tutela di un diritto, anche in assenza del consenso dell’interlocutore.
Tuttavia, la registrazione deve rispettare alcuni principi fondamentali:
- Finalità esclusivamente difensiva: la registrazione deve essere utilizzata solo per scopi giudiziari e non divulgata in altri contesti.
- Partecipazione attiva alla conversazione: la registrazione è lecita solo se chi registra partecipa direttamente al colloquio.
- Proporzionalità e necessità: la registrazione deve essere strettamente necessaria per la difesa di un diritto e non può trasformarsi in un mezzo per violare arbitrariamente la riservatezza altrui.
La sentenza della Cassazione n. 5844/2025 conferma un orientamento giurisprudenziale favorevole al diritto di difesa, riconoscendo che la registrazione di un colloquio tra colleghi, se utilizzata per finalità giudiziarie, non costituisce una violazione della privacy. Questa pronuncia rafforza la tutela dei lavoratori e dei professionisti che necessitano di prove per far valere i propri diritti, bilanciando il principio della riservatezza con quello della giustizia.