Stiamo ricevendo da alcuni mesi numerose segnalazioni da parte di medici che si sono visti negare il diritto all’aspettativa dalla propria Azienda Sanitaria nel caso di assunzione a tempo determinato presso altra azienda o ente del comparto.
Le normative applicabili
La questione trova la sua disciplina nell’art. 10, comma 8, lettera B, del CCNL del Personale della Dirigenza Medico – Veterinaria del S.S.N. del 10.02.2004 (peraltro tuttora applicabile non essendo intervenute modifiche con il nuovo accordo collettivo), secondo il quale: “L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente medico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per
- tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’art. 23 bis del D. Lgs. 165 del 2001 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali”.
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Le motivazioni del diniego delle Aziende Sanitarie e il parere dell'Aran
La tesi sostenuta dalle Aziende sanitarie per negare l’autorizzazione è spesso legata al fatto che si tratti di risposta completamente discrezionale per cui, non avendo personale che garantisca la sostituzione del richiedente non lo autorizzano.
Tali motivazioni però motivazioni non sono sostenibili dal punto di vista legale, dovendosi escludere che un’azienda sanitaria possa opporsi alla richiesta di concessione dell’aspettativa per tutto il periodo necessario allo svolgimento del contratto di lavoro a tempo determinato.
Il parere dell’Aran
In tal senso, si è espressa la stessa Aran che, affrontando la questione, ha ricordato che “L’aspettativa prevista dall’art. 10 comma 8 del CCNL 10.02.2004 non è discrezionale e, pertanto, al verificarsi delle condizioni previste dalle lettere a), b), c) deve essere concessa. La ragione di questa particolare tutela si rinviene nei principi generali dei contratti in esame ispirati alla più ampia mobilità e flessibilità del personale dirigente. D’altra parte, l’azienda – a sua volta – può scegliere se coprire il posto con un’assunzione a tempo determinato”.
L'orientamento dei giudici
In diverse occasioni è stata poi la magistratura di merito che, interessata della risoluzione della contesa fra dirigenti medici e struttura sanitaria, ha sostanzialmente confermato il principio per cui la concessione dell’aspettativa, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 8 del CCNL 10.02.2004, non è lasciata alla discrezionalità dell’azienda, rappresentando un vero e proprio diritto soggettivo del dipendente, che pertanto non potrà vederlo compresso, limitato o differito in alcun modo.
Conclusioni
Ciò significa allora che l’aspettativa dovrà essere autorizzata dalla parte datoriale, a semplice presentazione della domanda, mancando ogni margine di discrezionalità finanche legata a presunti bilanciamenti di interessi richiamati dalla struttura per opporsi all’esercizio legittimo del diritto del dipendente.