Il DDL 2372/21 sulla riforma delle scuole di specializzazione e di medicina generale approda alla commissione permanente igiene e sanità

Sommario

  1. Art. 3 modifiche al percorso formativo e alla remunerazione dei MMG
  2. Artt. 4 - 6 valorizzazione degli specializzandi
  3. Art. 7 - 11 imbuto formativo, estensioni e tavolo di verifica
  4. Considerazioni conclusive

Rimodulazione del trattamento economico per tutte le specializzazioni compresa la medicina generale, riduzione dell’imbuto formativo e valorizzazione del ruolo dello specializzando: queste le tematiche del DDL 2372/21 approdato alla dodicesima commissione del Senato. 

È attualmente al vaglio del Senato il DDL 2372/21 recante “Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e altre disposizioni in materia di formazione medica”. La proposta presentata il 5 agosto 2021 su iniziativa della senatrice Boldrini è stata assegnata il 10 febbraio 2022 alla 12° Commissione permanente (igiene e sanità) ed è un importante passo per la riforma della normativa in materia di formazione del personale del SSN, funzionale, peraltro, a supportare i progetti e le riforme che scaturiranno dalla progressiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Come indicato anche nella relazione preliminare, “lo scopo di questo disegno di legge è di contribuire a un progetto riformatore iniziando dalla formazione medica, con l’obbiettivo, tra gli altri, di definire il tipo di rapporto di lavoro e di formazione per i medici specializzandi, prevedendo la specializzazione anche in medicina generale, adeguando la formazione del medico di medicina generale ai nuovi compiti che gli si attribuiscono”. 

Il disegno di legge composto da undici articoli ha previsto rilevanti modifiche al d.lgs. 368/99 che aveva dato attuazione alla direttiva 93/16/CE e alle successive modifiche in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, normativa che fra le altre cose dal 2006 aveva garantito un miglioramento economico per i medici in formazione specialistica.

Art. 3 modifiche al percorso formativo e alla remunerazione dei MMG

Entrando nel concreto della normativa non si può non rilevare che l’art. 3 introduce delle modifiche sostanziali nel percorso formativo dei MMG, modificando la sua natura giuridica al fine di equipararlo alle altre specializzazioni universitarie, aumentano la durata da tre a quattro anni denominando il titolo come “diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e cure primarie”. L’equiparazione alle altre specializzazioni riguarderà anche il trattamento economico (art.6), giova ricordare in questa sede che, ad oggi, chi frequenta il corso di formazione specialistica in medicina generale percepisce solo una borsa di studio di circa 11 mila euro per ogni anno e non ha alcuna delle tutele contrattuali attivate per gli specialisti dal 2006. Tale situazione iniqua a prodotto negli ultimi anni un notevole contenzioso nei confronti dello Stato volto a riparare a tale disparità di trattamento. 

Artt. 4 - 6 valorizzazione degli specializzandi 

Negli artt. 4 e 5 vengono indicati gli enti coinvolti nell’individuazione della corretta stima di fabbisogno dei corsi universitari e l’ampliamento dei parametri per individuare le numeriche adeguate. Inoltre, vengono riviste le modalità di accesso previste dall’art. 36 del d.lgs. 368/99. La svolta per gli specializzandi è certamente nell’art. 6 che prevede in relazione alla contrattualizzazione un’apposita sezione all’interno del contratto collettivo nazionale di lavoro (contratto formazione-lavoro) della dirigenza medica, con la possibilità, peraltro, di un progressivo aumento della remunerazione correlato all’accrescere delle competenze. Si tratta di una soluzione che oltre a adeguare l’Italia ai modelli UE valorizza il ruolo e la professionalità degli specializzandi, che sono di fatto dei lavoratori anche se le normative hanno sempre negato loro questo titolo.

Art. 7 - 11 imbuto formativo, estensioni e tavolo di verifica

Nell’art.7 viene previsto un meccanismo finalizzato al superamento dell’imbuto formativo che prevede un progressivo aumento dei finanziamenti e quindi dei posti disponibili nel quinquennio successivo all’approvazione del disegno di legge, con la specifica che le strutture sanitarie che si avvarranno delle competenze dei medici in formazione specialistica concorreranno alla spesa. Inoltre, nell’art.8 le disposizioni in materia di remunerazione e le modalità dell’art. 6 sono estese anche alla formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo nonché alle professioni mediche di odontoiatria e veterinaria. Di rilievo, infine, nell’art. 11 l’istituzione di un tavolo per la formazione universitaria che coinvolgerà il Ministero della salute, il Ministero dell’università e della ricerca, le Regioni e diversi rappresentati delle categorie impattate dalla normativa (nominati da enti professionali e istituzioni) e avrà il compito di verificare lo stato di attuazione della legge.

Considerazioni conclusive

L’iter di approvazione del provvedimento è appena iniziato e non è escluso, anzi è probabile, che potrebbero esserci delle modifiche nei prossimi mesi, ma non può non sottolinearsi in questa sede la rilevanza di questa proposta. Era evidente che l’impatto che gli ultimi due anni di epidemia hanno avuto sul sistema sanitario italiano dovesse portare necessariamente le Istituzioni a riflettere sulle riforme anche alla luce del PNRR, dopo anni di battaglie sullo status di lavoratore degli specialisti, sull’equiparazione di alcune professioni non prese in considerazione e sull’iniquità del trattamento dei medici di medicina generale si apre finalmente uno spiraglio per un sistema più organizzato e meritocratico. 

Art. 3 modifiche al percorso formativo e alla remunerazione dei MMG

Entrando nel concreto della normativa non si può non rilevare che l’art. 3 introduce delle modifiche sostanziali nel percorso formativo dei MMG, modificando la sua natura giuridica al fine di equipararlo alle altre specializzazioni universitarie, aumentano la durata da tre a quattro anni denominando il titolo come “diploma di specializzazione in medicina generale di comunità e cure primarie”. L’equiparazione alle altre specializzazioni riguarderà anche il trattamento economico (art.6), giova ricordare in questa sede che, ad oggi, chi frequenta il corso di formazione specialistica in medicina generale percepisce solo una borsa di studio di circa 11 mila euro per ogni anno e non ha alcuna delle tutele contrattuali attivate per gli specialisti dal 2006. Tale situazione iniqua a prodotto negli ultimi anni un notevole contenzioso nei confronti dello Stato volto a riparare a tale disparità di trattamento. 

Artt. 4 - 6 valorizzazione degli specializzandi

Negli artt. 4 e 5 vengono indicati gli enti coinvolti nell’individuazione della corretta stima di fabbisogno dei corsi universitari e l’ampliamento dei parametri per individuare le numeriche adeguate. Inoltre, vengono riviste le modalità di accesso previste dall’art. 36 del d.lgs. 368/99. La svolta per gli specializzandi è certamente nell’art. 6 che prevede in relazione alla contrattualizzazione un’apposita sezione all’interno del contratto collettivo nazionale di lavoro (contratto formazione-lavoro) della dirigenza medica, con la possibilità, peraltro, di un progressivo aumento della remunerazione correlato all’accrescere delle competenze. Si tratta di una soluzione che oltre a adeguare l’Italia ai modelli UE valorizza il ruolo e la professionalità degli specializzandi, che sono di fatto dei lavoratori anche se le normative hanno sempre negato loro questo titolo.

Art. 7 - 11 imbuto formativo, estensioni e tavolo di verifica

Nell’art.7 viene previsto un meccanismo finalizzato al superamento dell’imbuto formativo che prevede un progressivo aumento dei finanziamenti e quindi dei posti disponibili nel quinquennio successivo all’approvazione del disegno di legge, con la specifica che le strutture sanitarie che si avvarranno delle competenze dei medici in formazione specialistica concorreranno alla spesa. Inoltre, nell’art.8 le disposizioni in materia di remunerazione e le modalità dell’art. 6 sono estese anche alla formazione specialistica post-laurea delle professioni sanitarie di farmacista, biologo, chimico fisico e psicologo nonché alle professioni mediche di odontoiatria e veterinaria. Di rilievo, infine, nell’art. 11 l’istituzione di un tavolo per la formazione universitaria che coinvolgerà il Ministero della salute, il Ministero dell’università e della ricerca, le Regioni e diversi rappresentati delle categorie impattate dalla normativa (nominati da enti professionali e istituzioni) e avrà il compito di verificare lo stato di attuazione della legge.

Considerazioni conclusive

L’iter di approvazione del provvedimento è appena iniziato e non è escluso, anzi è probabile, che potrebbero esserci delle modifiche nei prossimi mesi, ma non può non sottolinearsi in questa sede la rilevanza di questa proposta. Era evidente che l’impatto che gli ultimi due anni di epidemia hanno avuto sul sistema sanitario italiano dovesse portare necessariamente le Istituzioni a riflettere sulle riforme anche alla luce del PNRR, dopo anni di battaglie sullo status di lavoratore degli specialisti, sull’equiparazione di alcune professioni non prese in considerazione e sull’iniquità del trattamento dei medici di medicina generale si apre finalmente uno spiraglio per un sistema più organizzato e meritocratico. 

Di: Redazione Consulcesi Club

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