Tabella unica nazionale: un nuovo strumento per valutare i danni da malpratice sanitaria

Dal 5 marzo 2025, la tabella unica nazionale introduce nuove regole per il risarcimento dei danni non patrimoniali da sinistri stradali e responsabilità sanitaria.

Sommario

  1. Tabella unica nazionale, quando si applica?
  2. I criteri di calcolo del danno biologico e morale
  3. La tabella unica e la responsabilità sanitaria
  4. Gli effetti (positivi) della tabella unica

Lo scorso 18 febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 40, Suppl. Ord. n. 4) il testo del d.p.r. 13 gennaio 2025, n. 12, contenente la tabella unica del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità tra 10 e 100, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso, come previsto dall’art. 138, co. 1, lett. b), del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209), e dei criteri di calcolo del danno morale.

Questa tabella, attesa ormai da decenni, fornisce a coloro che sono coinvolti nel grande tema dei risarcimenti da sinistro stradale o da malpratice medica (in primis, assicuratori, magistrati ed avvocati) uno strumento unico a cui ricorrere per la valorizzazione dei danni fisici e morali, così da ottenere una certa uniformità (e, quindi, prevedibilità) dei criteri monetari applicabili in caso di sinistro.

Tabella unica nazionale, quando si applica?

Le tabelle allegate al regolamento dovranno trovare applicazione per la valutazione economica delle  lesioni conseguenti a:

  • sinistri derivanti dalla circolazione dei veicoli soggetti all’assicurazione obbligatoria;
  • eventi lesivi prodotti dall’attività dell’esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata.

I criteri di calcolo previsti dal regolamento potranno venir applicati, ai fini della liquidazione del danno biologico e morale, anche in fattispecie diverse da quelle dianzi citate, sia in virtù del richiamo normativo alle previsioni contenute negli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, che a seguito del possibile ricorso all’istituto dell’analogia da parte del magistrato in sede di valorizzazione economica del pregiudizio.

Occorre, infine, ricordare che queste tabelle varranno per tutti i sinistri avvenuti dal giorno dell’entrata in vigore del decreto, e quindi a partire dal 5 marzo 2025, mentre per tutti gli eventi occorsi precedentemente a questa data rimangono invariati i criteri di calcolo precedentemente utilizzati, racchiusi nelle note Tabelle di Roma e Milano.

I criteri di calcolo del danno biologico e morale

A base del sistema di calcolo vi è il valore punto di invalidità che, in virtù di quanto previsto dall’ultimo DM aggiornato del 16/07/24, è pari ad euro 947,30 che dovrà poi moltiplicarsi per il numero di punti percentuali (moltiplicatore biologico), che esprimono l’invalidità permanente complessivamente riconosciuta a carico del soggetto leso.

Il risultato ottenuto sarà poi, a sua volta, moltiplicato per un ulteriore coefficiente che varia in base all’età (demoltiplicatore demografico) della persona al momento del fatto.

Qualora sia necessario determinare anche il danno morale patito, il giudice nell’ambito del suo potere discrezionale, potrà quindi determinarlo moltiplicando il risultato ottenuto dal calcolo effettuato per la valorizzazione del danno biologico puro per un coefficiente (moltiplicatore morale), che assume una triplice forma: minima, media o massima.

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La tabella unica e la responsabilità sanitaria

Come anticipato, visto il richiamo contenuto nell’art. 7, co. 4 della L. 24/2017 (Legge Gelli), le disposizioni contenute nel d.p.r. 12/25, con le relative tabelle di calcolo, andranno ad incidere significativamente anche sulla responsabilità sanitaria, venendo a costituire (perlomeno per tutti i casi successivi all’entrata in vigore del decreto) l’unico parametro di riferimento per la valutazione del danno non patrimoniale causato da colpa medica.

La richiamata previsione della Legge Gelli dispone, infatti, che il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria e dell’esercente la professione sanitaria deve essere risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, da cui il rinvio a criteri dianzi illustrati.

Gli effetti (positivi) della tabella unica

Con l’introduzione della tabella unica nazionale si ottiene, almeno in parte, il risultato di uniformare i criteri di calcolo del danno biologico e morale, evitandosi sperequazioni nelle liquidazioni monetarie rispetto a situazioni del tutto analoghe e ponendo la parola fine all’annosa disputa su quale fosse la tabella più corretta fra quelle adottate a Roma ed a Milano.

Inoltre, l’aver individuato un criterio unico rende finalmente prevedibile la conoscenza dell’ammontare del risarcimento in caso di sinistro, il che va ad incidere significativamente anche sul mondo delle assicurazioni private.

Le compagnie detengono ora un ulteriore elemento, unico e definitivo, a cui ancorare la previsione del potenziale costo di un sinistro, che avrà quindi ripercussioni anche sul calcolo delle riserve da appostare e quindi sul calcolo dei premi da applicare alle polizze, non solo RCA, ma soprattutto nel settore della RC professionale sanitaria che, negli ultimi tempi, aveva visto una forte contrazione dei potenziali stakeholder presenti sul mercato, dovuta anche alla forte oscillazione e conseguente imprevedibilità dei risarcimenti.

Rendere maggiormente uniforme e prevedibile il costo del sinistro, dovrebbe quindi consentire una riduzione complessiva dei costi di gestione da parte dell’assicuratore, con conseguente possibilità di rientro di players, che avevano un tempo abbandonato questo settore di mercato, con relativo miglioramento del regime di concorrenza e conseguenziale (auspicabile) abbassamento dei premi assicurativi.

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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