Vademecum assicurativo per medici neoiscritti all’Ordine

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Sommario

  1. 1.0 Responsabilità civile professionale e colpa medica
  2. 2.0 Polizze di responsabilità civile professionale: un obbligo per tutti i medici
  3. 3.0 Breve glossario assicurativo

Conseguita la laurea in medicina e chirurgia e ottenuta l’abilitazione, i medici neolaureati e neoabilitati si trovano di fronte alla necessità di stipulare una o più polizze assicurative, alcune di esse obbligatorie per legge, altre rese tali dai bandi di concorso relativi ai percorsi di formazione e specializzazione che i neoiscritti intendono frequentare.

A seguire, un sintetico vademecum operativo, al fine di agevolare il giovane medico, che si affaccia per la prima volta nel complesso mondo delle assicurazioni, a trovare le soluzioni di copertura più adatte alle proprie necessità.

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1.0 Responsabilità civile professionale e colpa medica

Prima di introdurre, nello specifico, le polizze di responsabilità civile professionale che un neoabilitato deve sottoscrivere, è opportuno inquadrare il tema in modo più generale. Ovvero, riteniamo opportuno precisare che cosa si intende per responsabilità civile professionale e come viene caratterizzata la colpa medica alla luce della normativa attuale.

1.1 Responsabilità civile professionale

In generale, quando non vengono rispettati obblighi verso terzi, causando danni nei confronti di questi ultimi, si è considerati civilmente responsabili.
La persona danneggiata, in questo caso, avendo subito un torto, ha diritto ad un risarcimento.
La responsabilità civile si distingue in contrattuale ed extracontrattuale. Si ha una responsabilità del primo caso quando non si è adempiuto ad alcuni obblighi sottostanti ad un rapporto di natura contrattuale, anche se non necessariamente esplicitato come tale.
La responsabilità è invece di tipo extracontrattuale – o aquiliana – quando si commette un illecito generico, non collegato ad alcuna prestazione contrattualizzata. La responsabilità civile è, infine, di tipo professionale se il danno recato a terzi è conseguente ad atti messi in opera esercitando una specifica professione: ad esempio, l’attività medica.

1.2 Colpa medica

Si ha responsabilità del medico quando esiste un legame causale tra la condotta di questi e il danno alla salute del paziente. Nel considerare la colpa medica, è necessario distinguerne due tipi: la colpa lieve e la colpa grave.
La colpa è detta lieve quando l’errore, che porta al danneggiamento del paziente, è commesso a seguito di imprudenza, imperizia o negligenza “ordinarie”, ossia scusabili. L’errore – come si dice – è sempre dietro l’angolo, ed è sempre possibile sbagliarsi.
Si parla invece di colpa grave quando l’errore non è scusabile, in quanto eccessivamente grossolano, dovuto sostanzialmente alla totale mancata applicazione delle tecniche e delle conoscenze del medico.

“In generale, quando non vengono rispettati obblighi verso terzi, causando danni nei confronti di questi ultimi, si è considerati civilmente responsabili.”

2.0 Polizze di responsabilità civile professionale: un obbligo per tutti i medici

La Legge 24/2017, altrimenti nota come Legge Gelli-Bianco, impone a tutti i medici esercenti la libera professione – anche intra moenia – di stipulare una polizza di responsabilità civile professionale. Sono esclusi da questo obbligo i medici esclusivamente dipendenti, i quali debbono però coprirsi solamente dai rischi relativi alla colpa grave.

2.1 Quale polizza di responsabilità civile professionale acquistare?

I medici neoiscritti hanno dunque la necessità di chiarirsi, in primo luogo, se, oltre all’eventuale percorso di specializzazione, intendano o meno esercitare attività di tipo libero professionale, ad esempio, come sostituti di guardia medica; più in generale, fornendo una prestazione professionale tramite un rapporto contrattuale con il cliente e, quindi, emettendo direttamente fattura. Nel caso in cui essi intendano prestare i propri servizi come autonomi, al di fuori della propria attività formativa, sarà per costoro necessario stipulare una polizza di responsabilità civile professionale tout court (colpa grave e colpa lieve). Tra le attività integrative al corso di specializzazione che un neoiscritto può svolgere, e che necessitano la stipula anche per la colpa lieve, ricordiamo:

  • la sostituzione a tempo determinato del Medico di Medicina Generale;
  • la sostituzione a tempo determinato del Pediatra di Libera Scelta;
  • il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) e le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (USCA);
  • il Servizio di Continuità Assistenziale stagionale per turisti (ex Guardia Medica Turistica);

Nel caso contrario, ossia se il neoiscritto si limita esclusivamente a seguire il proprio percorso di specializzazione, sarà generalmente sufficiente stipulare una copertura a tutela della sola colpa grave. Diciamo “generalmente” poiché, talvolta, corsi di formazione e/o di specializzazione specifici richiedono – a prescindere dagli obblighi di legge – ulteriori tutele assicurative, ad integrazione di quella per colpa grave. Ne vedremo un esempio più avanti, trattando il caso specifico del corso di formazione in medicina generale della Regione Lazio.

“La Legge 24/2017, altrimenti nota come Legge Gelli-Bianco, impone a tutti i medici esercenti la libera professione – anche intra moenia – di stipulare una polizza di responsabilità professionale. Sono esclusi da questo obbligo i medici esclusivamente dipendenti, i quali debbono però coprirsi solamente dai rischi relativi alla colpa grave.”

2.2 I decreti attuativi della Legge Gelli-Bianco

Secondo quanto stabilito dalla Legge 24/2017, dopo quattro mesi dall’entrata in vigore del dispositivo, il governo avrebbe dovuto emanare uno o più decreti attuativi, al fine di definire con precisione, tra l’altro, i requisiti minimi delle polizze assicurative a copertura dei rischi dei professionisti della salute. Dopo un lunghissimo iter, essendo ormai passati più di sei anni dall’emanazione del dispositivo di legge, pare finalmente che il regolamento attuativo sia in arrivo.

A quanto ci risulta, i massimali minimi di copertura assicurativa obbligatori per i medici libero-professionisti dovrebbero essere i seguenti:

  • attività non chirurgica, ortopedica, anestesiologica o relativa al parto: 1.000.000 € per sinistro, il triplo del massimale per sinistro per anno;
  • attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e relativa al parto: 2.000.000 € per sinistro, il triplo del massimale per sinistro per anno.

Inoltre, le polizze assicurative di responsabilità civile professionale dovranno avere una struttura analoga a quella oggi adottata sulle polizze RCA, ossia dovranno consentire la variazione del premio assicurativo anno dopo anno, sulla base del verificarsi o meno di sinistri durante il periodo contrattuale (meccanismo cosiddetto del “bonus-malus”). Sono previste inoltre, di default, una retroattività e un’ultrattività decennali. Va infine sottolineato un ulteriore elemento di garanzia per l’esercente la professione sanitaria, relato ai meccanismi di recesso da parte dell’assicuratore. Questi, infatti non può esercitare il diritto di recesso né in vigenza della polizza né nel periodo di ultrattività della stessa, a meno che non vi sia, come si legge nella bozza di regolamento, “reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno”.

2.3 Crediti ECM ed efficacia dell’assicurazione

È importante ricordare quanto disposto dall’Art. 38-bis del DL 152/2021, il quale ricorda che, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative per i professionisti della salute è condizionata all'assolvimento, in misura non inferiore al 70%, dell'obbligo formativo individuale (crediti ECM) dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.

2.4 Il corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2023-2026 (Regione Lazio)

Ad integrazione di quanto sin qui riportato in relazione alle coperture assicurative legate alla responsabilità civile professionale sanitaria, ci pare opportuno illustrare quanto viene richiesto – in aggiunta – dalla Regione Lazio, ai frequentanti il corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2023-2026.

Oltre alla polizza a tutela della colpa grave, che l’ente regionale richiede con un massimale minimo di 1.000.000 € per sinistro e per anno, i corsisti hanno l’obbligo di tutelarsi anche contro gli infortuni riportati in servizio e per causa di servizio, nonché per quelli in itinere, ossia verificatisi durante il tragitto dal proprio domicilio al luogo ove si svolgono le attività formative. La copertura prevista consta di una tutela caso morte da infortunio, per 400.000 € e di una tutela in caso di invalidità permanente, per 600.000 €.

“I decreti attuativi definiranno, tra le altre cose, i requisiti minimi delle polizze assicurative a copertura dei rischi dei professionisti della salute.”

3.0 Breve glossario assicurativo

Riportiamo di seguito un breve glossario relativo ai termini tecnici del linguaggio assicurativo, che è bene conoscere prima di affrontare la scelta della propria polizza di responsabilità civile professionale.

Claims Made: è la clausola tipica delle polizze di responsabilità civile professionale, la quale stabilisce che la copertura da eventuali danni è fornita se questi vengono alla luce durante il periodo di vigenza contrattuale, anche se accaduti prima della stipula contrattuale (retroattività).

Franchigia e scoperto: con “franchigia” ci si riferisce ad una cifra fissa che rimane a carico dell’assicurato in caso di risarcimento. Ad esempio, se il danno è pari a 10.000 € e la polizza prevede una franchigia di 1.000 €, il terzo danneggiato viene liquidato dalla compagnia di assicurazione per l’intero importo (10.000 €), ma questa si rivarrà per 1.000 € sull’assicurato stesso. Lo “scoperto”, sempre a carico dell’assicurato, è invece espresso in percentuale, ed è calcolato sull’ammontare del danno da liquidarsi. Ad esempio, in una polizza con scoperto del 10%, se il danno è pari a 10.000 €, 1.000 e sono a carico dell’assicurato. E’ molto comune trovare assieme, combinati, scoperto e franchigia. Ad esempio, in una polizza con scoperto del 10% con un minimo di 1.000 €, se il danno è pari a 10.000 € scoperto e franchigia si equivalgono, ma se il danno è, poniamo, pari a 5.000 €, lo scoperto (500 €) è inferiore alla franchigia (1.000 €); viceversa, nel caso di un danno da 20.000 €, lo scoperto (2.000 €) è più alto.

Massimale: si tratta della massima somma che l’assicurazione si impegna a pagare come risarcimento al terzo danneggiato. Esso si trova espresso in polizza sia per singolo sinistro sia per annualità assicurativa.

Premio: è quanto l’assicurato è tenuto a pagare all’assicurazione per ogni rinnovo di polizza. Esso varia in funzione del massimale, delle franchigie/scoperti, dei sinistri denunciati e pagati e dell’attività svolta. Più è esposta la compagnia di assicurazione o più è rischiosa l’attività dell’assicurato e più il premio sarà alto.

Retroattività: si tratta del periodo antecedente alla stipula contrattuale durante il quale l’evento dannoso verificatosi trova copertura assicurativa. Ad esempio – secondo quanto previsto dalla Legge Gelli-Bianco e dai suoi regolamenti in fase di emanazione – le polizze di responsabilità civile per le professioni sanitarie prevedono una retroattività decennale: i sinistri accaduti nei dieci anni precedenti alla stipula, se emergono durante la vigenza contrattuale, sono coperti dall’assicurazione.

Ultrattività: detta anche “postuma”, l’ultrattività di una polizza stabilisce per quanti anni – una volta cessata l’attività del medico – il professionista rimane coperto per eventuali sinistri accaduti durante il periodo di vigenza contrattuale. La Legge Gelli-Bianco e i suoi regolamenti prevedono una ultrattività decennale, estesa anche agli eredi dell’assicurato.

Di: Gloria Frezza, giornalista professionista

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