Visite fiscali per congedo malattia: l’Inps detta le nuove regole per la malattia del dipendente pubblico

L’Inps adegua le fasce orarie per le visite fiscali del dipendente pubblico alle previsioni contenute nella sentenza amministrativa che, rilevata l’evidente disparità di trattamento fra dipendenza pubblica e privata, ha annullato il precedente DM, armonizzando l’intera disciplina.

Sommario

  1. La sentenza del Tar
  2. Le indicazioni della circolare Inps

A seguito del provvedimento del Tar Lazio, che ha annullato il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, sono state pubblicate lo scorso 22 dicembre le direttive con cui Inps ha fornito le indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

 

La sentenza del Tar

La questione riguardava, come noto, la disparità di trattamento venutosi a creare a seguito dell’applicazione del citato Decreto Ministeriale che, nel regolare le modalità di espletamento della visita fiscale in caso di malattia, indicava per il pubblico impiego fasce di reperibilità tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno.

Nel contempo, per il privato, tutto rimaneva immutato per cui dovevano ritenersi ancora valide le prescrizioni che prevedevano fasce orarie più ridotte, tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19. Questa disparità di trattamento si poneva, quindi, in contrasto con l’obbiettivo di armonizzazione fra pubblico e privato invocato dall’art. 55 septies, comma 5 bis, del d. lgs. n. 165/2001.

Il giudice amministrativo, ricostruito l’intero quadro normativo della fattispecie esaminata, sottolineava come la disciplina contenuta nel provvedimento ministeriale impugnato fosse chiaramente inadeguata rispetto alla ratio ispiratrice della delega ricevuta dalla norma primaria, non consentendo l’attuazione di quanto richiesto fra lavoro pubblico e privato.

La sentenza ha quindi affermato che, riguardo al solo settore pubblico, le fasce orarie di reperibilità (indicate dalle ore 9-13 e dalle ore 15-18), con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi, fossero immotivatamente maggiori rispetto a quelle indicate per il settore privato, che invece prevedevano un minor impegno orario, ossia dalle ore 10-12 e dalle ore 17-19.

Questo disallineamento fra pubblico e privato ha quindi provocato – a detta del giudice amministrativo – un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad un evento, come la malattia, identico per entrambe le categorie, con conseguente violazione del principio di uguaglianza previsto dall’art. 3 della carta costituzionale.

Le indicazioni della circolare Inps

Raccogliendo gli esiti della pronuncia del Tar Lazio, l’Inps ha quindi diramato la circolare n. 4640 del 22/12/2023 secondo cui, in attesa della pubblicazione del nuovo Decreto Ministeriale, viene espressamente previsto che, in ossequio al principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, “le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi)”.

 

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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