Whistleblowing, letteralmente, significa “soffiare nel fischietto”, come fa un arbitro durante una gara sportiva per segnalare l’irregolarità commessa da uno dei giocatori. In parole povere, con il termine whistleblowing si intende la segnalazione confidenziale di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici.
Il whistleblowing nasce negli Stati Uniti, dove numerosi scandali sono emersi grazie alle azioni degli anonimi segnalatori. Un esempio tra tutti è il caso Watergate, salito agli onori della cronaca grazie alle rivelazioni che una gola profonda (Deep Throat, rivelatosi poi essere Mark Felt) faceva ai giornalisti del Washington Post Bob Woodward e Carl Bernstein. Il whistleblowing, in Italia, è un istituto relativamente recente, introdotto nel 2012 con la Legge Anticorruzione (legge n. 190/2012), che modificando il Testo unico del pubblico impiego (d.lgs. n. 165/2001) ha dedicato una specifica norma a questo fenomeno.
Nel 2019 il Parlamento Europeo ha emanato una direttiva UE in materia, la numero 1937 del 23 ottobre 2019, avente ad oggetto la protezione delle persone che segnalazioni violazioni del diritto europeo e nazionale. Questa direttiva è stata recepita in Italia solo quest’anno, con il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, che ha radicalmente modificato la disciplina del whistleblowing introducendo numerosi obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni e alle aziende private, che troveranno applicazione a partire dal 15 luglio 2023. Il termine slitta al 17 dicembre 2023 solo per i soggetti del settore privato che, nell’ultimo anno, hanno impiegato una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo determinato/indeterminato, fino a 249 unità.
La sanità è uno dei settori dove, in Italia, ha maggiormente trovato applicazione la pratica delle segnalazioni da parte di whistleblower: è perciò fondamentale conoscere le novità che entreranno in vigore dal 15 luglio 2023, sia per i dirigenti di aziende sanitarie e cliniche pubbliche o private, che per i medici e il personale sanitario che vi opera.
Chi può essere whistleblower
Può segnalare una violazione o un illecito:
- Il dipendente delle pubbliche amministrazioni o degli enti pubblici economici o di diritto privato, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio,
- Il lavoratore subordinato di soggetti del settore privato,
- Il lavoratore autonomo che svolga la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o privato,
- Il lavoratore o il collaboratore che svolga la propria attività presso soggetti del settore pubblico/privato che forniscano beni o servizi o che realizzino opere in favore di terzi,
- I liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività nel settore pubblico/privato,
- I volontari e i tirocinanti, anche non retribuiti, che svolgano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o privato,
- Gli azionisti, le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso soggetti del settore pubblico o privato.
In pratica, chiunque operi all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata e venga a conoscenza di un illecito, può decidere di segnalarlo tramite le procedure previste dalla normativa; questi soggetti, una volta effettuata la segnalazione, godono delle tutele previste dalla normativa sul whistleblowing.
Cosa può segnalare un whistleblower
Il whistleblower può segnalare qualunque violazione che leda l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato in cui opera.
Sono considerate violazioni:
- Gli illeciti amministrativi, contabili, civili, penali;
- Le condotte illecite di cui al d.lgs. n. 231/2001, come ad esempio peculato, concussione, corruzione, abuso d’ufficio;
- Gli illeciti inerenti i settori degli appalti pubblici, dei servizi, dei prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, della sicurezza e conformità dei prodotti, della sicurezza dei trasporti, della tutela dell’ambiente, della radioprotezione e sicurezza nucleare, della sicurezza degli alimenti e dei mangimi e della salute e benessere degli animali, della salute pubblica, della protezione dei consumatori, della tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- Gli atti o omissioni che ledano gli interessi finanziari sia dell’Unione Europea che del mercato interno del singolo stato.
Concorsi truccati, appalti “aggiustati” per l’acquisto di farmaci o ausili terapeutici, demansionamenti e trasferimenti illeciti a seguito di segnalazioni, promozioni illegittime, falsificazione di certificati medici sono solo alcuni dei possibili esempi di illeciti che potrebbero emergere in campo sanitario.
Come avviene la segnalazione
La legge riserva al whistleblower vari canali di segnalazione:
- Interno,
- Esterno,
- Divulgazione pubblica,
- Denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.
Sia i privati che le pubbliche amministrazioni sono obbligati ad attivare, al loro interno, dei canali di segnalazione degli illeciti che garantiscano la riservatezza, anche tramite strumenti di crittografia:
- dell’identità del segnalante,
- della persona coinvolta e della persona comunque menzionata della segnalazione,
- del contenuto della segnalazione e di tutta la documentazione.
Il canale di segnalazione interna costituisce, per il whisteblower, lo strumento prioritario per effettuare la segnalazione. La mancata istituzione dei canali di segnalazione è soggetta all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da parte di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) dell’importo compreso tra 10.000 e 50.000 euro. È perciò importante che, entro il 15 luglio 2023, gli ospedali e le cliniche, sia pubbliche che private, si adeguino istituendo l’apposito canale di segnalazione, onde evitare di incorrere in sanzioni così pesanti.
La segnalazione può essere effettuata in forma scritta – anche con modalità informatiche – oppure in forma orale, attraverso delle linee telefoniche o dei sistemi di messaggistica vocale dedicati, o tramite un incontro diretto richiesto direttamente dal whisteblower; ogni tipo di segnalazione interna deve essere riscontrata entro tre mesi dalla data del ricevimento.
Il whistleblower può effettuare una segnalazione esterna solo se ricorre una delle seguenti condizioni:
- sul luogo di lavoro non è stato attivato il canale di segnalazione interna, anche se obbligatorio;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna in precedenza, ma questa non ha avuto alcun seguito;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure potrebbe determinarsi il rischio di ritorsioni nei suoi confronti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.
L’ANAC un canale di segnalazione esterna che garantisca la riservatezza della segnalazione e di tutti i soggetti coinvolti; in particolare, ANAC è tenuta ad adottare entro il 30 giugno 2023, delle specifiche linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.
Il whisteblower può ricorrere alla segnalazione pubblica solo nei seguenti casi:
- se ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna e queste non sono mai state riscontrate;
- se ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- se ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito, ad esempio perché vi sia il pericolo di occultamento o distruzione delle prove o vi sia il timore che il soggetto che riceve la segnalazione possa essere colluso con il denunciato.
Le misure di protezione nei confronti del whistleblower
Il whistleblower è coperto da anonimato: la sua identità, infatti, non può essere rivelata a persone diverse da quelle cui spetta la competenza a ricevere la segnalazione o a dare loro seguito. L’anonimato, oltre che alla persona, si estende anche a tutte le informazioni contenute nella segnalazione, tant’è che è esclusa la possibilità di effettuare una richiesta di accesso agli atti alle segnalazioni. L’anonimato è altresì garantito alle persone coinvolte nella segnalazione e a quelle segnalate, fino a conclusione del procedimento avviato in seguito alla segnalazione.
Le segnalazioni, sia interne che esterne, e la documentazione correlata sono conservate per il tempo strettamente necessario al trattamento della segnalazione, comunque non oltre 5 anni dalla data in cui è stato comunicato l’esito finale della procedura di segnalazione.
Il whistleblower non può subire alcuna ritorsione in virtù della segnalazione effettuata; a titolo di esempio, costituisce ritorsione:
- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Nell’ipotesi in cui si verifichino delle ritorsioni, il whistleblower ha la possibilità di informare tempestivamente l’ANAC, che avvia le immediate procedure preso il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero presso l’Ispettorato nazionale del lavoro, in base alla natura pubblica o privata dell’azienda, affinché vengano presi i provvedimenti del caso.