Tutela penale dell’ambiente, la nuova direttiva UE parla chiaro
Il 30 aprile, il Parlamento Europeo ha adottato una direttiva sui reati ambientali che dovrà essere recepita entro maggio 2026. La normativa prevede la tutela penale dell’ambiente.
5 Giugno 2024, 08:03
Sommario
L’Unione Europea ha recentemente adottato una nuova direttiva per rafforzare la tutela penale dell’ambiente. La direttiva (UE) 2024/1203, adottata dal Parlamento Europeo ed entrata in vigore il 30 aprile 2024, abroga e sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE. Tra gli obiettivi principali che l’Europa si è posta, vanno certamente annoverati quello di:
- incrementare la deterrenza e l’efficacia delle sanzioni penali per i reati ambientali;
- ampliare il ventaglio di condotte considerate reati ambientali;
- migliorare le indagini e il perseguimento dei reati ambientali;
- promuovere la cooperazione tra gli Stati membri in materia di tutela penale dell’ambiente.
Questo, ovviamente, ha comportato l’introduzione di molteplici novità, tra cui l’introduzione di nuove fattispecie di reato. La direttiva include nuovi reati ambientali, come l’inquinamento del suolo, l’abbandono illegale di rifiuti, la distruzione di habitat naturali e il traffico illegale di specie selvatiche. La nuova normativa, inoltre, prevede l’aumento delle pene minime per i reati ambientali, con l’obiettivo di dissuadere i potenziali trasgressori. Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a prevedere sanzioni obbligatorie per i reati ambientali più gravi, come la reclusione o multe elevate.
La direttiva introduce, tra l’altro, misure per facilitare l’acquisizione delle prove e la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri.
La direttiva varata il 30 aprile dovrà recepire la direttiva entro il 21 maggio 2026 e comporterà una modifica del codice penale italiano. Gli Stati membri dovranno adeguarsi alle nuove norme per evitare sanzioni penali.
Si tratta di un passo avanti importante nella tutela dell’ambiente in Europa.
Tutela penale ambiente: il dettaglio delle novità introdotte dalla nuova direttiva
Il nuovo provvedimento sostituisce la normativa europea precedente, che in Italia era stata attuata con il D. Lgs. 07/07/2011, n. 121. Questo decreto aveva, tra le altre cose, modificato alcune disposizioni del Codice dell’ambiente (D. Lgs. 152/2006); inserito l’art. 25-undecies nel D. Lgs. 231/2001, relativo alle sanzioni per reati ambientali commessi da enti; introdotto alcune tipologie di reati ambientali nel Codice penale (art. 727-bis riguardante l’uccisione, distruzione, cattura, prelievo e detenzione di specie animali o vegetali selvatiche protette; art. 733-bis riguardante la distruzione o il deterioramento di habitat in siti protetti).
La definizione di reati ambientali
Secondo la Direttiva 1203/2024, sono considerati reati ambientali le azioni intenzionali, o quelle compiute con grave negligenza, che siano illegali secondo quanto indicato nell’art. 3. La direttiva amplia l’elenco dei reati ambientali (artt. 3 e 4), includendo nuove categorie come il traffico di legname, l’esaurimento delle risorse idriche, il riciclaggio illegale di componenti inquinanti di navi e gravi violazioni della normativa sulle sostanze chimiche.
Inoltre, introduce il concetto di “reato qualificato” (art. 3, par. 3), che si configura quando il reato provoca effetti significativi, come l’inquinamento diffuso, incidenti industriali con gravi conseguenze ambientali o incendi boschivi che distruggono ecosistemi di valore considerevole o habitat in siti protetti, oppure causa danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi all’ambiente, alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua.
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Tutela penale ambiente, le sanzioni
La Direttiva prevede pene detentive di varia durata in base alla tipologia e gravità del reato. Per i reati più gravi che causano la morte di una persona, è prevista una pena massima di almeno dieci anni di reclusione, con la possibilità per gli Stati di adottare sanzioni ancora più severe. Per gli altri reati, la pena massima è di almeno cinque anni (tre anni per specifici reati). Per i reati qualificati, la pena massima sarà di almeno otto anni di reclusione (artt. 3 e 5).
Il provvedimento prevede anche una revisione delle circostanze aggravanti e attenuanti (artt. 8 e 9) e specifiche indicazioni per la determinazione dei termini di prescrizione (art. 11). Per le imprese, le sanzioni pecuniarie ammonteranno ad almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi (almeno 3% per gli altri reati) (art. 7).
Gli Stati potranno inoltre applicare misure accessorie, tra cui:
– l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile, oppure risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere al ripristino;
– l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
– l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
– l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;
– il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni per le attività che hanno portato al reato.
Sono previste sanzioni anche per l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati, oltre che per il tentato reato (art. 4).
Prevista protezione delle Persone che Segnalano Reati Ambientali
In conformità con la Direttiva 1937/2019, gli Stati membri devono adottare misure per garantire che chi segnala reati ambientali e fornisce prove o collabora in altro modo con le autorità competenti abbia accesso a misure di supporto e assistenza nel contesto del procedimento penale, in conformità con la legislazione nazionale (art. 14).
Prevenzione e Formazione
Gli Stati membri devono adottare misure adeguate (artt. 16 e 18) come campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interesse del settore pubblico e privato, nonché programmi di ricerca e istruzione per ridurre i reati ambientali e il rischio di criminalità ambientale. Devono inoltre garantire che venga periodicamente fornita formazione specializzata a giudici, pubblici ministeri, personale di polizia, personale giudiziario e delle autorità competenti coinvolti nei procedimenti penali e nelle indagini.
Cosa prevede la strategia nazionale?
La Direttiva 1203/2024 richiede agli Stati membri di elaborare una strategia nazionale per la lotta contro i reati ambientali entro il 21/05/2027 (art. 21). Inoltre, devono predisporre un sistema di registrazione, produzione e fornitura di dati statistici sulle fasi di comunicazione, indagine e azione giudiziaria per monitorare l’efficacia delle misure attuate (art. 22).
Probabilmente, azioni cittadine come causa collettiva Aria Pulita e la campagna di consapevolezza sulla crisi climatica, ma anche la non ottemperanza a seguito delle procedure d’infrazione ha indotto, quasi costretto, le istituzioni europee a muoversi anche su altri fronti.