Anche la Repubblica Slovacca condannata dall’UE per superamento limiti PM10 

Un’altra condanna per il superamento di limiti da emissioni PM10 e altre sostanze nocive da parte della CGUE, stavolta nei confronti della Repubblica Slovacca.

5 Dicembre 2023, 09:40

Anche la Repubblica Slovacca condannata dall’UE per superamento limiti PM10 

La lotta al cambiamento climatico è soprattutto questione di attenzione. L’attenzione a non peggiorare la situazione non basta, è necessario agire per ridurre tutte le azioni dannose che possono influire negativamente. Questo implica cambiamenti quotidiani nel nostro modo di pensare, di vivere, di agire nel nostro microcosmo ma anche a livello macro, tramite le azioni dei nostri governi e l’attuazione di una politica allineata allo scopo.  

È per questo che il 9 febbraio scorso è arrivata la condanna nei confronti della Repubblica Slovacca. 

Anche in tal caso, il dispositivo è molto chiaro:  

1) La Repubblica Slovacca ha mancato: 

– i suoi obblighi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sulla qualità dell’aria ambiente e un’aria pulita in Europa, in combinato disposto con l’allegato XI della stessa, superando la soglia giornaliera valore limite applicabile alle microparticelle (PM10) in modo sistematico e persistente dall’anno 2005 fino all’anno 2019 compreso, ad eccezione dell’anno 2016, nell’area SKBB01, regione di Banská Bystrica, e, ad eccezione degli anni 2009, 2015 e 2016, nell’insediamento SKKO01.1, Košice, e 

– in detta zona e in detto agglomerato, nonché nella zona SKKO02, regione di Kosiče, agli obblighi derivanti dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di tale direttiva, in combinato disposto con l’allegato XV della stessa, non prevedendo misure adeguate nei suoi piani relativi alla qualità dell’aria affinché il periodo di superamento di tale valore limite sia il più breve possibile. 

2) La Repubblica slovacca è condannata alle spese. 

Dunque, è stata violata la normativa della direttiva 2008/50/CE, che ha stabilito precisi parametri sulla qualità dell’aria ambiente e sui livelli di ozono, con riguardo ai limiti di PM10, particelle di diametro aerodinamico inferiore o uguale ai 10 µm. 

Qual è il quadro giuridico di riferimento e quali esatte previsioni sono state violate? H2 

Ad essere disattesa è stata innanzitutto la Direttiva 96/62/CE, il cui art. 8 interviene sulla valutazione e la gestione della qualità dell’aria ambiente, “Misure applicabili nelle zone in cui i livelli superano il valore limite”, e prevede ai paragrafi 1-3 e 4 che: 

1. Gli Stati membri stabiliscono un elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti superano il valore limite aumentato del margine in eccesso. 

[…] 

  1. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano misure volte a garantire lo sviluppo o l’attuazione di un piano o programma che consenta di raggiungere il valore limite entro il termine stabilito. Detto piano o programma, al quale la popolazione deve avere accesso, contiene almeno le informazioni elencate nell’allegato IV.
  2. Nelle zone e negli agglomerati di cui al paragrafo 1, dove il livello di più di un inquinante è superiore ai valori limite, gli Stati membri forniscono un piano integrato che copra tutti gli inquinanti in questione”.

In secondo luogo, la Direttiva 1999/30/CE, dove all’art. 5 prevede la fissazione di valori limite per il biossido di zolfo, il biossido di azoto e gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo nell’aria ambiente, rubricato “Particelle” e prevede al paragrafo 1 che: 

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le concentrazioni di PM10 nell’aria ambiente, valutate a norma dell’articolo 7, non superino i valori limite indicati al punto I dell’allegato III, a decorrere dalle date ivi specificate. […]”. L’allegato III di tale direttiva precisa che, per quanto riguarda le PM10, la data a partire dalla quale i valori limite dovevano essere rispettati era il 1° gennaio 2005. 

Come già anticipato è stata poi ravvisata la violazione della Direttiva 2008/50, soprattutto con riferimento al fatto che viene stabilito che “tutte le istituzioni interessate dovrebbero studiare in via prioritaria le misure da adottare nel piano [dell’Unione europea] per ridurre le emissioni alla fonte, e in particolare per migliorare l’efficacia della legislazione [dell’Unione] relativa alle emissioni industriali, limitare le emissioni di gas di scarico dai motori montati sui veicoli pesanti, ridurre ulteriormente, negli Stati membri, il livello consentito di emissioni dei principali inquinanti e delle emissioni legate alla fornitura di veicoli a benzina presso le stazioni di servizio, nonché controllare il contenuto di zolfo dei carburanti , compresi i combustibili marittimi”. 

Tra l’altro, la pronuncia della Corte di Giustizia Europea fa leva anche sull’art. 7 di questa direttiva che ne stabilisce lo “Scopo” e in cui è possibile comprendere che la normativa in questione definisce e fissa obiettivi per la qualità dell’aria ambiente, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente nel suo complesso; valuta la qualità dell’aria ambiente negli Stati membri sulla base di metodi e criteri comuni; ottiene informazioni sulla qualità dell’aria ambiente al fine di contribuire a combattere l’inquinamento atmosferico e le sostanze nocive e monitora le tendenze e i miglioramenti a lungo termine conseguiti attraverso misure nazionali e ambientali. 

Inoltre, come accaduto per la Repubblica ellenica, l’errore per la Slovacchia è il medesimo: aver violato la disposizione che implica che gli Stati membri a designare aree o agglomerati in cui vengono superati i valori limite fissati per il PM10 nell’aria, derivanti dall’emanazione delle particelle causate dalla sabbiatura o dalla salatura invernale delle strade e a non aver chiesto aiuto, in caso di difficoltà, ad altri Stati Membri. 

Stante le disposizioni e il pre-contenzioso fatto di richieste della Slovacchia di proroga del termine per il superamento dei limiti e la messa in atto di azioni di recupero, poi concesse, alla fine la Commissione Europea ha agito affinché questo Stato membro si allineasse a quanto previsto dall’Unione Europea.  

 

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Cosa comporta il superamento dei limiti previsti? 

Le violazioni relative alle emissioni PM10 e di altre sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente, per un periodo di tempo prolungato causa certamente un incremento dell’inquinamento atmosferico prodotto dall’attività industriale, dal traffico veicolare e da altre fonti di combustione (come il riscaldamento domestico). È ovvio che la reiterazione della situazione, in vaste aree geografiche, può avere gravi conseguenze sulla salute umana, soprattutto per le persone già affette da patologie respiratorie o cardiache. L’esposizione prolungata può causare irritazioni alle vie respiratorie, ridotta funzionalità polmonare, aumento delle malattie respiratorie, problemi cardiovascolari e persino il verificarsi di tumori polmonari. 

Per contrastare la violazione, le autorità ambientali adottano diverse misure, come ad esempio il controllo delle emissioni industriali e dei veicoli, la promozione dell’uso di fonti di energia rinnovabile, l’introduzione di zone a traffico limitato e la sensibilizzazione della popolazione sulla riduzione dell’inquinamento atmosferico. In particolare, in caso di violazione dei limiti di PM10, le autorità competenti possono (e devono) adottare provvedimenti come l’istituzione di piani d’azione per la qualità dell’aria, che prevedono restrizioni temporanee al traffico, limitazioni alle attività industriali e incentivi per l’uso di mezzi di trasporto ecologici. Risolvere il problema dell’inquinamento atmosferico da particolato richiede un impegno costante e coordinato tra autorità, industrie, cittadini e altre parti interessate al fine di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria che respiriamo. 

Quali possono essere le azioni per ridurre le emissioni da PM10? 

Uno Stato membro UE può adottare diverse azioni per allinearsi alle direttive riguardanti i limiti di PM10 stabiliti dall’Unione Europea. Alcune possibili azioni potrebbero includere: 

  • Miglioramento delle norme e delle politiche ambientali: lo Stato può rivedere e rafforzare le norme e le politiche ambientali esistenti per ridurre l’emissione di PM10. Ciò potrebbe includere l’adozione di standard di emissione più rigorosi per le industrie e per il trasporto, l’introduzione di misure per promuovere un uso più efficiente dell’energia, l’incentivazione dell’uso di fonti di energia pulita e rinnovabile, e la promozione di pratiche agricole sostenibili. 
  • Monitoraggio e controllo delle emissioni: lo Stato può implementare un sistema di monitoraggio delle emissioni di PM10 per identificare le fonti principali di inquinamento e adottare misure specifiche per ridurle. Ciò include l’installazione di stazioni di monitoraggio dell’aria in aree critiche, la raccolta di dati sulle fonti di PM10, e l’implementazione di programmi di controllo delle emissioni come la regolamentazione delle emissioni industriali e del traffico stradale. 
  • Promozione della mobilità sostenibile: lo Stato può promuovere l’uso del trasporto pubblico, delle biciclette e dei veicoli elettrici per ridurre le emissioni di PM10 da parte dei veicoli a combustione. Ciò può avvenire attraverso l’istituzione di zone a bassa emissione o zone a traffico limitato nelle città, l’introduzione di incentivi fiscali per l’acquisto di veicoli a bassa emissione e la costruzione di infrastrutture per la mobilità sostenibile. 
  • Sensibilizzazione e coinvolgimento dei cittadini: lo Stato può promuovere la sensibilizzazione dei cittadini sull’inquinamento da PM10 e sulle azioni che possono intraprendere per ridurlo. Ciò può avvenire attraverso campagne informative, educazione ambientale nelle scuole e coinvolgimento dei cittadini nella pianificazione e implementazione delle politiche ambientali. 
  • Cooperazione internazionale: lo Stato può collaborare con altri Stati membri e aderire a trattati e accordi internazionali per affrontare congiuntamente l’inquinamento da PM10. Ciò può includere lo scambio di informazioni e migliori pratiche, la partecipazione a programmi di monitoraggio e il coordinamento delle politiche ambientali a livello regionale e internazionale. 

È importante notare che le azioni specifiche possono variare da Stato a Stato in base alle loro esigenze e alle sfide specifiche che devono affrontare per raggiungere i limiti di PM10 stabiliti dall’Unione Europea.