Menu

Consenso informato, ecco quando non è necessario e decide l’èquipe medica

08/05/2018

Consenso informato, ecco quando non è necessario e decide l’èquipe medica

Di fronte a volontà non chiare o contraddittorie del paziente è l’équipe medica a decidere quale tipo di intervento salvavita va effettuato.

Lo ha stabilito di recente il Tribunale di Modena, con un decreto che si fonda sulla legge 219 del 2017 (quella relativa al Biotestamento) e sulle modifiche che la stessa ha apportato all’istituto del “consenso informato”.

Secondo il Tribunale, infatti, «compete alla responsabilità del personale medico-sanitario assicurare al paziente cure necessarie alla sua sopravvivenza sussistendo uno stato di necessità, senza che il consenso informato della persona in materia possa essere sostituito e surrogato dall’amministratore di sostegno».

Il caso in questione vedeva un paziente, affetto da distrofia miotica di Steinert, che prima di essere ricoverato in stato di incoscienza aveva diverse volte espresso la volontà di non sottoporsi ad una tracheotomia. Nonostante questo, aveva affermato in varie occasioni di voler continuare a vivere. Nelle condizioni in cui si è venuto a trovare, la tracheotomia era l’unico tipo di intervento che avrebbe potuto salvargli la vita. Per questo gli operatori sanitari hanno deciso di intervenire e di non dare ascolto alla sua volontà di non sottoporsi a tale intervento.

Il Tribunale ha riconosciuto l’operato dei medici, affermando che «nella specie, pare sussistente uno stato di necessità, essendo indispensabile compiere un intervento “salvavita” a beneficio del paziente, volto alla sua tracheotomizzazione, difettando alternative terapeutiche di sorta».

«È noto – si può leggere ancora nel decreto – come si possa prescindere dal consenso informato del paziente in materia medico ­sanitaria in presenza di situazione di urgenza, ovvero, di uno stato di necessità ed a fronte di una condizione di incoscienza della persona. In tal caso, in forza del codice di deontologia medica (art. 36: “il medico assicura l’assistenza indispensabile, in condizioni d’urgenza e di emergenza, nel rispetto delle volontà espresse tenendo canto delle dichiarazioni anticipate di trattamento se manifestate”) l’operazione compiuta dal personale sanitario è scriminata ex art. 54 c.p. ed ex art. 2045 c.c. Analogamente, dispone l’art. 1, comma 7, della legge 22 dicembre 2017, n.  219, (pubblicata sulla  G.U. n. 12 del 16 gennaio 2018 “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento” che recita: “Nelle situazioni di  emergenza  o  di  urgenza  il  medico  e  i componenti dell’equipe sanitaria assicurano le cure  necessarie,  nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla”)».

Per dubbi e informazioni di natura legale, assicurativa o altro invitiamo i lettori a rivolgersi ai nostri consulenti del Pronto Soccorso Legale o a chiedere una consulenza gratuita chiamando il numero verde 800122777