Il concetto di “colpa” nasce tutte le volte che si ipotizza l’errore medico
Il comportamento colposo sussiste in un’ampia casistica che, poiché complessa, non riesce a far distinguere nettamente la colpa lieve da quella grave, ma ci aiuta ad avere ben chiare le idee. Si può parlare di comportamento colposo quando si ipotizza che l’operato del medico sia avvenuto con:- negligenza: ossia superficialità, disattenzione, incuria, omissione del compimento di una azione doverosa;
- imprudenza: che può riferirsi alla condotta avventata del medico che, pur consapevole dei rischi, decide comunque di procedere con una specifica pratica;
- imperizia: la quale coincide con l’insufficiente preparazione professionale e mancanza di abilità dovute dalla mancanza della necessaria esperienza.
Al tema della responsabilità e del risarcimento si lega strettamente il concetto di “colpa”
Il nostro ordinamento giuridico non prevede una vera e propria definizione di colpa, ma si può così riassumere: quando il medico o l’operatore sanitario - pur potendo prevedere che la sua azione era tale da produrre conseguenze dannose o pericolose - ha agito con scarsa attenzione o con leggerezza, senza cioè adottare quelle precauzioni che avrebbero impedito il verificarsi dell’evento, allora ha colpa. Nemmeno i suoi stati di gravità vengono definiti. Tuttavia si può distinguere:- la colpa lieve, per intenderci la colpa ordinaria che si verifica tutte le volte che l’operatore sanitario agisce quando non viene usata la diligenza, la prudenza e la perizia necessarie e si incorre nell’ errore scusabile;
- la colpa grave, da intendersi straordinaria, ravvisabile nella condotta di colui che agisce con inescusabile imprudenza, compiendo un errore grossolano e non scusabile.
Ai sensi dell’art. 1176 c.c., il nostro codice civile sottolinea che nell’esecuzione di una prestazione si richiede che venga adottata la cosiddetta diligenza del buon padre di famiglia, ovvero quella tipica dell’uomo medio e specifica che, nel caso si tratti di attività professionali che implichino la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, è richiesta una diligenza maggiore e più specifica, prevista dall’art. 2236 c.c. che prevede che l’esecutore risponda dei danni solo in caso di dolo o colpa grave.
Il rapporto colpa-Legge Gelli e colpa-Linee Guida
Una volta accertata la natura della colpa, e la sussistenza dei predetti presupposti per ipotizzare un errore medico, si aprirà un procedimento giudiziario per responsabilità in capo al medico che, se accertata, avrà come conseguenza il risarcimento del danno subito. Con l’introduzione dell’art. 590 sexies c.p., grazie alla Legge Gelli-Bianco, è stata disciplinata la responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico. Il principale elemento di novità è l’introduzione di una causa di esclusione della punibilità del sanitario qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia e il predetto abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle stesse linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Tuttavia, anche l’osservanza rigida delle linee guida, se inopportuna e non ragionata, può integrare gli estremi di un comportamento colposo, penalmente rilevante. La giurisprudenza recente – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione - ha, inoltre, chiarito in maniera esplicita che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica nei casi in cui l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imprudenza, negligenza o imperizia in due ipotesi:- in quella di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’intervento quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
- in quella di errore nell’individuazione della tipologia di intervento e delle relative linee guida (imperizia in eligendo) che non risultino adeguate al caso concreto;
In tutti i casi, i professionisti sanitari devono munirsi di due strumenti fondamentali: una buona polizza assicurativa e un avvocato specializzato nel settore!