Salute e sicurezza sul lavoro: dispositivi, procedure e normative

La sicurezza sui luoghi di lavoro e l’importanza di conoscere la normativa di riferimento per arginare l’emergenza della morte sui luoghi di lavoro: i tratti salienti per raggiungere la consapevolezza adeguata.

Sommario

  1. La sicurezza sul lavoro è un’emergenza: la consapevolezza di questo arriva da più parti
  2. Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e la normativa di riferimento
  3. Quali sono gli obblighi per garantire gli standard di sicurezza sul lavoro?

L’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega, con dati alla mano, parla chiaro: viviamo un’altra drammatica emergenza che è quella della morte sui luoghi di lavoro.

Complessivamente nel 2022 sono avvenuti 1090 infortuni sul lavoro. Un dato che indica certamente un decremento di 131 vittime in meno rispetto al 2021, riduzione dovuta però alla quasi assenza di vittime Covid tra gli infortuni 2022. Con la scomparsa tra gli infortuni mortali delle morti per Covid, i dati del 2022 sono come quelli del 2019, a dimostrazione che il tragico fenomeno delle morti sul lavoro sostanzialmente non subisce diminuzioni da anni. Anzi, nel 2023 sono già innumerevoli i casi registrati.

Le denunce di infortunio sul lavoro (mortali e non mortali), secondo l’Osservatorio, sono cresciute del +25,7% rispetto al 2021, arrivando a quota 697.773; con il settore della Sanità sempre in testa alla graduatoria degli infortuni in occasione di lavoro (84.327 denunce); seguono: attività manifatturiere (75.295) e trasporti (53.932).

La sicurezza sul lavoro è un’emergenza: la consapevolezza di questo arriva da più parti

I dati sono certamente una presa di coscienza da non sottovalutare per essere consapevoli che questa emergenza riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro non ha mai smesso di essere tale. Per fare un esempio generico e non circoscritto soltanto al settore salute, ricordiamo che con la nascita del nuovo Codice degli Appalti, dovuta allo schema complesso per cui fa capo al PNRR, si è pensato immediatamente di rimodulare il tutto per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. Nel suo editoriale dell’aprile 2023, Cesare Damiano, già Ministro del lavoro e Consigliere d’Amministrazione INAIL, chiarisce questa prospettiva e rappresenta il metodo di valutazione della nuova normativa sugli appalti senza mai tralasciare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e i fattori moltiplicatori, considerando questo aspetto fondamentale in tema di innovazione del Paese.

Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e la normativa di riferimento

Con la pandemia si sono riaccesi i riflettori sulla questione relativa alla sicurezza sul lavoro dei professionisti sanitari, a proposito del dibattito che si è avuto con riguardo ai dispositivi di protezione medica.

Indubbiamente, dunque, si è dovuto fare riferimento alla normativa in questione. Per chiarezza e completezza, annoveriamo di seguito i riferimenti normativi in tema:

  • Il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro TUSL è il Lgs. 81/2008 che contiene norme specifiche in materia e dà un quadro generale del riferimento normativo italiano, almeno fino al 2008: informazione, formazione e vigilanza ed eventualmente repressione sono le parole chiave attorno a cui ruota l’imposizione e la tutela della salute (ex art. 32 Cost. ) dei lavoratori.
  • L’art. 2050 c.c. rubricato “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”;
  • L’art. 2087 c.c. che tutela le condizioni d lavoro;
  • L’art. 437 c.p. riguardante la “Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro;
  • L’art. 451 c.p. sull’omissione colposa di cautele o difesa contro disastri o infortuni sul lavoro;
  • L’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori che sancisce la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori;
  • L’art. 1 comma 2 del Lgs. 165/2001 per riconoscere la tutela dei lavoratori anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione.

Tutte le disposizioni vanno lette in maniera complessa e integrata l’una con l’altra così da avere una visione chiara e precisa riguardante la materia. Di certo, poi, non vanno sottovalutate le figure che aiutano ad attenersi alle direttive imposte dalle normative.

Le figure dell’organizzazione per eseguire le direttive imposte in tema di sicurezza sul lavoro

Tra le figure più importanti vi è il preposto che garantisce le direttive ricevute dal TUSL e ha potere di iniziativa per farle rispettare. Egli fa parte del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) che è formato da tutte le persone, sistemi e mezzi che lavorano alla sicurezza dei lavoratori, sotto l’egida guida di un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Ad assegnare quest’ultima qualifica, in base alle competenze, è il datore di lavoro a cui questi risponde per coordinare il servizio di protezione e prevenzione dei rischi.

Con la Legge 215/2021 è stato aggiornato il TUSL che ha introdotto, tra le altre cose, l’obbligo per il datore di lavoro di identificare il preposto, insieme a nuovi poteri e responsabilità di questa figura, ai possibili emolumenti e alla sua formazione oltre che all’obbligo per appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al committente chi è incaricato per la sicurezza.

Tra le figure da non sottovalutare, inoltre, vanno annoverate:

  • Il medico competente che viene nominato dal datore di lavoro. A questi viene demandato il compito della sorveglianza sanitaria, ma anche l’eventuale spiegazione e formazione ai lavoratori sugli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti e dei risultati derivanti;
  • il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) esistente sin dalla normativa del’94 riguardante la norma sulla sicurezza negli ambienti di lavoro. Rappresenta colui che viene eletto dai lavoratori ed è l’anello di congiunzione tra lavoratori ed azienda. Una volta eletto, si deve sottoporre ad adeguata formazione. Il suo compito principale è quello di farsi portavoce dei lavoratori e comunicare al datore di lavoro le problematiche che possono emergere.

Quali sono gli obblighi per garantire gli standard di sicurezza sul lavoro?

Il TUSL detta alcune chiare e semplici regole che vanno seguite per garantire il livello minimo di sicurezza sui luoghi di lavoro. È per questo che viene fatto obbligo di redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR). All’interno di questo documento vengono individuati i possibili rischi, analizzati e valutati per cercare di prevenire le situazioni di pericolo dei lavoratori. Responsabile del DVR è il datore di lavoro.

Il documento in questione deve contenere:

  1. valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto;
  2. criteri adottati per la valutazione;
  3. misure adottate per la prevenzione e protezione dai rischi;
  4. dati dell’azienda;
  5. organigramma del servizio di prevenzione e protezione;
  6. descrizione del ciclo lavorativo;
  7. miglioramenti per la sicurezza sul lavoro.

Il DVR deve essere aggiornato periodicamente, in caso di adozione di nuovi metodi lavorativi o macchinari. In caso di omessa redazione del DVR, il datore potrebbe dover scontare una pena detentiva di 6 mesi o pagare un’ammenda del valore di 6.400 €.

Dopo l’attenta valutazione dei rischi, viene attuato un preciso Piano di prevenzione e protezione avente l’obbligo di eliminare o ridurre le probabilità di incorrere in situazioni di pericolo, facendo leva sulla formazione e informazione.

L’importanza della formazione è stata sottolineata anche dagli interventi governativi in favore di questa. In particolare, l’INAIL ha bandito l’avviso pubblico di finanziamento di interventi formativi e aggiornamenti tematici a contenuto di prevenzione, con l’avviso rintracciabile in Gazzetta Ufficiale al n. 239 del 12 ottobre 2022.

Quali sono i principali rischi nelle strutture sanitarie?

Quando si parla di sicurezza e sanità, non si può fare a meno di tenere in considerazione anche i rischi specifici delle professioni sanitarie. È per questo che risulta importante sottolineare a quali tipi di rischi di va incontro.

  • Rischio biologico per il diretto contatto con i malati, possibili portatori di malattie infettive;
  • Rischio chimico da farmaci dovuto alla preparazione e somministrazione delle terapie;
  • Rischio da mobilitazione manuale di carichi da parte del lavoratore, per cui sarebbe opportuno prevenire le lesioni da pressione;
  • Rischio da aggressione contro gli operatori sanitari da parte dell’utenza;
  • Rischi intrinsechi alla specifica professione sanitaria svolta.

Per ovviare ai rischi imminenti dell’esercizio della professione sanitaria, si è intervenuti con l’elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale, quando, soprattutto in epoca Covid, i medici e i professionisti sanitari erano i più esposti. Questi sono stati riassunti in una tabella che annovera:

  1. Guanti: in caso di contatto con sangue, fluidi corporei, secrezioni, escrezioni, oggetti contaminati, muco, membrane, cute non integra;
  2. Camici: durante procedure e attività di cura in cui gli indumenti e/o la pelle possono essere esposti a sangue, fluidi corporei, secrezioni;
  3. Grembiuli: usati sopra i camici quando c’è il rischio di esposizione a una grande quantità di sangue;
  4. Mascherine, occhiali e visiere: usati durante le attività di cura che possono generare schizzi di sangue, fluidi corporei, secrezioni o escrezioni.
Di: Cristina Saja

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