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La storia infinita dei decreti attuativi della Legge Gelli

03/11/2023

Siamo costretti ancora ad annunciare l’emanazione dei decreti attuativi della Legge 24/2017, dopo lo stop dello scorso anno. Questa sarà la volta buona?

La storia infinita dei decreti attuativi della Legge Gelli

Sono passati ormai più di sei anni dall’emanazione della Legge 24/2017, relativa alle “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, nota come Legge Gelli o Gelli-Bianco. Era l’8 marzo 2017. Dopo quattro mesi dall’entrata in vigore del dispositivo, il governo di allora avrebbe dovuto emanare uno o più decreti attuativi per la Legge Gelli, al fine di definire con precisione i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie nonché quelli relativi ai contratti a copertura dei rischi dei professionisti della salute. Sono passati più di sei anni, dicevamo, e dei famosi decreti ancora non si è visto nulla. Ci troviamo però, oggi, a dover riepilogare nuovamente tutta la vicenda perché – a quanto pare – dovremmo finalmente essere arrivati al traguardo. Almeno stando a quanto ha dichiarato recentemente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo ad un evento promosso da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici). Ma ripartiamo dall’inizio.

 

Cosa prevede la Legge Gelli e i decreti attuativi

 

Uno dei punti centrali della legge del 2017 è quello relativo all’obbligatorietà della copertura assicurativa di responsabilità civile per le strutture sanitarie e sociosanitarie, sia verso tersi sia verso i propri prestatori d’opera. In alternativa, si precisa all’Art.10 del documento di legge, gli stessi rischi possono anche essere coperti da “altre analoghe misure”. La tutela deve coprire anche i danni cagionati a terzi dal personale sanitario afferente alla struttura, con possibilità di esercitare rivalsa da parte dell’ente verso questi ultimi esclusivamente nel “caso di dolo o colpa grave” (comma 1, Art.9). I professionisti della sanità che, di contro, esercitano la libera professione – anche intra moenia – sono tenuti a tutelarsi dai rischi professionali in toto, non essendo coperti per tali rischi da alcuna struttura sanitaria.

Riepilogando e semplificando un po’ le cose: i medici dipendenti debbono tutelarsi esclusivamente per i rischi da colpa grave; i medici liberi professionisti debbono tutelarsi per i rischi professionali tout court.

 

La bozza del Regolamento attuativo del 2022

 

Lo scorso anno il MISE emanò uno schema di Regolamento attuativo per la Legge 24/2017, il quale sembrava destinato a chiudere l’annosa questione. In esso venivano riportati i massimali di copertura assicurativa obbligatori, sia per le strutture sanitarie sia per i medici libero professionisti. Li riportiamo di seguito brevemente per completezza:

 

  • Strutture sanitarie e sociosanitarie:
    • Ambulatori:
      1.000.000 € per sinistro, 3.000.000 € per anno;
    • strutture socio sanitarie semi-residenziali e residenziali, ambulatori protetti e odontoiatrici: 2.000.000 € per sinistro, 6.000.000 € per anno;
    • strutture chirurgiche, ortopediche, anestesiologiche e preposte al parto
      5.000.000 € per sinistro, 15.000.000 € per anno.

 

  • Medici libero professionisti:
    • attività non chirurgica, ortopedica, anestesiologica o relativa al parto:
      1.000.000 € per sinistro, 3.000.000 € per anno;
    • attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e relativa al parto:
      2.000.000 € per sinistro, 6.000.000 € per anno.

 

Oltre a ciò, sottolineiamo altri due aspetti presenti nello schema, che sono stati in seguito oggetto di una attenta riflessione da parte del Consiglio di Stato e dei vari stakeholders, tanto da bloccare l’emanazione del Regolamento attuativo sino ad oggi. Ci riferiamo cioè al meccanismo del bonus-malus e alla questione relativa al recesso dell’assicuratore.

 

Il meccanismo del bonus-malus

 

Secondo quanto previsto dallo schema di Regolamento, le compagnie assicurative possono variare il premio di polizza anno dopo anno, sulla base del verificarsi o meno di sinistri durante il periodo contrattuale. Il meccanismo risulta sostanzialmente analogo a quello oggi adottato sulle polizze RCA.

 

Il recesso dell’assicuratore

 

Lo schema presenta inoltre un meccanismo di recesso, da parte dell’assicuratore, considerato estremamente rigido. Sostanzialmente la compagnia non ha reale possibilità di recedere dal contratto né durante la normale vigenza dello stesso né in fase di ultrattività, a meno che non vi sia, da parte dell’assicurato, una condotta reiterata di colpa grave, accertata con sentenza definitiva.

 

Il via libera all’emanazione dei decreti attuativi è stata finalmente concessa dal Consiglio di Stato lo scorso aprile e, pochi giorni fa, come detto, c’è stato l’annuncio del varo degli stessi da parte del Ministro Urso. Nell’attesa che la volontà espressa dal governo si concretizzi, riteniamo opportuno provvedere, da parte dei professionisti che non l’avessero ancora fatto, ad eseguire un vero e proprio check up di controllo sui propri contratti di responsabilità civile professionale, magari con l’ausilio di una “expertise” qualificata, come quelle che può fornire SanitAssicura.

 

Riccardo Cantini, intermediario assicurativo