È ormai risaputo che la sicurezza delle cure va riservata anche ai medici che esercitano ogni giorno la professione, garantendo la loro prestazione sulla base della loro competenza, della loro esperienza e della lungimiranza che li contraddistingue. Metodi sperimentali infallibili, però, hanno regole precise da seguire per poter affrontare l’imprevisto e l’imprevedibile che è sempre dietro l’angolo.
Quando si parla di tutela, quindi, si deve intendere anche la tutela legale per i medici.
Purtroppo, però, il quarto del massimale non copre le spese legali in ogni caso, ma interviene esclusivamente per la gestione dei procedimenti di natura civile e con il coinvolgimento dei legali scelti dalla compagnia assicurativa di riferimento. Per i procedimenti di natura penale è necessario aver sottoscritto una polizza di tutela legale che dia anche la possibilità di scegliere un legale di fiducia. Nella maggior parte dei casi, la copertura assicurativa riesce a coprire:
Che cos’è il quarto del massimale?
Il “quarto del massimale” è una condizione prevista dalla legge che obbliga la Compagnia Assicurativa a farsi carico delle spese legali fino al 25% del massimale assicurato, come previsto dal Codice Civile.Ai sensi dell’art. 1917 (comma 3) del Codice Civile: “le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata.”
Purtroppo, però, il quarto del massimale non copre le spese legali in ogni caso, ma interviene esclusivamente per la gestione dei procedimenti di natura civile e con il coinvolgimento dei legali scelti dalla compagnia assicurativa di riferimento. Per i procedimenti di natura penale è necessario aver sottoscritto una polizza di tutela legale che dia anche la possibilità di scegliere un legale di fiducia. Nella maggior parte dei casi, la copertura assicurativa riesce a coprire:
- spese per il legale incaricato
- spese stragiudiziali
- contributo unificato
- spese peritali
- spese per la mediazione
- spese per la registrazione degli atti giudiziali
Le novità in tema di tutela legale e polizza assicurativa
Con la sentenza n.29926/2022, la Cassazione fa il punto su una questione relativa al rapporto fra assicurato e assicuratore.
Secondo quanto riportato dalla suprema corte, l’unico limite per l’assicuratore, riguardo alle spese di soccombenza, è il massimale di polizza.
In relazione al rapporto tra l’assicurazione medici e le spese di lite, i giudici di merito avevano sostanzialmente deciso di ripartire proporzionalmente le spese di lite tra assicurato e assicuratore. Questo è quanto avvenuto a seguito della violazione dell’obbligo della correttezza e della buonafede da parte di un medico, avvalendosi questi di un avvocato proprio e rifiutando così la difesa legale della compagnia. Inoltre, la causa tra il medico e la paziente non riguardava esclusivamente il danno coperto dall’assicurazione. In particolare, oggetto di azione legale era stata anche la restituzione delle somme versate a titolo di compenso per le prestazioni professionali. Secondo la Corte d’Appello, però, tutto ciò avrebbe reso solo parzialmente operante l’art.1917 comma 3 del Codice Civile. E a tal proposito, la Cassazione ha sottolineato che “”. Ciò che è rilevante quindi, ai fini della copertura delle spese di lite, è il semplice fatto che vi sia un processo nato da un fatto assicurativo a prescindere dall’aderire o meno, da parte dell’assicuratore e alle ragioni dell’assicurato. Dunque, ciò che è importante è la sottoscrizione della polizza assicurativa che deve contenere una buona soluzione riguardante la responsabilità civile combinata alla tutela legale. Leggi anche: Massimali Assicurazioni professionali: cosa sapere Assicurazione professionale: cosa sono retroattività e pregressa Cosa copre l'assicurazione professionale per medici ospedalieri?