Livelli essenziali delle prestazioni (LEP): cosa sono?
Tuttavia, per ottenere le autonomie desiderate le Regioni dovranno rispettare i cosiddetti LEP, ovvero i Livelli essenziali delle prestazioni, che indicano la soglia costituzionalmente necessaria e rappresentano il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale.
I LEP saranno determinati in questi ambiti:
a) organizzazione della giustizia di pace;
b) norme generali sull’istruzione;
c) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
d) tutela e sicurezza del lavoro;
e) istruzione;
f) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
g) tutela della salute;
h) alimentazione;
i) ordinamento sportivo;
l) governo del territorio;
m) porti e aeroporti civili;
n) grandi reti di trasporto e di navigazione;
o) ordinamento della comunicazione;
p) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
q) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.
Delega al Governo sulle modalità di determinazione dei LEP
A sancire le modalità di determinazione dei LEP è l’articolo 3 della legge, in cui si prevede una delega al Governo. In questo si stabiliscono, infatti, alcuni passaggi procedurali per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei relativi costi e fabbisogni standard ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma della Costituzione in materia di autonomia differenziata. Si prevede, in particolare, la trasmissione di ciascuno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la determinazione dei LEP alle Camere, per l’espressione del parere entro quarantacinque giorni.
Quanta strada ancora c’è da fare
Toccherà ad una squadra di ministri competenti presso il ministero degli Affari regionali, guidata da Roberto Calderoli - il ministro leghista padre di questa riforma - fare una ricognizione complessiva sulle materie e i criteri di attuazione dei LEP, da garantire in tutto il Paese. Intanto, saranno necessari uno o più decreti legislativi per determinare sia i livelli che i costi dei LEP. Per farlo, il Governo ha a disposizione due anni, mentre Stato e Regioni hanno cinque mesi di tempo per trovare l’accordo e le intese, eventualmente stabilite, potranno avere una durata massima di 10 anni. Gli accordi possono essere rinnovati, ma anche disdetti, previo un preavviso di un anno. Infine, il Governo potrà sostituirsi alle Regioni qualora gli enti interessati non rispettino trattati internazionali, normative comunitarie o mettano in pericolo la sicurezza pubblica.