Qualora si voglia prendere in affitto un immobile per stabilire la propria attività professionale, si deve ricorrere a un modello di contratto di locazione per uso diverso dall’abitazione. In tal caso, il contratto di locazione non avrà durata 4 anni e rinnovabile per altri 4 come accade per l’uso abitativo, ma il contratto di locazione sarà valido per 6 anni e rinnovabile per altri 6 automaticamente, in mancanza di disdetta da parte del locatore che deve avvenire almeno un anno prima della scadenza motivando la richiesta di rilascio per sé o per i propri familiari e indicando l’uso a cui deve destinare l’immobile.
Caratteristiche del documento
Il documento deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità e deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate e deve contenere l’indicazione dell’uso diverso e preferibilmente specifico per cui verrà utilizzato.
Qualora l’immobile serva per un’attività con contratto diretto con il pubblico, ad esempio studio medico privato, al momento del rilascio richiesto dal locatore, quest’ultimo deve pagare 24 mensilità al conduttore come indennità di finita locazione o di avviamento.
Contenuto del documento
Il contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo deve essere redatto necessariamente in forma scritta, deve contenere:
- identità delle parti;
- identificazione e dati catastali inerenti all’immobile in questione;
- durata del contratto di 6 anni;
- finalità del contratto, ove deve essere specificato l’uso medico dell’immobile;
- indicazione del canone locatizio;
- importo caparra;
- specificare se eventualmente è arredato e trascrivere l’inventario;
- sottoscrizione delle parti.
Modalità e termini
Il contratto avrà durata 6 anni, rinnovabile automaticamente per uguale periodo con aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT dopo i primi due anni, pari al 75% delle variazioni in aumento dell’indice ISTAT per famiglie di operai e impiegati. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione, il contratto di locazione dovrà essere registrato all’Agenzia delle Entrate con comunicazione anche all’ufficio competente della Polizia di Stato.
Riferimenti normativi
- legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modifiche e aggiornamento.
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