Ddl Semplificazioni: cosa prevede per la Sanità

Il Consiglio dei Ministri ha da poco licenziato il disegno di legge sulle Semplificazioni, che introduce varie novità in materia sanitaria: nuove assunzioni nel settore per il Giubileo 2025, telemedicina e farmacia dei servizi, cosa ci aspetta nel prossimo futuro.

Sommario

  1. Le semplificazioni in materia di telecertificazioni
  2. Le semplificazioni per il potenziamento dei controlli sanitari in entrata in occasione del Giubileo 2025
  3. Le semplificazioni per l'erogazione dei servizi in farmacia

Il Consiglio dei Ministri, nel corso della seduta dello scorso 26 marzo, ha approvato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, il disegno di legge che introduce disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese: si tratta del cosiddetto disegno di legge (DDL) Semplificazioni

La proposta di legge contiene svariate novità in materia sanitaria; prima di entrare in vigore, però, il DDL dovrà approdare in Parlamento per il proseguimento dell'iter legislativo, ed essere esaminato e approvato nello stesso testo da entrambe le Camere. 

Le semplificazioni in materia di telecertificazioni

Il Ddl Semplificazioni introduce delle specifiche sulla modalità di ricorso alla telecertificazione. Una metodologia finalizzata ad alleggerire i medici di medicina generale nella redazione di certificazioni di malattia, possibili anche tramite valutazione indiretta del medico con televisita o teleconsulto a distanza. SI prevede che i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione dovranno essere stabiliti su proposta del Ministro della Salute, con accordo da raggiungere in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome.

Il Ddl propone inoltre di modificare il l'art. 55 quinquies del decreto legislativo n. 165/2001, introducendo la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo e del licenziamento per giusta causa o decadenza dalla convenzione – in caso di dipendente di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il SSN – per il medico che rilasci certificazioni che attestino dati clinici non direttamente o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina, constatati, né oggettivamente documentati.

Le semplificazioni per il potenziamento dei controlli sanitari in entrata in occasione del Giubileo 2025

Il DDL Semplificazioni, in vista dell'appuntamento del Giubileo 2025, prevede la possibilità per il Ministro della Salute di potenziare l'attività di vigilanza, controllo igienico-sanitario e profilassi presso i principali porti e aeroporti italiani, conferendogli la possibilità di assumere, con contratto a tempo determinato, delle seguenti figure professionali:

  • dirigenti sanitari medici,
  • dirigenti sanitari veterinari,
  • personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione.

Ai fini dell'assunzione è necessario che le figure da assumere abbiano prestato servizio continuativo presso il Ministero fino al 31 dicembre 2023 per almeno quindici mesi, il rapporto di lavoro a tempo determinato non potrà superare il limite massimo dei tre anni di durata; nei prossimi mesi Consulcesi monitorerà la Gazzetta Ufficiale e il sito del Ministero della Salute per tenervi costantemente aggiornati sui futuri bandi sanitari in vista del Giubileo 2025.

Le semplificazioni per l'erogazione dei servizi in farmacia

Le farmacie, secondo le novità apportate dal DDL Semplificazioni al d.lgs. 3 ottobre 2009 n. 153, si trasformeranno in farmacie dei servizi, con obbligo apporre presso i locali, oltre alla croce verde, un'insegna recante la denominazione FARMACIA DEI SERVIZI con indicazione dei soggetti titolari della farmacia.

Tra in nuovi servizi che, secondo il DDL Semplificazioni, le farmacie potranno erogare, rientrano:

  • la distribuzione, per conto delle strutture sanitarie, farmaci e dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale,
  • l'effettuazione dei servizi di telemedicina, nei limiti delle competenze professionali del farmacista,
  • la scelta del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale.

Presso le farmacie sarà inoltre disponibile il servizio di somministrazione di vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni, nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa. La somministrazione potrà avvenire solo da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità. Questo tipo di servizio potrà essere erogato anche in locali o strutture esterne alla farmacia, purché compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa.

Oltre a ciò, il DDL Semplificazioni introduce la possibilità di effettuare in farmacia test diagnostici per il contrasto all'antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, ai fini dell'appropriatezza prescrittiva.

I servizi potranno essere erogati anche in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia principale, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente, che verificherà i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, la loro collocazione nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e a distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza delle altre farmacie. Per la misurazione della distanza, si procederà alla verifica della via pedonale più breve tra soglia e soglia. In ogni caso, nei locali “esterni” alla farmacia è comunque vietato dispensare o vendere farmaci o altri prodotti, nonché fornire il servizio di ritiro delle prescrizioni mediche.

Le farmacie, anche se di proprietà di soggetti diversi, potranno decidere di erogare i nuovi servizi in comune, in locali separati, stipulando tra loro un contratto di rete, previa autorizzazione da parte dell'amministrazione sanitaria.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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