Disponibilità dello psichiatra in ferie: come regolarsi con i pazienti a rischio ed evitare ripercussioni

Lo psichiatra, specialmente se libero professionista, deve conciliare il fisiologico bisogno di ferie e riposo con la necessità di garantire la continuità assistenziale. In questo articolo qualche consiglio pratico sulla gestione per gli psichiatri.

Sommario

  1. Il diritto alle ferie per il dipendente pubblico e privato
  2. Lo psichiatra in vacanza: il codice deontologico
  3. Suggerimenti pratici per lo psichiatra in ferie
  4. Sostituzione in studio: cosa non dimenticare

Dopo la pandemia l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riscontrato un incremento delle diagnosi di malattie mentali pari al 30%: i medici del settore ritengono che, nel breve periodo, i disturbi mentali potrebbero superare quelli vascolari.

In effetti la maggior parte degli italiani, almeno una volta nella vita, ha avuto a che fare con uno psichiatra per problemi mentali più o meno gravi, che vanno dalla depressione all’ansia, sia nell’adulto che nel bambino: il percorso di cura delle patologie mentali, oltre che farmacologico, è anche e soprattutto terapeutico, costituito da incontri periodici con lo psichiatra.

La periodicità, però, nel corso dell’anno può andare a scontrarsi con un ostacolo: le ferie.

Il diritto alle ferie per il dipendente pubblico e privato

Tutti i lavoratori, ai sensi dell’art. 2109 del codice civile, hanno diritto a un giorno di riposo settimanale, di regola coincidente con la domenica, ma anche a un periodo annuale di ferie retribuito,possibilmente continuativo nel tempo: non sono esenti da questo diritto neanche gli psichiatri, almeno quelli che esercitano la professione come lavoratori dipendenti.

Lo psichiatra che lavori alle dipendenze di una clinica privata o di un ospedale pubblico, in virtù del codice civile e della vigente contrattazione collettiva, ha diritto a godere del proprio periodo di riposo annuale retribuito e non può rinunciarvi. Solitamente il periodo di ferie è di 30 giorni per il privato, di 28 o 32 giorni per il dipendente pubblico, sulla base dell’articolazione dell’orario settimanale (su cinque o sei giorni alla settimana); il dipendente, su richiesta, ha diritto ad almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo estivo compreso tra il 1 giugno e il 30 settembre di ciascun anno. Pertanto, lo psichiatra che eserciti la professione in regime di dipendenza potrà assentarsi dal reparto o dalla clinica con tranquillità, perché nell’organizzazione della turnazione feriale sa che ci sarà qualcuno di competente a sostituirlo, senza che sia lui a doversene preoccupare.

Per il libero professionista, la situazione è diversa: la natura autonoma, non subordinata, della professione non prevede il diritto alle ferie. Lo psichiatra libero professionista, perciò, in virtù della propria autonomia e libertà, deve conciliare la fisiologica necessità di riposo durante l’anno con la rilevanza di interesse pubblico svolta e con l’assenza, allo stato, di una normativa che lo tuteli in caso di sua assenza dallo studio per qualche giorno di riposo.

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Lo psichiatra in vacanza: il codice deontologico

Tutti, anche se esercitiamo una libera professione, abbiamo la fisiologica necessità di staccare la spina, anche per solo pochi giorni durante l’anno, per ricaricarci, recuperare le energie e affrontare un nuovo anno di lavoro al meglio.

Il medico, e in particolare lo psichiatra, ne hanno maggiormente bisogno, perché su di loro grava la responsabilità un bene preziosissimo: la salute dei loro pazienti.

Per lo psichiatra libero professionista, in assenza di normativa ad hoc, l’unico criterio da seguire per l’organizzazione delle ferie è quello di affidarsi al codice deontologico e al buon senso.

Lo psichiatra, in quanto medico, ha il dovere di tutelare la vita, la salute fisica e psichica dell’uomo e il sollievo dalla sofferenza, senza discriminazioni di alcun genere, in tempo di pace e di guerra e in qualunque condizione istituzionale o sociale in cui operi, a garanzia del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione.

Lo psichiatra, così come qualunque medico, ai sensi dell’art. 7 del Codice deontologico, non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza al paziente e deve attivarsi tempestivamente per assicurargli ogni specifica e adeguata assistenza.

Lo psichiatra, inoltre, ha il dovere di garantire al cittadino la continuità delle cure; in caso di sua indisponibilità, di suo impedimento o del venir meno del rapporto fiduciario ha il dovere di assicurare la propria sostituzione, informando il paziente e affidandolo, se richiesto, a dei colleghi di adeguata competenza. Tuttavia, il medico che presti soccorso d’urgenza a un malato curato da un altro collega o che assista temporaneamente un paziente in assenza del medico curante “titolare” non può pretendere che gli venga affidata la continuazione delle cure.

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Suggerimenti pratici per lo psichiatra in ferie

Alla luce di quanto sopra, come fa uno psichiatra che esercita la libera professione a staccare durante l’anno e godersi un periodo di meritato riposo, senza incorrere nella violazione del codice deontologico? È sufficiente un po’ di organizzazione.

Anzitutto, è opportuno identificare i pazienti a rischio, in modo da cercare di organizzare le ferie senza intaccare la continuità assistenziale degli incontri con lo psichiatra: tra i pazienti a rischio, ad esempio, annoveriamo i soggetti che hanno manifestato tendenze suicide, quelli che presentano una grave instabilità emotiva e quelli con disturbi psicotici attivi, come schizofrenia o disturbi deliranti.

Per tutelare questi pazienti particolarmente vulnerabili, il suggerimento è quello di organizzare il calendario delle ferie senza intaccare minimamente la loro periodica routine con lo psichiatra, garantendo anche l’apertura di un canale telefonico (o di messaggistica istantanea) per le effettive urgenze, con non più di una chiamata/contatto al giorno.

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Sostituzione in studio: cosa non dimenticare

Un ulteriore suggerimento può essere quello di garantire in studio, proprio per la gestione delle emergenze, la presenza di uno psichiatra sostituto: in questo caso, i pazienti hanno diritto ad essere informati preventivamente dell’assenza del medico e della possibilità di rivolgersi al sostituto. L’informativa può essere garantita mediante comunicazione personalizzata – ad esempio via e-mail – oppure tramite affissione di avviso nella sala d’aspetto dello studio.

Lo psichiatra che sostituisce il collega in studio durante il periodo delle ferie ha la facoltà di utilizzare il suo schedario dei pazienti, previa acquisizione del consenso del paziente: l’Autorità Garante della Privacy, in tal senso, richiede che il paziente esprima un apposito consenso autorizzando al trattamento dei dati personali sia il medico di sua fiducia che i suoi sostituti.

Prima di assentarsi per vacanza lo psichiatra libero professionista avrà cura di predisporre in anticipo un piano di rientro dalle ferie, per riprendere immediatamente il controllo dei pazienti, mediante la programmazione di appuntamenti programmati per i pazienti a rischio già nei primi giorni dopo il rientro, ritagliandosi, al ritorno, del tempo per valutare e rivedere con attenzione eventuali eventi critici che si possano essere verificati durante la sua assenza, da valutare insieme al medico sostituto, al paziente e ai suoi familiari.

Il libero professionista non va in ferie, tutt’al più va in vacanza o si prende qualche giorno di riposo: con un po’ di organizzazione, lo psichiatra può farlo senza incorrere in violazione dei propri doveri deontologici e con il minimo impatto verso i suoi pazienti.

Di: Manuela Calautti, avvocato

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