Il fascicolo sanitario elettronico: a che punto siamo?

L’art. 12 del D.L. n. 179/2012 ha istituito il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), definito come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale.

Il FSE viene istituito da regioni e provincie autonome per garantire al cittadino un servizio sanitario più efficacie ed efficiente, attraverso la possibilità per il paziente di condividere con i sanitari presenti su tutto il territorio nazionale i documenti in esso contenuti, per rispondere alle seguenti finalità:

  1. Diagnosi, cura e riabilitazione, prevenzione, profilassi internazionale,
  2. Studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico,
  3. Programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria.

Al fine di favorire la qualità, il monitoraggio, l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito, all’interno del FSE, il dossier farmaceutico, che deve essere aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione del farmaco.

Il FSE è alimentato con gli eventi clinici, presenti e passati, del paziente.

L’accesso al FSE è riservato

  • All’assistito, che può consultare in qualunque momento i suoi documenti sanitari, clinici e amministrativi (ad esempio le ricette);
  • Agli esercenti la professione sanitaria (pubblici e privati), previo consenso dell’assistito, per finalità di cura e ricerca;
  • Alle Regioni e al Ministero della Salute per finalità di governo e ricerca.
  • Purtroppo, trattandosi di competenze delegate alle Regioni, il FSE non è implementato in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Accedendo, infatti, al portale fascicolosanitario.gov.it, nella sezione dedicata ai fascicoli regionali, è possibile fare un raffronto tra Regioni più o meno virtuose.

    Accedendo, ad esempio, al FSE Calabria, vediamo una Home Page di facciata priva di collegamenti alle sezioni dedicate al cittadino e al sanitario per implementare il FSE.

    Se invece, ci spostiamo in una regione come il Veneto, entriamo in Sanità km zero Fascicolo, con possibilità per il cittadino di accesso tramite SPID o Carta di identità elettronica.

    Agid (Agenzia per l’Italia Digitale), nel sistema di monitoraggio, in materia di FSE eroga i seguenti numeri:

    • 21 Regioni attive,
    • 4 Regioni in regime di sussidiarietà (Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia),
    • 417.384.906 referti digitalizzati,
    • 57.663.021 FSE attivi.

    Questi dati, però, non sono propriamente corrispondenti al vero, per come è emerso dalle Linee Guida per avviare l’utilizzo dei fondi PNRR, di cui si parlerà in seguito.

    Il nucleo minimo dei documenti da inserire nel FSE prima del PNRR

    Il contenuto minimo di dati e documenti da inserire nei Documenti Clinici contenuti nel FSE, secondo il DPCM 178/2015, è rappresentato da:

    - dati identificativi e amministrativi sanitari del paziente,

    - referti (di specialistica ambulatoriale, laboratorio, radiologia, anatomia patologica),

    - verbali di pronto soccorso,

    - lettere di dimissione da ricovero ospedaliero,

    - consenso e diniego alla donazione di organi e tessuti,

    - profilo sanitario sintetico redatto dal MMG o dal PLS, da utilizzare soprattutto in situazioni emergenziali,

    - dossier farmaceutico, aggiornato a cura della farmacia, al fine di monitorare l’appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l’aderenza alle terapie da parte del paziente.

    Di: Redazione Consulcesi Club

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