Chirurgia estetica e giovanissimi: come gestire il consenso

Il trend del momento, tra i più giovani, è la chirurgia estetica: come gestire le richieste dei più giovani, a chi chiedere il consenso al trattamento sanitario, come comportarsi nel caso in cui sorgano dei conflitti. In questa guida qualche utile informazione su come il chirurgo estetico può gestire il consenso dei pazienti minorenni.

Sommario

  1. 1. I giovani e la chirurgia estetica
  2. 2. Interventi estetici sui giovanissimi: il Codice Deontologico medico
  3. 3. Il consenso informato
  4. 4. Pazienti minorenni e consenso informato
  5. 5. Il particolare caso delle protesi mammarie
  6. 6. Chirurgia plastica minorile e responsabilità professionale

1. I giovani e la chirurgia estetica

Viviamo in un’epoca in cui apparire è più importante che essere: i social network ci propinano quotidianamente immagini palesemente filtrate di uomini e donne bellissimi, senza alcun difetto, perfetti nella loro vita finta e patinata, costruita ad hoc per il pubblico dei social, ingordo di storie, like e commenti.

Questo bombardamento quotidiano di immagini che ritraggono uomini e donne esteticamente perfetti – secondo canoni spesso innaturali – influenza in maniera importante gli individui più fragili sotto il profilo psicologico: la persona insicura o insoddisfatta – spesso immotivatamente – del proprio corpo subiscono il fascino dell’immagine perfetta, e decidono di rivolgersi al chirurgo estetico per migliorare il proprio aspetto fisico.

Naturalmente, nessuno sostiene che voler essere belli e attraenti sia una colpa, ma è sempre bene che i ritocchi siano sapientemente dosati e che contribuiscano attivamente a perseguire il principio base di ogni chirurgo estetico, che è il benessere del paziente, senza esagerazioni.

Il culto della bellezza da perseguire a ogni costo e con l’aiuto del chirurgo si sta diffondendo sempre più tra i giovani pazienti: secondo i dati forniti dal presidente di Sicpre, la più antica Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva-Rigenerativa ed Estetica iscritta alle società scientifiche del Ministero della Salute, il fenomeno dei giovanissimi che chiedono ai genitori di andare dal chirurgo estetico per dei ritocchi è in costante aumento, nonostante si tratti – spesso e volentieri – di potenziali pazienti che non hanno alcun bisogno di un’iniezione di botulino o acido ialuronico piuttosto che di una mastoplastica additiva, di una blefaroplastica o di una addominoplastica.

Nei casi in cui la richiesta di intervento è solo un vezzo del minorenne, che vuole assomigliare all’influencer di turno, il chirurgo plastico serio dovrebbe negare categoricamente l’intervento al potenziale paziente, che non manifesta alcun disagio profondo legato, ad esempio, al nasino che non è perfettamente all’insù o al seno poco prosperoso.

Differente è la questione relativa a pazienti minorenni che manifestano, invece, problemi da cui derivano gravi disagi psicologici, come ad esempio le orecchie a sventola, i difetti relativi alla conformazione del naso da cui può derivare una difficoltà respiratoria, gli interventi chirurgici necessari per risanare i devastanti effetti estetici che possono derivare da un duro percorso oncologico.

Il chirurgo estetico, quando si trova davanti un paziente minorenne, come deve comportarsi? Deve essere ben formato sulla normativa da applicare e sapere come gestire il consenso, per evitare di incorrere in grosse responsabilità.

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Consenso informato e chirurgia estetica per i minori: scarica la guida per conoscere normative, responsabilità e procedure da seguire

2. Interventi estetici sui giovanissimi: il Codice Deontologico medico

Secondo quanto previsto dall’art. 30 del Codice Deontologico, il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente.

I procedimenti diagnostici ovvero i trattamenti terapeutici che possano comportare grave rischio per l'incolumità della persona possono essere intrapresi solo in caso di estrema necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.

In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona.

Come principio deontologico di base, perciò, il medico non deve intraprendere alcuna attività diagnostica e/o terapeutica senza aver previamente acquisito dal proprio paziente il consenso informato, che deve essere espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge nonché nei casi in cui si renda opportuna una inequivoca manifestazione della volontà del paziente in virtù delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche da erogare, ovvero per le possibili conseguenze che queste potrebbero avere sull’integrità fisica del paziente.

Nell’ipotesi in cui il paziente sia un soggetto minorenne, il consenso per l’intervento diagnostico e terapeutico, oltre che per il trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale, cioè uno dei genitori, ovvero un tutore legale. Se il trattamento medico è necessario e indifferibile e il rappresentante legale del minore si oppone, il medico è tenuto, in virtù dell’art. 33 del Codice Deontologico, ad informare l’autorità giudiziaria.

Il medico è deontologicamente obbligato a dare informazioni al paziente minorenne nonché a tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del legale rappresentante.

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3. Il consenso informato

Il diritto alla salute è un diritto tutelato dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, insieme al diritto alla vita, alla dignità e all’autodeterminazione della persona. Al fine di perseguire la tutela di tali diritti, è stata emanata la legge n. 219/2017, che contiene la disciplina del consenso informato.

In generale, ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Secondo la normativa il consenso informato deve essere acquisito nei modi e con gli strumenti che siano più consoni alle condizioni del paziente, ma va documentato in forma scritta oppure attraverso videoregistrazioni, e deve essere inserito sia nella cartella clinica che nel fascicolo sanitario elettronico.

Se un paziente decide di rifiutare o di rinunciare a un trattamento sanitario, il medico è obbligato a rispettare la volontà del paziente e ciò lo esenta, per legge, da qualunque responsabilità, sia civile che penale.

Il paziente, inoltre, non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali, ed a fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali di alcun tipo.

4. Pazienti minorenni e consenso informato

Il paziente minorenne ha comunque diritto a valorizzare le proprie capacità di comprensione e decisione, e deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla sua salute in modo consono alle sue capacità, in modo di essere messo nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

Nel caso di un paziente minorenne, il consenso informato a un trattamento sanitario è espresso o rifiutato dai genitori, quali esercenti la cosiddetta responsabilità genitoriale, oppure da un tutore (in caso di assenza dei genitori); deve comunque essere tenuto conto, nell’espressione del consenso, della volontà del paziente minorenne, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, con l’unico scopo di perseguire la tutela della salute psicofisica e della vita del minore, nel pieno rispetto della sua dignità.

Nella pratica, la gestione del consenso informato del minorenne (di solito adolescente) che decide di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica, è molto delicato ed eterogenea, variabile in base al singolo caso.

Il medico dovrà utilizzare un linguaggio facilmente comprensibile dal giovane paziente e dovrà spiegargli passo dopo passo ogni aspetto legato all’opportunità o meno di eseguire quel determinato intervento estetico, a tutto ciò che accade prima, dopo e durante l’intervento, alle possibili alternative all’esecuzione di quella determinata pratica di chirurgia estetica, ai rischi legati all’intervento.

Nell’ipotesi, ad esempio, del minorenne con le orecchie a sventola, il chirurgo dovrà essere estremamente abile nel raccogliere le esigenze psicologiche del ragazzino/a e valutare, al fine di raccogliere l’eventuale consenso o dissenso, tutti gli aspetti pratici legati a quel determinato difetto da correggere:

-             Importanza ed evidenza del difetto,

-             Sofferenza psicologica derivante dalle orecchie a sventola,

-             Rischi dell’intervento in base all’età,

-             Valutazione del rapporto costi/benefici.

Se, dopo tale valutazione, il piccolo paziente e i suoi genitori esprimono il consenso e il medico ritiene, in scienza e coscienza, che l’intervento di rimozione delle orecchie a sventola possa portare più benefici che rischi per il giovane paziente, potrà procedere a raccogliere il consenso e a eliminare l’odioso difetto.

Se, invece, dopo tale valutazione sorga un conflitto tra la volontà del paziente, la valutazione dei genitori e quella del medico, la situazione diventa più complicata: sarà il professionista sanitario, in questo caso, a dover valutare esclusivamente il benessere del proprio paziente, e se ritiene che quel determinato intervento di rimozione delle orecchie a sventola sia di vitale importanza per un giovane paziente che – ad esempio – manifesti dei grossi disagi psichici e un accenno di depressione, riscontrata la riluttanza dei genitori ad eseguire l’intervento, il medico avrà l’onere (giuridico e deontologico) di rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere di tutelare il proprio paziente.

L’esempio relativo alle orecchie a sventola è solo uno dei tanti casi che possono presentarsi nella pratica della chirurgia estetica: in studio, infatti, può presentarsi qualunque scenario, dal piccolo paziente che voglia modificare il proprio naso e i propri occhi alla ragazzina con un seno eccessivamente prosperoso che chieda di ridurne le dimensioni (il caso della macromastia). Il chirurgo, facendo sapiente applicazione delle proprie conoscenze scientifiche e dei principi generali sulla gestione del consenso, dovrà gestire, caso per caso, ogni singolo paziente, avendo sempre cura di sconsigliare gli interventi palesemente inutili.

5. Il particolare caso delle protesi mammarie

Il Ministero della Salute, con circolare del 5 giugno 2024, è dovuto intervenire per fornire ai medici e alle cliniche indicazioni per la registrazione degli interventi di impianto o rimozione di una protesi mammaria nei registri regionali/provinciali da parte degli operatori sanitari e chiarimenti sui requisiti per l’applicazione delle protesi mammarie.

L’intervento si è reso necessario in virtù delle numerose richieste informative pervenute dai professionisti della chirurgia estetica relativi alle modalità operative di alimentazione del registro degli impianti di protesi mammaria che sui requisiti professionali richiesti per l’impianto e/o la rimozione delle stesse, a fini ricostruttivi e/o estetici.

La circolare ministeriale dedica uno specifico paragrafo alla questione inerente i limiti di età per l’impianto di protesi mammarie a fini estetici, specificando che tale tipo di intervento è consentito soltanto su coloro che abbiano compiuto la maggiore età. Tuttavia, tale limite non si applica nei casi di gravi malformazioni congenite certificate da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o da una struttura sanitaria pubblica.

L'inosservanza del requisito della maggiore età per gli interventi di impianto di protesi mammarie è punita in maniera molto severa, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 20.000 euro a carico degli operatori sanitari che provvedono all'esecuzione dell'impianto, nonché con la sospensione dalla professione per tre mesi.

6. Chirurgia plastica minorile e responsabilità professionale

I giudici italiani discutono spesso sulla natura della responsabilità del chirurgo estetico, poiché la sua attività è peculiare, rivolta a eliminare o migliorare delle imperfezioni o degli inestetismi in una persona che – solitamente – è sana.

I tecnici del diritto dibattono da tempo sulla natura dell’obbligazione del chirurgo estetico, distinguendo tra:

-             Obbligazione di mezzi, con cui il chirurgo estetico abbia l’onere di svolgere la sua prestazione in maniera perita (cioè con competenza e perizia), e ciò indipendentemente dal risultato atteso dal suo paziente,

-             Obbligazione di risultato, con cui il chirurgo estetico debba perseguire quel determinato risultato estetico che il suo paziente si è prefissato.

La giurisprudenza prevalente qualifica, a livello civilistico, la responsabilità del chirurgo estetico come un’obbligazione di risultato, proprio in virtù della particolare natura e finalità della chirurgia estetica (non curativa), rivolta all’eliminazione di inestetismi e/o difetti fisici.

Pertanto, se un piccolo paziente, all’esito dell’intervento di chirurgia plastica, non raggiunga il risultato prefisso, potrà citare in giudizio (tramite gli esercenti la responsabilità genitoriale) il chirurgo plastico per chiedergli il risarcimento del danno.

Il consenso informato, nella medicina estetica – e ancor più in quella rivolta ai minorenni – assume una rilevanza particolare, perché la corretta informazione per iscritto al paziente è idonea a esonerare il chirurgo da qualunque responsabilità derivante dal mancato raggiungimento del risultato estetico sperato.

Le informazioni fornite al piccolo paziente e ai suoi genitori/tutori, perciò, dovranno essere esaustive, dettagliate, chiare e comprensibili, e riguardare la natura e le modalità dell’intervento, i possibili rischi, le conseguenze delle cure, ma soprattutto le concrete e realistiche possibilità di riuscita o di fallimento del trattamento estetico richiesto, anche e soprattutto in relazione alle aspettative della persona. Solo così operando il chirurgo estetico potrà andare esente da eventuali richieste risarcitorie per il mancato raggiungimento del risultato sperato dal suo piccolo paziente.

 

Di: Manuela Calautti, avvocato

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