Contributo a cura di Luigi Pais dei Mori
Infermiere dal 1997 e libero professionista dal 2002. Docente di responsabilità professionale sanitaria al corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell’Università di Verona e di metodologia peritale infermieristica al Master in Infermieristica Legale, Forense e delle Assicurazioni dell’Università di Bologna. Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Belluno dal 2011, è Consigliere del Comitato Centrale della FNOPI dal 2021.
Luigi Pais dei Mori è responsabile scientifico del corso di formazione ECM “Responsabilità professionale infermieristica contemporanea“, presente sulla piattaforma Consulcesi Club
Tribunale di Pavia, 1930: “Non risponde di lesioni colpose una infermiera, la quale nell’eseguire, legalmente autorizzata, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un’infermiera non è tenuta a conoscere l’anatomia topografica”; il danno non può essere imputato all’Infermiera, essendo il Medico il titolare di qualunque atto sanitario.
Tribunale di Bolzano, 1980: “Il medico è responsabile dell’organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e verifica sull’operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l’infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte”.;
(Tribunale di Bolzano, Sentenza 3 marzo 1980, in Rivista italiana di medicina legale, 605, 1983) la responsabilità, anche in vigilando, rimane nelle mani del medico, esattamente come 50 anni prima.
Con la legge 42/1999, termina l’ausiliarietà della Professione Infermieristica: “Gli operatori sanitari sono tutti, ex lege, portatori di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti (…) contrassegnata dal dovere giuridico (…) di provvedere alla tutela di un certo bene giuridico contro qualsiasi pericolo atto a minacciarne l’integrità” (Suprema Corte di Cassazione, IV sezione Penale, numero 447 del 2 marzo 2000); la sicurezza delle cure è diritto della Persona Assistita.
Nel 2016 (Corte di Cassazione, III sezione civile, Sentenza n. 7106/2016) una persona muore per una dose non opportunamente diluita di cloruro di potassio. In questo caso la prescrizione era chiara, ma purtroppo completamente sbagliata e i giudici si domandano se l’Infermiera avesse il dovere di “disattendere o sindacare” la prescrizione con il conseguente “onere di adeguarne l’esecuzione ai protocolli medici vigenti”.
Nel 1980 un Tribunale esclude la responsabilità dell’Infermiera per aver sbagliato la trascrizione di una prescrizione; nel 2016 la stessa Infermiera deve modificare la prescrizione, qualora sia errata e pericolosa.
Dura lex, sed lex.
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