Rimborso rette RSA Alzheimer: l’emendamento della discordia

Scopri le nuove disposizioni sulle rette RSA introdotte dall'emendamento, con dettagli su come influenzeranno i servizi e i costi.

Sommario

  1. Cassazione e RSA: quando il SSN deve coprire l'intera retta
  2. Il contenuto dell’emendamento: cosa cambia davvero
  3. Un emendamento ancora lontano dall’essere Legge
  4. I passi da seguire per far valere i propri diritti

Infuria la polemica dopo l’approvazione al Senato dell’emendamento n. 13.0.400 al Ddl 1241. Il provvedimento, che rientra nel disegno di legge sulle “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria”, punta a intervenire sull’accesso alla gratuità delle prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria. L’obiettivo è porre un freno all’aumento dei contenziosi legali. Negli ultimi anni, infatti, la giurisprudenza ha spesso riconosciuto il diritto al rimborso integrale delle rette di degenza nelle RSA per i pazienti affetti da patologie neurodegenerative croniche.

Cassazione e RSA: quando il SSN deve coprire l'intera retta

Seguendo un orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione ha ribadito – anche con la recente ordinanza n. 26943/2024 – che le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario devono intendersi ricomprese fra quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale tutte le volte in cui, in relazione alla patologia sofferta dal malato, alla sua evoluzione al momento del ricovero ed alla prevedibile evoluzione successiva, le stesse risultino necessarie ad assicurare al paziente la tutela del suo diritto soggettivo alla salute e alle cure, essendo strettamente correlate, con un nesso di strumentalità necessaria, alle attività di natura socio-assistenziale.  

Secondo la giurisprudenza, non assume rilievo la prevalenza o meno delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali. Ciò che conta è l’esistenza di un nesso di “strumentalità necessaria” tra le due: se le cure sanitarie non possono essere erogate senza quelle assistenziali, l’intera prestazione diventa unitaria e inscindibile. 

Siccome le prime non potrebbero eseguirsi se non congiuntamente a quelle socio-assistenziali, ne consegue come l’intero onere economico correlato alla degenza presso la RSA deve essere esclusivamente a carico del SSN. L’intera attività fornita a favore del paziente durante il ricovero presso la RSA, non potendosi scindere la quota di carattere sanitario da quella assistenziale e stante la loro stretta correlazione, ricade allora unitariamente nell’ambito dell’unica categoria sanitaria, di esclusiva competenza del Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 30 della L. n. 730/83 e succ. mod. ed integ., con conseguente applicazione del regime di gratuità che, se violato, implica il diritto al rimborso di quanto già corrisposto a titolo di retta. 

Il contenuto dell’emendamento: cosa cambia davvero

Il ripetersi di questi principi, sempre più accolti anche dai Tribunali nazionali (da ultimo si è registrata la condanna di una struttura locale al rimborso di oltre 102 mila euro a favore degli eredi di un paziente affetto da Alzheimer), ha verosimilmente condotto alla presentazione dell’emendamento al Ddl 1241 che, secondo le intenzioni, vorrebbe introdurre un correttivo a questa applicazione giurisprudenziale della normativa attualmente vigente. 

Di seguito all’articolo 13 conclusivo dell’intero articolato normativo, l’emendamento propone di aggiungere la disposizione 13-bis che, sotto la rubrica “Modifiche all'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730”, recita: 

  • “All'articolo 30, comma 1, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, le parole: "Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali" sono sostituite dalle seguenti: "Sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle attività di rilievo sanitario anche se connesse con quelle socio-assistenziali". 
    Conseguentemente, nell'ambito della quota a carico del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale, di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, salva la ripartizione ivi contemplata elevabile al 70 per cento nei casi di alta complessità assistenziale, sono a carico del fondo sanitario nazionale esclusivamente gli oneri delle prestazioni di rilievo sanitario, secondo quanto rilevato nell'ambito della valutazione multidimensionale per la presa in carico dell'assistito, anche se connesse con quelle socio-assistenziali in termini di specifica efficacia terapeutica. 
  • Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli eventuali procedimenti giurisdizionali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.” 

Fin troppo evidente, da un lato, il tentativo di intervenire proprio sul nodo centrale della questione, inserendo per legge un criterio distintivo tra le prestazioni sanitarie e quelle socio-assistenziali. Dall’altro, l’intento di chiarire che solo l’onere economico delle prime ricada sul SSN – e solo nei limiti del 70% nei casi di elevata complessità assistenziale – mentre quello delle seconde resti interamente a carico del paziente. 

Ancora più problematica appare la seconda parte dell’emendamento, che arriva a ipotizzare un’applicazione retroattiva della norma, prevedendone l’estensione anche ai giudizi già avviati e tuttora pendenti prima dell’entrata in vigore della legge.  

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Un emendamento ancora lontano dall’essere Legge

Al momento c’è da dire che questa proposta normativa, che già di per sé presenta in sé plurimi aspetti di criticità anche di preminente valenza costituzionale, deve ancora veder completato tutto l’eventuale successivo iter parlamentare prima di giungere, se e chissà con quale forma, al rango di norma cogente del nostro ordinamento legislativo, per cui attualmente non ha alcuna efficacia, men che mai nei processi in corso, né in quelli di imminente introduzione. 

I passi da seguire per far valere i propri diritti

Stando alla vigente disciplina normativa, la consolidata giurisprudenza di legittimità consente, al ricorrere dei presupposti indicati in numerose sentenze (da ultimo, Cass. Civ. n. 21162/2024, n. 4752/2024, n. 34590/2023, Trib. Grosseto n.152/2025), di agire giudizialmente per richiedere l’accertamento dell’obbligo del SSN di sostenere integralmente gli oneri di degenza, oltre al rimborso delle rette eventualmente già erogate (e non dovute) per l’assistenza del paziente affetto da Alzheimer, ovvero da altre patologie neurodegenerative gravi, ricoverato presso una RSA.

In questi casi, sarà sempre opportuno affidarsi ad un legale esperto in materia che, con il competente sostegno di un medico-legale, andrà a presentare la domanda di accertamento dell’obbligo, con relativa istanza di rimborso, davanti al Tribunale ordinario, avendo cura di produrre in giudizio la certificazione attestante la patologia del malato, l’autorizzazione al ricovero in RSA, la cartella clinica completa del piano terapeutico attuato, la dichiarazione di soggiorno in RSA ed, infine, le ricevute dei pagamenti effettuati per la degenza.

In questi procedimenti, oltre alla necessaria documentazione sanitaria, sarà poi opportuno formulare  istanza di ammissione della Consulenza tecnica d’ufficio volta a dimostrare l’effettivo stato clinico del degente e la natura delle prestazioni di cui necessitava durante il ricovero presso la struttura, lasciando poi al magistrato la decisione circa l’opportunità, alla luce del materiale probatorio già reso disponibile, di procedere all’acquisizione di questo ulteriore approfondimento tecnico-scientifico. 

Trattandosi di azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., potrà essere intrapresa sia dal malato (qualora ancora dotato di capacità d’agire), sia dai soggetti cui è stata conferita la relativa tutela sia, infine, dai familiari (qualora siano a loro carico gli esborsi sostenuti per le rette di degenza), ovvero dagli eredi in caso di intervenuto decesso del malato.

 

Di: Francesco Del Rio, avvocato

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