Richiesta aspettativa per dirigente medico

Compila il Modulo “Richiesta aspettativa per dirigente medico” offerto da Consulcesi Club per aiutarti nel procedimento di richiesta aspettativa al tuo posto di lavoro come dirigente medico.

Le previsioni normative e contrattuali che regolamentano i vari aspetti del lavoro prevedono la possibilità per il lavoratore di richiedere la concessione dell’aspettativa che, di fatto, rappresenta un giustificato periodo di assenza dal lavoro, durante il quale il dipendente è giustificatamente esonerato dal fornire la propria prestazione, conservando il proprio posto di lavoro e senza incorrere in alcuna sanzione disciplinare.

L’aspettativa può essere di due tipi (retribuita o non), a seconda del fatto che il datore di lavoro rimanga obbligato, durante il tempo di assenza del lavoratore, al versamento (ancorché parziale) della retribuzione e dei relativi contributi, oppure gli sia consentito omettere la liquidazione dello stipendio e dei relativi emolumenti previdenziali.

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L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e inesattezze. Se la tua richiesta presenta delle specificità richiedi una consulenza ai nostri esperti.

La domanda di aspettativa

Le modalità con cui deve essere presentata la richiesta di aspettativa sono, in genere, disciplinate dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, che peraltro specificano anche le casistiche, nonché i tempi di presentazione e risposta da parte del datore di lavoro, per cui è sempre opportuna una previa verifica delle specifiche regole pattizie eventualmente presenti.

In genere, l’aspettativa è preceduta dalla richiesta scritta formulata dal lavoratore, inoltrata al datore con l’accortezza di raccogliere la prova dell’avvenuta consegna, opportunamente corredata dalla documentazione posta a sostegno del motivo giustificativo, cui segue la risposta dell’amministrazione che, entro un prefissato termine, può risultare favorevole ovvero negativa, ma in quest’ultimo caso allegando motivata spiegazione della decisione.

La richiesta di aspettativa del dirigente medico

Per quanto concerne l’area della dirigenza medica, il tema dell’aspettava risulta tuttora disciplinato dagli artt. 10 ed 11del CCNL 10.2.2004, così come integrato dall’art. 24 CCNL 3.11.2005, nonché dalle disposizioni contenute nella l. n. 53/2000 e dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278.

Secondo le richiamate disposizioni contrattuali, esistono 3 distinte situazioni che possono dar luogo ad una motivata richiesta di aspettativa:

  • per esigenze personali o di famiglia;
  • per gravi e documentati motivi di famiglia previsti dalla legge
  • per l’affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa o per assunzione a termine presso altra azienda o ente del comparto

La prima ipotesi viene regolata dall’art. 10, comma 1, del succitato CCNL, secondo il quale: “Al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che ne faccia formale e motivata richiesta, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono essere concessi periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”. 

La seconda opportunità risulta disciplinata dal regolamento interministeriale del 21 luglio 2000 n. 278, che fa riferimento ai “gravi motivi” che debbono riguardare la personale situazione del richiedente, ovvero della propria famiglia, e che impongono un particolare impegno del dipendente o della sua famiglia nella gestione.

La terza è, invece, prevista dal comma 8 del CCNL del 10.02.2004, per cui: “L’aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità è altresì concessa al dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a domanda, per […] b) tutta la durata del contratto di lavoro a termine se assunto con rapporto di lavoro ed incarico a tempo determinato presso la stessa o altra azienda o ente del comparto, ovvero in altre pubbliche amministrazioni di diverso comparto. L’aspettativa prevista dall’articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per attuare la mobilità pubblico – privato si applica esclusivamente nei casi in cui l’incarico sia conferito da Organismi pubblici o privati della Unione Europea o da ospedali pubblici dei paesi dell’Unione stessa o da Organismi internazionali. L’incarico già conferito al dirigente dall’azienda o ente che concede l’aspettativa è sospeso per la durata dell’aspettativa e prosegue al suo rientro a completamento del periodo mancante sino alla valutazione”.

Il consenso dell’Azienda sanitaria di appartenenza

In linea di principio, le Aziende sanitarie che ricevono la richiesta di aspettativa presentata dal personale dipendente non sarebbero obbligate ad esprimere parere favorevole, potendo opporre il diniego con l’onere, però, di dover motivare adeguatamente le ragioni del mancato assenso.

In realtà, la giurisprudenza ha più volte segnalato che il potere della Pubblica Amministrazione di respingere una domanda di aspettativa non può considerarsi completamente discrezionale, dovendo fare i conti sia con il bilanciamento di interessi costituzionalmente prevalenti, di cui è portatore il dirigente medico richiedente, sia in altri casi con una differente formulazione normativa che, soprattutto con riferimento all’aspettativa richiesta per gravi motivi e per motivi di lavoro, aprirebbe al riconoscimento di un vero e proprio diritto soggettivo in capo al richiedente di vedersi riconosciuti i suoi diritti.

Aspettativa non retribuita

Aspettativa non retribuita per esigenze di personali o familiari

In questi casi, il dirigente medico che presenta la domanda di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, motivata da ragioni personali od attinenti il proprio nucleo familiare, può vedersi opporre il diniego alla concessione giustificato da esigenze di servizio, che però dovranno essere adeguatamente illustrate così da consentire al medesimo richiedente di valutare la congruità e ragionevolezza della decisione rispetto alla tutela dei valori costituzionali correlati alla promozione della famiglia ed al diritto-dovere di provvedere alla cura dei figli.

Questa richiesta può essere presentata dal dirigente titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed è sottoposta ad una durata complessiva di 12 mesi, che può essere anche frazionata e non si cumula con i periodi di malattia.

Aspettativa non retribuita per gravi motivi familiari e per motivi di lavoro 

Diverse e distinte sono le ipotesi, che prevedono la possibilità di richiedere l’aspettativa non retribuita e senza calcolo dell’anzianità sia nel caso in cui ricorrano gravi motivi afferenti la sfera familiare, siccome descritti dal Regolamento Interministeriale del 21 luglio 2000, n. 278, sia quando il richiedente, titolare di un contratto a tempo indeterminato, risulti destinatario di altro rapporto di lavoro a termine presso altra azienda o ente del comparto.

In queste situazioni, si può ritenere che l’aspettativa prevista dall’articolato contrattuale collettivo debba essere concessa: nella prima ipotesi, vengono infatti in bilanciamento interessi costituzionalmente di rango primario e quindi prevalenti rispetto a quello dell’organizzazione aziendale, mentre per la seconda la concessione suppone la necessità di fornire ampia tutela alla mobilità e flessibilità del personale dirigente.

Per quanto concerne quest’ultimo caso, la giurisprudenza ha più volte osservato che, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 10, comma 8 del CCNL 10.02.2004, sussiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto del dipendente, che pertanto non potrà essere negato, limitato o differito in alcun modo, potendo protrarsi anche alle eventuali proroghe del contratto iniziale.

Di: Redazione Consulcesi Club

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