Cassazione: no alla richiesta sistematica di straordinari per i dirigenti medici SSN

Sommario

  1. Le ore in eccedenza non sempre devono essere remunerate
  2. Non è lecita la richiesta sistematica di straordinari
  3. Responsabilità del datore di lavoro

Con la pronuncia n. 16711/2020, la Corte di Cassazione ha riaperto uno scenario molto controverso relativo agli straordinari dei medici dirigenti del SSN apicali e non apicali. 

Le ore in eccedenza non sempre devono essere remunerate

Innanzitutto è stato sottolineato come la  “la mera eccedentarietà oraria non comporta di per sé un trattamento economico aggiuntivo, trovando la propria collocazione nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi di budget e nella determinazione delle quote della retribuzione di risultato, potendo altrimenti essere remunerate le predette prestazioni aggiuntive, qualora disposte o autorizzate”, per poi soffermarsi però sulla distinta tematica relativa alla liceità o meno del sistematico ricorso al surplus orario nei confronti del lavoratore. Nello specifico caso oggetto della controversia, infatti, il piano di interesse non riguarda più l’aspetto contributivo, quanto piuttosto quello sanzionatorio rispetto ad una condotta datoriale che si porrebbe in violazione delle normative, anche comunitarie, che tutelano prioritariamente i principi generali di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Non è lecita la richiesta sistematica di straordinari

La Suprema Corte ha infatti puntualizzato che: “non è lecita la richiesta o l'accettazione sistematica di prestazioni in condizioni irragionevoli, in quanto esorbitanti, ovverosia svolte in contesti tali da sacrificare, per la misura del lavoro (valutata su base giornaliera o su più ampi periodi) ed eventualmente anche l'inadeguatezza del contesto organizzativo e dei mezzi predisposti, non solo l'«integrità fisica», ma anche la «personalità morale» del lavoratore”. Tale considerazione emerge secondo la Corte inequivocabilmente dai dati testuali inequivocabili dell’art.  2087 c.c., attraverso cui si esprime, la garanzia del diritto alla salute come anche il diritto all'esecuzione della prestazione in condizioni rispettose della dignità del lavoro (art. 35 e 2 Cost.)”.

Responsabilità del datore di lavoro

Dunque, quando  “il regime dell'orario di lavoro e quello ad esso complementare dei riposi sono tali per cui la pretermissione di riposi dovuti o la sistematica richiesta di lavoro straordinario oltre i limiti (giornalieri, settimanali, di periodo ed infine annuali) stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva, come anche, quando tali massimi non siano espressamente previsti, l'attuazione della prestazione oltre i limiti generali di ragionevolezza di cui si è detto è fonte di responsabilità datoriale”, da cui discende la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.

Il medico anche quando è un dirigente apicale o non apicale rimane comunque un lavoratore e  come tale deve essere tutelato di fronte alle illegittime richieste del datore di lavoro.

Di: Redazione Consulcesi Club

Argomenti correlati

News e approfondimenti che potrebbero interessarti

Vedi i contenuti

La soluzione digitale per i Professionisti Sanitari

Consulcesi Club

Contatti

Via G.Motta 6, Balerna CH
PEC: consulcesisa@legalmail.it

Social media