Il TFR rappresenta quella somma di denaro che il datore di lavoro, sia pubblico che privato, deve liquidare al dipendente al momento della cessazione del rapporto lavorativo per raggiungimento dell’età pensionabile, per dimissioni o per licenziamento.
Il TFR costituisce una quota dello stipendio che, di fatto, viene mensilmente trattenuta ed accantonata secondo criteri specificatamente indicati dalla normativa di riferimento, il cui pagamento viene quindi differito ad un momento successivo.
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Tempi di erogazione del TFR nel settore privato
L’erogazione del TFR segue tempistiche differenti che si rifanno, in linea di massima, ai diversi termini stabiliti dai vari contratti collettivi nazionali che regolamentano le singole categorie di lavoratori.
Nel settore privato, l’erogazione del TFR avviene generalmente con la liquidazione dell’ultima busta paga (tranne i casi in cui il lavoratore abbia scelto di destinare la quota ad un Fondo Complementare o debba essere attivato il Fondo Tesoreria Inps) entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo, mentre nell’area pubblica questi termini risultano significativamente più alti, fino ad arrivare addirittura ad un massimo di due anni.
Il TFR nel settore pubblico
Il TFR compete automaticamente a tutti i dipendenti pubblici assunti dopo il 31/12/2000, mentre per coloro che sono stati assunti prima di questa data si applica il diverso sistema del TFS.
L’erogazione del TFR per i dipendenti pubblici che sono cessati dal rapporto prima del 31/12/2017, avviene secondo le seguenti modalità:
- soluzione unica se il TFR non supera la soglia dei 50.000,00 euro;
- 2 ratei annuali se l’importo del TFR è compreso fra 50.000,00 e 100.000,00 euro;
- 3 ratei annuali se l’importo supera i 100.000,00 euro (le prime due rate di 50.000,00 vengono liquidate a 6 ed a 12 mesi da quando decorre il diritto al pagamento della prima, il residuo viene liquidato integralmente con l’ultima rata).
Per coloro che, invece, hanno cessato il loro rapporto di lavoro a decorrere dall’1/01/2018, il TFR viene liquidato:
- dopo12 mesi se il trattamento pensionistico è senza penalizzazioni;
- dopo 24 mesi se il trattamento pensionistico prevede penalizzazioni.
Per i dipendenti pubblici, i termini di liquidazione del TFR risultano differenti a seconda delle cause che hanno portato allo scioglimento del rapporto di lavoro, per cui potrà essere erogato:
- entro 105 gg., se il rapporto cessa per inabilità o decesso;
- entro 12 mesi se il contratto, a tempo indeterminato, cessa per pensionamento e raggiungimento dei requisiti di servizio o di età;
- entro 24 mesi se il rapporto cessa per dimissioni volontarie con o senza diritto alla pensione, licenziamento o destituzione.
Da ricordare che, a questi termini, deve generalmente aggiungersi un ulteriore periodo di 90 giorni concessi dalla normativa per la gestione dell’istruttoria fino alla conclusione della procedura.
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Il TFS: tempi e modalità di liquidazione
Il trattamento di fine servizio (TFS) rappresenta quella somma a cui tutti i dipendenti pubblici, assunti a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2000, hanno diritto dopo la cessazione dell’attività lavorativa per raggiungimento dell’età pensionabile, per dimissioni o per licenziamento.
Anche la liquidazione del TFS avviene con modalità differite che, a seguito delle varie modifiche legislative, sono da ultimo previste a decorrere dai 24 mesi dal termine del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Inoltre, deve ricordarsi che gli interventi normativi hanno, nel tempo, inciso anche sulle modalità di liquidazione dell’indennità per cui, attualmente, viene erogata in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro, oppure in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro (con primo rateo comunque pari a 50.000,00 euro ed il secondo per il residuo) ed, infine, in tre rate annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100.000 euro.
In quest’ultimo caso, il primo ed il secondo rateo annuali sono pari a 50.000 euro, mentre il terzo coincide con il residuo dell’indennità complessivamente calcolata.