Con lo scorso 31 dicembre non si è concluso soltanto il 2023 ma anche il triennio ECM 2020-2022. Ciò significa che quel che è fatto è fatto, in quando la proroga di un anno (concessa a tutti gli operatori sanitari per compensare gli enormi sforzi profusi durante la fase peggiore della pandemia da Covid) non verrà replicata. Di tempo per accumulare i 150 crediti ECM ce n’è dunque stato tanto, così come non si può dire siano mancate le possibilità per farlo: grazie allo sviluppo delle nuove tecnologie la FAD (Formazione a Distanza) è letteralmente esplosa e sono tantissimi i professionisti che ne hanno usufruito, nel tempo libero e da casa, per colmare il proprio gap formativo ed evitare di incappare nelle sanzioni previste dalla legge per gli inadempienti.
Ora però ci troviamo nel triennio 2023-2025, il quale è ovviamente cominciato il primo gennaio di un anno fa. Può dunque essere utile fare un resoconto di tutto quel che c’è da sapere: dalle sanzioni allo spostamento dei crediti, passando per la questione assicurativa.
Le sanzioni per chi non risulta in regola
Le penalità per il mancato aggiornamento sono definite dalla legge Lorenzin 3/2017 e dal decreto legislativo 138 del 2011, il quale tratta le violazioni disciplinari. In conformità con tali disposizioni normative, i professionisti nel campo della salute che non mantengono un adeguato livello di aggiornamento possono essere soggetti a diverse misure sanzionatorie. Queste sanzioni possono variare dall’avvertimento alla censura e alla sospensione dall’Ordine (con una durata compresa tra uno e sei mesi), fino alla radiazione dall’Albo nei casi più gravi.
A tutto ciò si è aggiunto di recente un altro rischio: chi non raccoglie almeno il 70% dei crediti ECM necessari per soddisfare il fabbisogno formativo non potrà accedere alla copertura assicurativa, rischiando di trovarsi privo di protezione in caso di contenzioso. Questa novità riguarda il triennio in corso e rappresenta un’ulteriore motivazione (come evidenziato in una recente dal ministro della Salute, Orazio Schillaci) per il professionista a svolgere i propri doveri nei confronti dei pazienti, i quali vanno tutelati anche attraverso una corretta e continua formazione.
Trasferimento crediti al triennio ECM precedente
Una recente delibera della Commissione nazionale per la formazione continua disciplina, nell’articolo 2, la procedura di trasferimento crediti per il periodo 2020-2022. Tale procedimento consente il trasferimento dei crediti accumulati da un triennio all’altro in caso di carenze formative ed è limitato esclusivamente ai professionisti non certificabili nel triennio 2020-2022 che necessitano di colmare tale lacuna. Questo processo può essere autonomamente avviato tramite la piattaforma Cogeaps, senza la necessità di comunicazioni agli Ordini professionali o agli enti competenti.
Lo stesso articolo stabilisce che il trasferimento di crediti al triennio 2020-2022 è consentito fino al 30 giugno 2024, al fine di consentire ai provider di accreditare i crediti e ai professionisti di effettuare il trasferimento necessario. I professionisti che hanno beneficiato della proroga possono spostare i crediti dal triennio 2023-2025 al 2020-2022, a condizione che i corsi siano scaduti entro il 31 dicembre 2023. Questa disposizione si applica principalmente ai corsi in Formazione a Distanza, la cui durata può estendersi su due anni diversi e i cui crediti non sono validi se il corso si conclude dopo il 31 dicembre 2023.