Comunicazione di locazione all'amministratore

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Sommario

  1. Caratteristiche della comunicazione di locazione all'amministratore
  2. Contenuto della comunicazione di locazione all'amministratore
  3. Modalità, termini e riferimenti normativi

Con la legge di stabilità del 2006, è stato introdotto l’obbligo per il proprietario di un appartamento, di comunicare all’amministratore di condominio quando l’immobile viene locato o venduto. 

L’obbligo è alla base di un’altra incombenza dell’amministratore: tenere in ordine l’anagrafica condominiale. 

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L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e inesattezze.   Se la tua richiesta presenta delle specificità richiedi una consulenza ai nostri esperti.

Caratteristiche della comunicazione di locazione all'amministratore

Il documento deve essere redatto in forma scritta ed eventualmente documentata, indirizzata all’amministratore di condominio.

Leggi anche

Contenuto della comunicazione di locazione all'amministratore

Il contenuto del documento, redatto necessariamente in forma scritta, deve contenere:

  • indicazione normativa per cui si redige l’atto;
  • l’indicazione dell’appartamento di cui trattasi e del proprietario che formula la comunicazione;
  • l’indicazione della data di presa di possesso dell’immobile;
  • gli estremi dell’atto di registrazione;
  • la data e la sottoscrizione di chi comunica.

Modalità, termini e riferimenti normativi

La modalità è la trasmissione scritta. Per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, la comunicazione va fatta, in forma documentata, entro i successivi 60 giorni dalla registrazione del contratto.

Per i contratti di locazione di immobili ad uso diverso da abitativo la comunicazione va fatta in forma scritta entro 60 giorni, non dalla registrazione, ma dalla variazione.

Riferimenti normativi

  • legge 431/88;
  • legge 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), art. 59;
  • legge 392/78.
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