Cosa può fare un medico in pensione?

Il medico e l’odontoiatra possono continuare a lavorare dopo la pensione. Ecco i requisiti normativi a cui prestare attenzione per gestire in tranquillità la propria attività dopo la pensione, con un focus sul settore previdenziale e gli obblighi da ottemperare.

Al raggiungimento dei requisiti pensionistici, per le professioni sanitarie si possono aprire altri scenari di attività, quindi un medico può redditi di pensione continuare a lavorare pur continuando a percepire . In questo articolo cercheremo di fare ordine sulle varie possibilità di svolgere le prestazioni mediche monitorando attentamente i vari risvolti a livello pensionistico.

Il medico di famiglia in pensione dalla gestione della medicina generale – così come il dentista che percepisce il trattamento anticipato a carico del Fondo della libera professione – può continuare tranquillamente a lavorare privatamente, emettendo fatture per prendere la pensione deve interrompere la propria attività in convenzione, e quindi per continuare a lavorare come medico deve, nella maggior parte dei casi, reinventarsi in un nuovo ruolo professionale, (ad esempio come specialista di una determinata branca), medico di famiglia. Ma il dentista ha un vantaggio in più: mentre il l’odontoiatra può proseguire esattamente con la stessa attività di prima. Questo perché presso la Quota B del Fondo di previdenza generale, la cessazione dell’attività non è richiesta come requisito pensionistico.

Ci sono però alcune importanti limitazioni, in particolare nelle amministrazioni pubbliche il medico in pensione può ricoprire, solo gratuitamente, incarichi di consulenza, dirigenziali e direttivi in quanto risulta impossibile qualunque nuova assunzione retribuita, in ossequio ai rigidi principi riaffermati dalla legge Madia ed inoltre:

– può fare sostituzione del medico di base (per un massimo di 30 giorni annui)

– non può prescrivere ricette;

– non può più accedere al SSN per fare impegnative.

Come funziona nel settore privato

Nel settore privato invece le soluzioni sono molteplici, in quanto i medici pensionati possono essere assunti con un contratto di lavoro subordinato, sia a tempo determinato che indeterminato, sia part-time che full-time. È anche possibile continuare a lavorare con contratti di collaborazione oppure a progetto, nonché scegliere di aprire partita IVA. Insomma, non ci sono limiti di alcun genere per chi desidera continuare a lavorare.

Per il medico di famiglia, come già precisato, con l’avvio della pensione ovviamente cessa il loro rapporto di lavoro in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, però le opportunità offerte dal mercato sono innumerevoli. È possibile aprire uno studio medico privato ad esempio, collaborare con associazioni sportive o andare a lavorare in una RSA.

Occorre fare attenzione alla copertura assicurativa, che rimane obbligatoria anche per tutti i medici in pensione che continuano ad esercitare in regime di libera professione, nei limiti consentiti dalla normativa.

.cbi__container, .cbi__figure, .cbi__permalink, .cbi__image { width: 100%; } .cbi__container { margin: 20px 0; } .cbi__figure { margin: 0; } .cbi__permalink { display: block; } .cbi__image.mobile { display: none; } @media (max-width: 768px) { .cbi__image.desktop { display: none; } .cbi__image.mobile { display: block; } } Contributo previdenziale, come è regolato? Dalle istruzioni dell’ENPAM, i medici pensionati, in base all’art.4 comma 4 Regolamento di previdenza generale, conservano l’iscrizione al Fondo ma sono tenuti al versamento del contributo previdenziale in misura pari al 50% della contribuzione ordinaria, salva espressa opzione per il pagamento nella misura intera, se titolari di compensi appartenenti alle tipologie elencate (art. 3, comma 2): redditi, compensi, utili, emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della particolare competenza professionale. A mero titolo esemplificativo, indipendentemente dalla relativa qualificazione ai fini fiscali, sono soggetti a contribuzione: i redditi di lavoro autonomo svolto in forma individuale e associata; gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e contratti di cointeressenza; le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata; i redditi derivanti dall’utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, processi e formule; i redditi derivanti dallo svolgimento dell’attività intramoenia e delle attività libero professionali ad essa equiparate ai sensi della normativa vigente; i redditi derivanti dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile che svolgono attività medica – odontoiatrica o attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione; i redditi da collaborazione, da contratti a progetto, di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica – odontoiatrica; i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica.

I redditi sono da considerarsi al netto delle spese deducibili secondo la vigente normativa fiscale. Il supplemento di pensione Agli iscritti che contribuiscono alla Quota B dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata, spetta

un supplemento di pensione

. La decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di versamento dell’ultimo contributo del triennio preso in considerazione ai fini del calcolo. La prestazione supplementare si determina con le stesse modalità di calcolo del trattamento ordinario di vecchiaia. Il supplemento di pensione viene liquidato d’ufficio dall’Enpam ogni triennio, sulla base di tutti i contributi relativi al periodo di riferimento. Non è quindi richiesta la presentazione di una specifica domanda in tal senso.

Di: Marco Ginanneschi, commercialista-revisore legale e fondatore di Sercam Advisory

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