Crediti ECM: triennio formativo 2020-2022 in scadenza

La scadenza dei crediti ECM in arrivo e le tipologie di sanzioni che possono essere inflitte ai professionisti sanitari non in regola. I principi alla base di questa normativa stringente.

Sommario

  1. Cosa succede se non si raggiunge la soglia minima per l’ECM? 
  2. Le tipologie di sanzioni e i profili assicurativi
  3. Perché è essenziale la formazione continua? 
Il tempo sta per scadere per tutti i professionisti sanitari che hanno l’obbligo di mettersi in regola con la formazione. I crediti ECM rappresentano il termometro della formazione e, con la pandemia, nell’ultimo periodo si è prestata molta attenzione al tema.   Con l'Accordo del 2 febbraio 2017 il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute", unitamente all'allegato "criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM" che costituisce parte integrante dello stesso. Il nuovo Accordo, unitamente all'allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.   Tuttavia, l'avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al D.Lgs. 502/1992 integrato dal D.Lgs. 229/1999 che avevano istituito l'obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio per tutto il mondo medico e poi delle professioni sanitarie. Un messaggio recepito in maniera forte e chiara e che assume ancor più rilievo alla luce dei fatti che hanno interessato il mondo della sanità globale negli ultimi anni: la formazione continua dei professionisti è fondamentale perché garantisce la qualità delle cure per i pazienti e riduce le casistiche di danno per responsabilità professionale.   La struttura del sistema ECM prevede la durata triennale per ciascuno e l'obbligo formativo standard è pari a 50 crediti all'anno, per un totale di 150 crediti nel triennio, con alcune variabili come quelle relative all’ultimo triennio che invece ne prevede 100. In ogni caso, non ci sono limiti nell’acquisizione dei crediti, ma sono stabilite solo le soglie minime.    

Cosa succede se non si raggiunge la soglia minima per l’ECM? 

  Dal punto di vista medico legale e assicurativo, il mancato aggiornamento è rischioso.   A livello legislativo, infatti, l’obbligo ECM è codificato nella legge n. 214/2011, che recita testualmente:  

“La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale”.


  In ambito sanitario, è fondamentale sapere che sono previste azioni disciplinari per chi non assolve all’obbligo di formazione continua. È una questione di responsabilità professionale e andrà a investire anche coloro che non hanno fatto abbastanza e che nei prossimi mesi non riusciranno, comunque, a recuperare i crediti.  

Le tipologie di sanzioni

  Le sanzioni stabilite dalla legge, dalla più lieve alla più grave, prevedono per i medici:
  • Avvertimento, cioè richiamo a non ricadere più nella mancanza commessa
  • Censura, una dichiarazione di biasimo per il comportamento tenuto
  • Sospensione da un minimo di 1 mese ad un massimo di 6 mesi
  • Radiazione dall'Albo
  Le sanzioni dell’avvertimento e della censura non incidono sull’esercizio professionale e quindi l’operatore continuerà a prestare il proprio servizio, a differenza della sospensione e della radiazione, tipologie di sanzioni che invece interrompono l’attività, impedendo al professionista di esercitare, a meno che non voglia incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione.   Inoltre, il professionista sospeso che è dipendente di un Ente pubblico o privato, non incorrerà automaticamente nella sospensione dal lavoro dipendente, che potrà eventualmente essere decisa autonomamente dal datore di lavoro. La sanzione riguardante la radiazione, invece, è una sanzione così grave che preclude al medico di poter esercitare la professione vita natural durante. Tuttavia, ai sensi dell’art.50 del Dpr 221/1950 è prevista una possibilità per essere reintegrati. Se dopo cinque anni dal provvedimento, il professionista dimostra di aver avuto un comportamento ineccepibile e ha ottenuto la riabilitazione nel caso in cui aveva subito una condanna penale. Solo allora il medico può chiedere la re-iscrizione all’Albo e l’Ordine, che a sua discrezione potrà concederla.   Alla presenza di validi e fondati motivi, anche la sanzione così come ogni atto amministrativo può essere revocata. Si tratta di ipotesi che, per essere approvate, necessitano di prove inoppugnabili perché la revisione di un procedimento definitivo è sempre un evento eccezionale.   La sanzione disciplinare, quando diviene esecutiva, viene annotata sull’Albo professionale e di questa ne resta traccia anche una volta che la stessa sanzione non è più valida.   Oltre a queste ipotesi, nell’ambito sanzionatorio c’è un coinvolgimento diretto anche delle assicurazioni professionali, la diretta connessione con le polizze assicurative è stata inserita con un emendamento in sede di conversione in legge del d.l.152/2021 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, che ha previsto  “Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina”.   In caso di “squilibri” sulle numeriche è possibile spostare i crediti ECM da un triennio all’altro. In tal caso, bisogna accedere al portale Co. Ge. A.P.S. attraverso lo SPID. Si possono spostare il 100% dei crediti ECM previsti dal proprio obbligo formativo al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.  

Perché è essenziale la formazione continua? 

  La logica seguita dai vertici degli Ordini Professionali e da tutto il Sistema Sanità guarda alla formazione continua come una meravigliosa opportunità di crescita per ogni professionista sanitario. Obiettivo è rivoluzionare le dotte coscienze e tenere costantemente aggiornato il personale che deve trovarsi pronto a fronteggiare le emergenze sul campo. È un dovere per il medico e per qualsiasi operatore sanitario essere adeguatamente formato e aggiornato per rispondere al diritto del paziente di essere curato da un professionista preparato.   Questo è sancito anche e soprattutto all’interno della Legge Gelli-Bianco, che ha tra i suoi caposaldi la relazione tra il medico ed il paziente bastata su un dialogo onesto e leale. La correttezza e la lealtà del medico stanno anche nell’osservanza del percorso di aggiornamento previsto nella disciplina ECM, in quanto chi riceve le cure del professionista sanitario confida nel fatto che l’operatore sia sempre aggiornato sulle ultime linee guida e sulle ultime novità.   Scopri come ottenere i crediti ECM, grazie ai corsi Consulcesi
Di: Redazione Consulcesi Club

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