Frequentando le strutture sanitarie del nostro SSN, non è raro imbattersi in targhette affisse alle porte o all’ingresso dei reparti dove, al posto delle generalità del responsabile, viene riportato il nominativo del suo sostituto, con l’ulteriore indicazione di “facente funzione”.
Si tratta, talvolta, di situazioni provvisorie che non vengono neppure ratificate dal datore di lavoro e che si generano quando viene a cessare il rapporto di lavoro del direttore di struttura con l’azienda (ad es. per pensionamento, trasferimento o altro), con conseguente necessità per quest’ultima di attivare le procedure previste per la nomina del nuovo responsabile e, nel contempo, garantire la continuità del servizio, con l’assegnazione del reparto ad un sostituto temporaneo.
Ma cosa avviene se il ruolo di facente funzione dura per anni? Analizziamo un caso recente.
Facente funzione per anni: il caso
La questione portata al magistrato del lavoro riguardava, nello specifico, un dirigente medico che, nel corso della propria carriera professionale alle dipendenze di un’azienda sanitaria pubblica, aveva iniziato a ricoprire, dopo un primo incarico ricevuto ai sensi dell’art. 18 del CCNL Dirigenza medica veterinaria 98/2000, il ruolo di facente funzione di un’unità operativa complessa, lasciato vacante a seguito del collocamento in pensione del suo titolare.
In realtà, questa situazione si è ininterrottamente protratta nel tempo, anche oltre i termini previsti dalla legge, dato che l’azienda non ha attivato le procedure necessarie per la nuova nomina, continuando a fruire per anni delle maggiori prestazioni del suo sostituto, senza neppure preoccuparsi di procedere ai vari rinnovi dei relativi incarichi per tutto il tempo in cui si era protratta la supplenza di ruolo.
Dopo un ampio lasso di tempo, il medico ha presentato un’istanza di pagamento delle differenze retributive per il pluriennale surplus lavorativo, che però è stata contestata dall’Azienda sostenendo, fra l’altro, che le indennità previste dalla norma sarebbero state semmai dovute soltanto a seguito di formale incarico ricevuto dall’azienda.
Pertanto, secondo la tesi della struttura sanitaria, nulla avrebbe dovuto corrispondere per tutti quei periodi di tempo in cui il dirigente medico aveva proseguito a ricoprire il ruolo, ma senza aver ricevuto il corrispondente provvedimento amministrativo.
La previsione dell’art. 18 del CCNL 98-2000
La contrattazione collettiva, applicabile a questo caso (ovverossia, il richiamato art. 18), prevede che il sostituto non può accedere al trattamento giuridico ed economico corrispondente al ruolo effettivamente ricoperto seppur a titolo provvisorio, atteso che le sostituzioni “non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria”, ma costui mantiene pur sempre il diritto, qualora la supplenza si protragga continuativamente oltre i primi 2 mesi, al pagamento da parte dell’azienda di una indennità mensile pari ad euro 535,05.
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La decisione del giudice sul dirigente facente funzione
Contrariamente all’assunto dell’azienda, il giudice ha considerato l’attività di sostituzione ricompresa, per tutto il tempo in cui questa è stata effettivamente svolta dal dirigente, nell’ambito della prestazione descritta dall’art. 18 a prescindere dai mancati rinnovi dell’incarico da parte dell’Azienda per cui, attenendosi ai conteggi esposti dal CTU incaricato, ha rilevato il mancato pagamento da parte della struttura dell’importo di oltre 25 mila euro, cui aggiungersi interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sorgere del credito sino al soddisfo.
Fermo restando il favorevole risultato ottenuto, rimane il fatto che, in questi casi, parrebbe comunque premiata la condotta inerte di quelle Aziende sanitarie che, non dando seguito per le più svariate ragioni all’attivazione delle procedure previste dalla legge per la nomina dei loro responsabili, ottengono il risultato di garantirsi, mediante il protrarsi delle sostituzioni oltre i termini stabiliti, la copertura del posto vacante, con un significativo risparmio di spesa, pari alla differenza fra l’indennità corrisposta ed il maggior onere che, decorso il termine per il completamento dell’iter amministrativo necessario per la nomina del direttore di ruolo, avrebbero dovuto sostenere per coprire l’integrale retribuzione del titolare effettivo del ruolo, ciò potendo rappresentare un ingiustificato arricchimento in danno del suo sostituto, a cui viene erogata soltanto la minor somma pari all’indennità contrattualmente stabilita.