Finanza agevolata e credito d'imposta per i professionisti sanitari. Cosa c'è da sapere.

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Il 15 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 191910 “Definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73” con l’obbiettivo di definire i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione. Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate chiarisce anche le istruzioni per la compilazione, alle specifiche tecniche per la trasmissione e all'individuazione del bonus fruibile. Il modello "Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione" dovrà essere utilizzato per comunicare l'ammontare delle spese sostenute, al fine di consentire l'individuazione della quota fruibile, in proporzione alle risorse disponibili.

Agevolazioni previste dal decreto sostegni e tipologie di spese
Il credito d'imposta, per le spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari fino all'importo massimo fruibile: nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa; in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 4.2.

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi necessari a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, incluse le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il Decreto Sostegni bis ha indicato specificatamente le seguenti tipologie di spese:

·         sanificazione degli ambienti dove si esercita l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;

·         somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate;

·         acquisto di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

·         acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

·         acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli menzionati in precedenza come termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

·         acquisto di dispositivi utili a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.

Tempi di presentazione della domanda
La domanda per accedere al nuovo bonus sanificazione, dpi e tamponi 2021 potrà essere effettuata dal 4 ottobre. I soggetti che hanno i requisiti per richiedere il beneficio avranno a disposizione un mese di tempo: la comunicazione dovrà essere inviata entro la scadenza del 4 novembre 2021. L'istanza potrà essere trasmessa direttamente dal contribuente o da un intermediario, attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

 

Di: Redazione Consulcesi Club

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