I professionisti sanitari che, al termine del triennio di Educazione Continua in Medicina (che si è concluso lo scorso 31 dicembre) non risultavano in regola con i crediti formativi, avranno a disposizione un altro anno per recuperare il gap. È quanto stabilito da un emendamento al decreto Milleproroghe (approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato).
L’emendamento al decreto Milleproroghe
La prima bozza del Milleproroghe aveva sostanzialmente trasformato il triennio 2020-2022 in un quadriennio. Ciò avrebbe potuto far pensare che, non solo venisse fornito un anno in più a medici ed operatori sanitari inadempienti per mettersi in regola, ma che l’inizio del nuovo triennio slittasse di un anno. L’emendamento, il cui primo firmatario è Francesco Zaffini (presidente della Commissione Affari Sociali e Sanità), ha tuttavia ufficializzato che c’è sì una proroga, ma questa non sposta l’inizio del triennio 2023-2025, che infatti è cominciato regolarmente il 1° gennaio di quest’anno.
Cosa cambia per professionisti in regola e inadempienti
I professionisti che, al 31 dicembre 2022, avevano raccolto i 100 crediti del triennio in scadenza (la normativa parla di 150 crediti ma 50 sono stati abbonati in virtù del bonus Covid), possono già frequentare corsi di formazione accreditati e cominciare dunque ad accumulare i crediti da raccogliere entro il 31 dicembre 2025. Chi non aveva raggiunto soglia 100 dovrà invece recuperare prima i crediti mancanti.
I trienni 2014-2016 e 2017-2019
L’emendamento prevede inoltre una ulteriore proroga anche per il recupero dei crediti dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi, definiti secondo provvedimento della Commissione nazionale della formazione continua. Questo recupero sarà concesso a tutti i professionisti che non abbiano raggiunto i crediti necessari per quei due trienni entro i termini previsti.
I rischi per chi non risulterà in regola
La formazione continua in medicina è un obbligo e in quanto tale prevede delle sanzioni per chi non lo rispetta. Le possibili conseguenze per il professionista inadempiente sono diverse: chi lavora da dipendente o da titolare in ambito privato non può dimostrare di aver assolto l’obbligo e, di conseguenza, può mettere a rischio la propria o altrui azienda; le istituzioni sanitarie private più qualificate sono in genere certificate per la qualità da Istituti nazionali ad hoc. Questi istituti metteranno a verbale la “non conformità” rimettendo in discussione il rinnovo annuale della certificazione della qualità.
In una causa di risarcimento per colpa, il professionista finirebbe per soccombere in tribunale in quanto il collegio giudicante non può che dare torto a chi compie un illecito disciplinare nel corso dell’attività; le società assicuratrici controlleranno la formazione ECM e saranno pronte, al momento del rinnovo, ad elevare i premi annuali a coloro che non dimostreranno di essere in regola con l’aggiornamento. Le stesse compagnie non copriranno il danno causato dal professionista durante l’esercizio della sua professione in quanto lo stesso non si troverebbe in regola con quanto prescritto dalla legge.
Nelle cause per risarcimento gli avvocati di parte avversa indagheranno e potrebbero mettere in discussione le capacità dei professionisti non correttamente aggiornati a norma di legge; gli Ordini di appartenenza possono inoltre sanzionare gli iscritti inadempienti: a prevedere sanzioni per chi non si aggiorna sono la legge Lorenzin 3/2017 e, prima ancora, il decreto legislativo 138 del 2011 che parla di “illecito disciplinare”.
La normativa
A ribadire l’importanza della formazione continua nel settore Salute è stato il DLgs 502/1992 (integrato dal DLgs 229/1999 e implementato a partire dal 2002) che ne sancisce l’obbligatorietà per medici e professionisti sanitari. La regolamentazione e il controllo del sistema ECM è affidato alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, costituita presso Age.Na.S (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Quest’ultima ha un mandato triennale e vede il Ministro della Salute come suo presidente.