Affittare una casa vacanza: vantaggi e a cosa fare attenzione
D’estate o nei periodi più intensi di festività, potrebbe capitare di avere l’occasione di monetizzare, affittando una seconda casa, un immobile di nostra proprietà che possiamo mettere a disposizione per monetizzare un po’. In tal caso, potremmo identificare la nostra seconda unità immobiliare come casa-vacanza, per cui potrebbe essere necessario munirsi di un contratto casa vacanza transitorio per finalità turistica. Con questo tipo di contratto si intende un accordo tra ospite e proprietario redatto per iscritto e contenente tutti i dettagli e le specifiche relative al soggiorno in una determinata struttura in un arco di tempo ben definito.
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L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e inesattezze. Se la tua richiesta presenta delle specificità richiedi una consulenza ai nostri esperti.
Caratteristiche del contratto di locazione turistica
Il vero e proprio contratto di locazione turistica redatto segue l’art. 4 del D.L. 50/2017 e oltre ad avere durata breve, non superiore a 30 giorni, deve avere come oggetto un immobile abitativo e deve essere stipulato tra persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa. Tra l’altro, questo tipo di contrattazione breve viene applicata anche a contratti di locazione in cui è prevista la prestazione dei servizi accessori di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali e contratti di locazione stipulati con chi esercita l’attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di siti.
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Durata e finalità del contratto di locazione per casa vacanza
Il contratto di locazione transitorio, redatto necessariamente in forma scritta, deve contenere:
- identità delle parti;
- identificazione e dati catastali inerenti all’immobile in questione;
- durata del contratto, non superiore a 30 giorni;
- finalità del contratto, ove deve essere specificato l’uso turistico dell’immobile;
- apposizione di marca da bollo da euro 10,33;
- indicazione del canone locatizio;
- importo caparra;
- indicazione di quanti e quali ospiti (adulti, bambini e il numero);
- dotazione della casa per la permanenza (lenzuola, stoviglie, ecc.);
- sottoscrizione delle parti.
Il contratto in questione, poiché avrà durata minore di 30 giorni non dovrà essere registrato, ma se lo stesso locatore nell’arco dello stesso anno volesse usufruire due volte dello stesso immobile, per un periodo che cumulativamente supera i 30 giorni, allora il secondo contratto stipulato dovrà essere registrato, con un’imposta di registro pari al 2% dell’importo stipulato e indicato nel contratto. Anche se tra privati, la tassazione prevede il pagamento della tassa di soggiorno.
Obblighi fiscali e registrazione del contratto di locazione
Il contratto in questione avrà durata brevissima, certamente minore dei 30 giorni e non esige registrazione. Segue tutte le regole sopra descritte, senza tralasciare la novità relativa al 2023: entro il 30 giugno, dovranno essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati catastali dell’immobile che si intende locare per finalità turistiche, altrimenti si può incorrere in una sanzione che va dai 250 ai 2000 euro.
Riferimenti normativi per il contratto di locazione turistica
- Decreto Legge n. 50/2017;
- Legge 431/1998;
- Provvedimento n. 86984/2022.