Nel caso in cui si verifichi un infortunio, l’assicurato deve darne sollecita comunicazione all’assicuratore, entro il termine di 3 giorni previsto dall’art. 1913 del codice civile, ovvero entro quello appositamente pattuito fra le parti e riportato espressamente nelle condizioni di polizza.
La comunicazione può avvenire attraverso le modalità riportate nel fascicolo informativo allegato alla polizza, avendo comunque cura di replicare l’attività mediante strumenti, come la pec o la raccomandata con ricevuta di ritorno, che comprovino l’effettivo ricevimento della denuncia da parte dell’assicuratore.
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L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e inesattezze. Se la tua richiesta presenta delle specificità richiedi una consulenza ai nostri esperti.
Documentazione da allegare
Alla denuncia di sinistro, devono essere allegati i documenti essenziali, generalmente indicati nella procedura descritta nelle condizioni di polizza, necessari per l’apertura del sinistro e la conseguente istruttoria:
- Documento di riconoscimento
- Codice fiscale
- Tessera sanitaria
- Verbale autorità (in caso di infortunio con intervento Autorità)
- Certificato di PS
- Copia della cartella clinica (in caso di ricovero)
Fase istruttoria
Dopo l’apertura del sinistro, l’assicuratore verifica tutte le circostanze contenute nella denuncia di sinistro, nonché la completezza della documentazione sanitaria prodotta dall’assicurato, invitando quest’ultimo all’integrazione probatoria qualora necessaria al completamento dell’istruttoria.
Inoltre, nel caso in cui dall’infortunio siano derivati postumi lesivi per l’assicurato, viene nominato un medico legale, fiduciario dell’assicuratore, che sottopone l’assicurato a visita per la valutazione dei postumi sia in termini di inabilità temporanea, che di percentuale di incidenza sull’integrità psicofisica, esprimendo apprezzamento anche in termini di congruità (e quindi di rimborsabilità) delle eventuali spese mediche sostenute.
Fase liquidativa
Completata tutta la fase istruttoria, segue generalmente la liquidazione da parte dell’assicuratore dell’indennizzo economico ritenuto congruo secondo le previsioni stabilite dal contratto assicurativo, che può essere accettato a definizione del sinistro, ovvero in acconto sul preteso maggior avere qualora si abbiamo ragioni per cui ritenere l’indennizzo ricevuto insoddisfacente.
Istanza di sollecito
Non di rado, può capitare che la procedura subisca un’interruzione, ovvero non pervengano notizie all’assicurato circa gli esiti dell’espletamento della fase istruttoria, né tantomeno indicazioni riguardo all’ammontare dell’indennizzo ed ai relativi tempi di liquidazione.
In questi casi, è opportuno l’invio di una formale richiesta di pagamento dell’indennizzo, utilizzando un’apposita messa in mora che, sollecitando la ripresa ed il relativo completamento dell’attività istruttoria, produca l’ulteriore effetto di interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto dell’assicurato.