Calcolo Danno biologico

Con questo strumento è possibile calcolare il corrispondente monetario di una lesione all’integrità psicofisica subita o causata.

Tutte le volte in cui un soggetto ha patito una lesione alla propria integrità psicofisicaa causa di un atto illecito commesso da un terzo ha diritto, ai sensi dell’art. 2043 c.c., di richiedere il pagamento di una somma che dovrà costituire il ristoro integrale della ridotta capacità sofferta.

L’avveramento di una situazione del genere può determinare conseguenze opposte a seconda che si ricopra la veste di danneggiato, che deve quindi ottenere il risarcimento del danno ricevuto, oppure quella di responsabile del fatto lesivo, che potrà essere invece chiamato a rispondere con il proprio patrimonio all’onere economico riconosciuto a favore del leso.

Diventa allora rilevante conoscere anticipatamente le modalità con cui viene calcolato il corrispondente monetario deldanno biologico prodotto dall’evento dannoso, vuoi per conoscere anticipatamente l’ammontare del possibile ristoro, vuoi per capire la potenziale esposizione a cui si potrebbe essere chiamati laddove dovesse accertarsi la responsabilità colposa del fatto avvenuto.

La nozione di danno biologico

La nozione di “danno biologico” è contenuta negli artt. 138, comma 2, lettera a) e 139, comma 2 del d.lgs. 209/2005 (meglio conosciuto come codice delle assicurazioni private) e consiste nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito.

In estrema sintesi il danno biologico rappresenta il danno alla salute, che prescinde dalla capacità o meno del soggetto di produrre un reddito, per cui rientrano nell’ambito dei potenziali aventi diritto anche coloro che non svolgono alcuna attività lavorativa.

Calcolo Danno Biologico

Campo obbligatorio.
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L'elaborazione del presente calcolo è indicativa ed è basata sulle normative vigenti, anche se l'aggiornamento e i calcoli sono curati con scrupolosa attenzione, il suo utilizzo non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori e/o inesattezze. Se la tua richiesta presenta delle specificità richiedi una consulenza ai nostri esperti. I dati inseriti non vengono conservati e sono trattati in forma anonima solo ai fini del calcolo.

Differenza fra invalidità permanente ed inabilità temporanea

La liquidazione del danno biologico deve sempre tener conto della lesione dell’integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell’inabilità temporanea e di quella permanente.

La temporanea consiste nel periodo di tempo, calcolato in giorni, in cui il soggetto, a causa della lesione non ancora guarita, non è nelle condizioni, in tutto od in parte, di attendere alle sue ordinarie occupazioni (quali ad esempio alzarsi dal letto, vestirsi e nutrirsi autonomamente ecc….), mentre l’invalidità permanente consiste nella riduzione, espressa in termini percentuali, della capacità fisica del soggetto leso.

Quest’ultima può essere oggetto di apprezzamento soltanto nel momento in cui, cessato il periodo di malattia, il soggetto riacquisisca la completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi lesivi, che verranno poi distintamente valutati.

La quantificazione del danno biologico

Per procedere alla quantificazione economica di questa tipologia di danno occorre fare riferimento, da un canto, ad alcune tabelle generalmente utilizzate dalla medicina legale nell’accertamento della natura ed entità delle lesioni, così da individuare il coefficiente di riduzione della capacità fisica correlato alla menomazione obiettivata, e dall’altro, una volta individuata la percentuale, il valore monetario corrispondente a questo coefficiente, tenuto conto dell’età anagrafica del danneggiato.

Secondo gli artt. 138 e 139 cod. ass., il danno biologico dovrebbe essere liquidato facendo riferimento ai criteri previsti dalla cd. Tabella Unica Nazionale, che però non è stata ancora pubblicata con riferimento alle lesioni valutate nella misura superiore al 9% (cd. macropermanenti), mentre per quelle inferiori (cd. micropermanenti) la tabella è invece presente nel nostro ordinamento anche se, al momento, limitata unicamente alla quantificazione delle lesioni da sinistro stradale e da malpratice medica.

Pertanto, per ovviare all’assenza di questi parametri di calcolo valevoli su tutto il territorio nazionale, sono state realizzate due differenti tabelle (Milano e Roma)a cui la magistratura fa riferimento nella determinazione del quantum economico del risarcimento.

Va ricordato però che i valori economici indicati in tabella costituisconosoltanto la base di partenza per la valutazione, che poi può essere adattata al caso concreto secondo il prudente apprezzamento giudiziale così da dare piena attuazione al principio della personalizzazione del danno.

Per quanto concerne la quantificazione economica dell’inabilità temporanea viene indicato, nelle tabelle in uso presso i Tribunali ovvero in quella dedicata alle micropermanenti, l’importo relativo ad un giorno di invalidità assoluta, che può essere ridotta in misura percentuale per tutti quei giorni in cuiil danneggiato può, seppur parzialmente, attendere alle proprie occupazioni.

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