Diritto all’oblio: tutela anche in caso di patteggiamento della pena

Il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario viene vanificato dalla pubblicazione delle medesime informazioni sul web

Il provvedimento 446 del 16 dicembre 2021 del Garante per la Privacy si inserisce in un quadro più ampio legato alla tutela del diritto all’oblio e più in generale dell’immagine dei soggetti che può essere gravemente lesa dalla permanenza pressoché indefinita di informazioni pregiudizievoli sul web.

Il provvedimento trae origine dal reclamo di un soggetto coinvolto in una vicenda giudiziaria conclusasi con un patteggiamento, in virtù del quale il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’applicazione di una pena ad undici mesi di reclusione con la concessione del beneficio della sospensione condizionale. Essendo la pena irrogata inferiore ai due anni era stata inoltre prevista l’applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario.Il reclamante aveva reperito sul web tramite alcuni motori di ricerca diverse informazioni inerenti al procedimento penale cui era stato sottoposto. In taluni casi le notizie non riportavano correttamente le vicende giudiziarie o, erano obsolete rispetto alla successiva evoluzione dei fatti, che non era stata presa in considerazione nemmeno in articoli pubblicati nel 2021 che facendo riferimento proprio allo storico della vicenda avrebbero potuto, invece, essere più puntuali nella narrazione dei fatti.

Nel procedimento venivano coinvolti diversi motori di ricerca, ma nello specifico quanto a Virgilio e Libero si precisava che di fatto non effettuavano alcuna attività diretta, limitandosi a rendere accessibili i risultati di ricerca forniti ed elaborati da Google, già direttamente coinvolto nel reclamo, e non potendo intervenire né disporre di un canale diretto per effettuare segnalazioni. Quanto a Yahoo subentrato a procedura avviata aderiva alle richieste del reclamante.I legali di Google nella fase inziale comunicavano a sostegno della posizione dei loro assistiti che:
  • il patteggiamento escludesse l’applicazione del diritto all’oblio perché “non accerta negativamente la colpevolezza dell’imputato”.
  • Gli articoli presenti in corrispondenza delle URL segnalate dal reclamante di “indubbio contenuto giornalistico” erano stati pubblicati recentemente e si riferivano a vicende giudiziarie nelle quali il soggetto era stato effettivamente coinvolto e dunque vi era indubbiamente un interesse pubblico alla conoscenza di tali fatti, anche in considerazione del ruolo imprenditoriale che il soggetto svolgeva.

I legali dell’interessato nel rispondere al riscontro dato da Google precisavano che il mancato aggiornamento delle notizie fosse pregiudizievole anche perché di fatto vanificava i benefici della sospensione condizionale  e della non menzione del casellario giudiziario e che “l’accoglimento della richiesta di rimozione dei contenuti contestati in quanto reperibili in associazione al proprio nominativo costituirebbe pertanto una soluzione ragionevole a tutela dei propri diritti anche in considerazione del fatto che il contenuto degli articoli in questione continuerebbe comunque a permanere, con finalità documentaristica, all’interno degli archivi delle relative testate giornalistiche”.

Il Garante della privacy ha ritenuto il reclamo fondato nei confronti di Google disponendo la rimozione dei contenuti lesivi entro venti giorni dall’emissione del provvedimento. Nella specie l’Autorità adita ha ritenuto che il beneficio della non menzione nel casellario giudiziario “finalizzato a limitare la conoscibilità della condanna subita da un determinato soggetto, verrebbe, di fatto, vanificato ove fosse consentito al gestore di un motore di ricerca di trattare ulteriormente tale dato attraverso la reperibilità in rete di esso in associazione al nominativo dell’interessato”. Ha rilevato, inoltre, nella decisione il mancato aggiornamento di alcune notizie riportate anche su articoli recenti che pur facendo riferimento ad altri soggetti coinvolti in precedenza nella vicenda del reclamante lo citavano senza però dare indicazioni puntuali sullo stato delle vicende giudiziarie precedenti.
Di: Redazione Consulcesi Club

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