Di “biografia ferita” e del rimedio del diritto all’oblio ne abbiamo già parlato tante volte, ma non è mai chiaro come bilanciare i propri diritti con il crescere dell’importanza della web reputation in un mondo digital sempre in crescita.
La ‘non menzione’ è l’obiettivo, attraverso gli strumenti di cancellazione e deindicizzazione nel diritto all’oblio, laddove l’immagine di un soggetto coinvolto in una vicenda giudiziaria ormai conclusasi viene leso da un perpetuo ritornello del web che associa la vicenda all’identità della persona in questione.
Diventa, quindi, essenziale capire quando e come esercitare il diritto all’oblio.
Quali sono i riferimenti normativi relativi al diritto all’oblio?
L’ordinamento giuridico ha posto dei paletti affinché nessun diritto venga leso: in tal caso ci riferiamo al diritto all’immagine propriamente detto. Questo è sancito dall'art. 10 c.c., dagli artt. 96 e 97, dalla L. 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto di autore. A questi riferimenti normativi, si affianca la tutela del diritto all'identità personale, il cui fondamento normativo è ravvisabile sempre nell'art. 2 Cost., e che viene costruito – nelle elaborazioni della dottrina e nelle decisioni della giurisprudenza – come quel coacervo di valori intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc. che caratterizzano una determinata persona, e che questa non vuole vedere alterato o travisato all'esterno. È dunque alla ‘persona’ che appartiene il diritto alla riservatezza riconosciuto all’interno del famigerato art. 2 Cost., che viene comunemente inteso come la “privacy”, o “right to be let alone”. Il contemperamento tra libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost. 10 CEDU, e 10 Carta di Nizza) e il diritto alla privacy e all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU) è equilibrato e tutelato anche dal ‘diritto all’oblio’, ovvero il diritto a non subire gli effetti pregiudizievoli della ripubblicazione, a distanza di tempo, pur legittimamente diffusa in origine, ma non più giustificata da nuove ragioni di attualità, utilizzando lo strumento della ‘deindicizzazione’ o della richiesta ‘cancellazione’ di determinati URL dal risultato dei motori di ricerca.Quando si può esercitare il diritto all’oblio?
Quando una notizia non più corrispondente al vero, risalente o non menzionata all’interno del casellario giudiziario, appaia nei motori di ricerca e identifichi quella determinata persona a cui appartiene l’identità digitale. È possibile agire tutte le volte in cui ad essere lesa non è solo la persona ma anche la professionalità del soggetto di cui trattasi. Un esempio è la ‘biografia ferita’ – più volte annoverata dal team legal Consulcesi - dei medici e degli operatori sanitari coinvolti in una vicenda ormai conclusasi.Cosa e come fare?
Esistono attività e risorse che si possono mettere in campo per cercare di ripulire le SERP in maniera proattiva e positiva: il monitoraggio costante, tramite tool specifici e settaggio degli Alert di Google sul proprio nome brand, ad esempio, ma anche un’attenta moderazione dei commenti sulle pagine social personali o aziendali, mettendo sempre al centro l’utente e fornendo risposte adeguate al contesto, sia come contenuti che come tono di voce. Inoltre, è necessario agire nei confronti del titolare del sito di appartenenza dell’URL considerato lesivo. La richiesta può essere inviata con una semplice e-mail, meglio però se con PEC o con raccomandata A/R e tramite legale di fiducia per ottenere:- la cancellazione della pagina da Internet
- la cancellazione di tag e metatag e quindi la deindicizzazione della pagina su Internet
- la cancellazione del nome del soggetto dalla pagina Internet e ogni altro riferimento che possa far risalire alla sua persona